Regolamento delegato SFDR (Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione)

15 marzo 2023

Valore attuale di tutti gli investimenti in PAI e informativa allineata alla tassonomia


Cosa significa "valore attuale"?

La base utilizzata per calcolare il "valore corrente di tutti gli investimenti" negli indicatori PAI applicabili agli investimenti in società partecipate dovrebbe essere coerente con la definizione di "valore d'impresa della società partecipata", come definito al punto (4) dell'Allegato I del Regolamento delegato, dove per "valore d'impresa" si intende la somma, alla fine dell'esercizio, della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie, della capitalizzazione di mercato delle azioni privilegiate e del valore contabile del debito totale e delle partecipazioni di minoranza, senza dedurre le disponibilità liquide o equivalenti.

Come deve essere inteso il termine "tutti gli investimenti"? Valore patrimoniale lordo, compresi contanti, altre attività e altre passività? Oppure solo gli investimenti effettivi, ad esempio solo le attività di private equity / private debt?

Il concetto di "tutti gli investimenti" è utilizzato sia nelle informazioni sui PAI di cui all'allegato I del regolamento delegato, sia nel calcolo dell'allineamento tassonomico di cui all'articolo 17 del regolamento delegato.

Calcoli PAI

Ai fini del calcolo degli indicatori PAI di cui all'Allegato I, in particolare gli indicatori relativi all'impronta di carbonio (indicatore 2 tabella 1), all'intensità di gas serra delle società partecipate (indicatore 3 tabella 1) e all'intensità di gas serra dei soggetti sovrani (indicatore 15 tabella 1), per "tutti gli investimenti" si devono intendere sia gli investimenti diretti che indiretti che finanziano le società partecipate o i soggetti sovrani attraverso fondi, fondi di fondi, obbligazioni, strumenti azionari, strumenti derivati, prestiti, depositi e liquidità o qualsiasi altro titolo o contratto finanziario.

Considerazioni aggiuntive per alcuni tipi di calcolo dell'IPA dei partecipanti ai mercati finanziari:

Gestori di attività: Per i gestori di fondi di investimento alternativi, i gestori di fondi di capitale di rischio, i gestori di fondi per l'imprenditoria sociale e le società di gestione di OICVM, il termine "tutti gli investimenti" deve essere considerato alla stessa stregua della sezione 1.2 dell'allegato III del Regolamento (UE) 2021/2178, ossia tutte le attività gestite derivanti da attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali;

Assicuratori: "Tutti gli investimenti" dovrebbe includere i seguenti aggregati del bilancio prudenziale, come definito nel regolamento di esecuzione 2015/2452 della Commissione: partecipazioni in imprese collegate, azioni, obbligazioni, organismi di investimento collettivo, derivati, depositi diversi dagli equivalenti in contanti, altri investimenti, attività detenute per contratti indicizzati e unit-linked, prestiti e mutui e depositi a cedenti e disponibilità liquide ed equivalenti;

EPAP: Per gli EPAP tutti gli investimenti devono includere le seguenti voci dello stato patrimoniale (PF.02.01.24), come stabilito nella decisione del Consiglio delle autorità di vigilanza dell'EIOPA sulle richieste periodiche di informazioni dell'EIOPA alle autorità nazionali garanti della concorrenza in merito alla fornitura di informazioni sulle pensioni aziendali e professionali (EIOPA-BoS/20-362): immobili, azioni, obbligazioni, fondi di investimento/azioni, derivati, altri investimenti, prestiti e ipoteche, liquidità ed equivalenti di liquidità; e

Banche o imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio o di consulenza sugli investimenti: "Tutti gli investimenti" dovrebbe includere tutti i titoli e i contratti finanziari (che dovrebbero essere considerati comprensivi di liquidità ed equivalenti) detenuti dagli istituti di credito e dalle imprese di investimento nell'ambito dei mandati conferiti dai loro clienti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della Direttiva 2014/65/UE.

Calcolo dell'allineamento tassonomico

Per indicare gli "investimenti del prodotto finanziario in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale", l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato stabilisce un elenco chiuso di investimenti che sono "investimenti del prodotto finanziario in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale". L'articolo 17 non pone alcuna limitazione alla definizione di "tutti gli investimenti dei prodotti finanziari" nel denominatore, che pertanto include tutti i tipi di titoli o contratti finanziari. Infine, l'articolo 17 del Regolamento delegato sottolinea esplicitamente che gli investimenti nel numeratore e nel denominatore devono essere valutati al valore di mercato. Questo non coincide con il "valore patrimoniale netto" di un prodotto finanziario. Mentre il valore patrimoniale netto sarebbe compensato dalle passività del prodotto finanziario, il valore di mercato di tutti gli investimenti è la somma di tutte le attività detenute dal prodotto finanziario. L'utilizzo del valore patrimoniale netto porterebbe a una quota maggiore di investimenti allineati alla tassonomia rispetto alla somma di tutti gli investimenti e, in teoria, potrebbe persino portare a una quota superiore al 100% se tutte le attività fossero allineate alla tassonomia e le passività fossero dedotte dal denominatore.

Le ESA hanno un'opinione su come incorporare le posizioni corte negli indicatori PAI - dovrebbero essere escluse, deducendole dal calcolo dell'indicatore PAI quando le posizioni corte si riferiscono a un'attività marrone, o dovrebbero essere aggiunte per ogni indicatore PAI?

Le norme non specificano separatamente alcuna istruzione particolare per la divulgazione delle posizioni corte in relazione alle principali informazioni sugli effetti negativi di cui all'allegato I del regolamento delegato. Le AEV ritengono che la pubblicazione delle posizioni corte separatamente dal calcolo principale non aiuterebbe la comprensibilità delle informazioni PAI. I calcoli per le posizioni corte dovrebbero applicare la metodologia utilizzata per calcolare le posizioni corte nette di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. I principali impatti negativi delle posizioni lunghe e corte devono essere compensati di conseguenza a livello di singola controparte (impresa partecipata, soggetto sovrano, organismo sovranazionale, attività immobiliare), ma senza scendere sotto lo zero.

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