Il 10 ottobre 2025, l’ESMA ha pubblicato un documento di follow-up dichiarazione pubblica che chiarisce l’applicazione transitoria delle norme riviste della MiFID II e del MiFIR a seguito delle riforme legislative varate all’inizio del 2024. La presente dichiarazione (n. 2) si basa sulle linee guida originali del marzo 2024 e affronta diversi ambiti prioritari: i derivati su materie prime e i derivati su quote di emissione, il regime degli internalizzatori sistematici (SI), il meccanismo del limite di volume unico (VCM) e il nuovo regime di trasparenza previsto dal MiFIR modificato.
2024
Riforma approvata
2025
Fase di transizione
2026
Domanda completa
La modifica legislativa è ormai realtà — l'attuazione è ancora in corso
In sostanza, l’ESMA mira a fornire indicazioni pratiche nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della normativa e la sua piena attuazione tecnica, segnalando al contempo che gli operatori di mercato dovrebbero provvedere in anticipo all’adeguamento normativo, fatte salve il recepimento nazionale e le misure delegate e di esecuzione definitive.
Questo articolo analizza i chiarimenti forniti dall’ESMA, esamina le implicazioni per le società e le piattaforme di negoziazione ed evidenzia i punti critici che richiedono attenzione.
1. Contesto: la revisione della MiFID II e del MiFIR e la necessità di linee guida per la transizione
1.1 La riforma in sintesi
Nel febbraio 2024, l’UE ha adottato alcune modifiche al MiFIR (Regolamento (UE) 2024/791) e alla MiFID II (Direttiva (UE) 2024/790). Tali riforme miravano a rafforzare la trasparenza, semplificare gli obblighi di negoziazione, incoraggiare lo sviluppo di registri consolidati e perfezionare le norme in materia di accesso e di condotta nei mercati dell’UE.
Tuttavia, molte delle norme tecniche dettagliate (RTS/ITS) necessarie per rendere operative tali riforme sono ancora in fase di elaborazione. Fino a quando non saranno definite e pubblicate, è inevitabile un periodo di transizione normativa: da qui il ruolo dell’ESMA nell’emanare dichiarazioni interpretative volte a guidare l’adeguamento del mercato.
1.2 Finalità della seconda dichiarazione
La presente Dichiarazione n. 2 approfondisce le precedenti linee guida dell’ESMA, concentrandosi su ambiti chiave che sollevano incertezze pratiche e giuridiche. Essa tratta i seguenti argomenti:
- Modalità di applicazione delle norme riviste in materia di gestione delle posizioni e di rendicontazione ai derivati su materie prime e ai derivati su quote di emissione
- Modifiche al regime degli internalizzatori sistematici (SI)
- Il nuovo meccanismo di limite di volume unico (VCM) per le operazioni fuori mercato
- Obblighi rivisti in materia di trasparenza post-negoziazione per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e azioni
È importante sottolineare che l’ESMA ribadisce che, laddove non sia ancora avvenuto il recepimento a livello nazionale, le norme riviste dovrebbero trovare applicazione al momento della loro attuazione nel diritto nazionale.
Allo stesso tempo, gli operatori di mercato sono invitati a pianificare in anticipo: ove possibile, dovrebbero provvedere in anticipo all’adempimento degli obblighi, a meno che l’ESMA non rinvii espressamente l’applicazione di una disposizione.
2. Derivati su materie prime e quote di emissione: controlli sulle posizioni e rendicontazione
2.1 Controlli avanzati di gestione delle posizioni
Ai sensi della MiFID II modificata, l’ambito di applicazione dei controlli sulla gestione delle posizioni (originariamente applicati alle sedi di negoziazione dei derivati su materie prime) è ora esteso anche ai derivati su quote di emissione.
L’ESMA rileva che nel dicembre 2024 ha presentato alla Commissione europea una bozza di RTS volta a modificare le RTS esistenti in materia di controlli sulla gestione delle posizioni, al fine di includervi i derivati su quote di emissione.
Fino a quando le RTS vigenti non saranno formalmente riviste, l’ESMA si aspetta che le piattaforme di negoziazione inizino ad applicare la logica di controllo proposta ai derivati su quote di emissione, compresi il monitoraggio continuo, i livelli di responsabilità e i meccanismi di limitazione.
2.2 Modifiche alla segnalazione delle posizioni
L'articolo 58 della MiFID, nella sua versione modificata, introduce un nuovo obbligo: le sedi di negoziazione devono pubblicare una seconda relazione settimanale sulle posizioni, relativa alle posizioni in opzioni.
Ampliamento dei controlli sulle posizioni e della rendicontazione
I controlli di posizione ora includonoi derivati sulle emissioni.
Le sedi applicano livelli di responsabilità e meccanismi di limitazione.
Secondo rapporto settimanale sulle opzioni(1° aprile 2026).
Le società di investimento non comunicano più le posizioni relative alle quote di emissione.
Copertura ampliata
, materie prime + derivati sulle emissioni
Materie prime
Emissioni
Derivati
Obbligo di rendicontazione settimanale da parte delle sedi
L'ESMA ha presentato alcune modifiche all'ITS 45 per adeguarlo a questo nuovo obbligo di segnalazione.
A tal fine, l’ESMA ha pubblicato delle specifiche tecniche (25 settembre 2025) volte a fornire indicazioni in materia di rendicontazione.
La data prevista per l'entrata in vigore di questi nuovi obblighi di rendicontazione è il 1° aprile 2026.
Un cambiamento significativo: ai sensi del Livello 1 modificato, le imprese di investimento non sono più tenute a segnalare le posizioni relative alle quote di emissione ai sensi dell’Allegato II dell’ITS 4.
3. Regime degli internalizzatori sistematici (SI): criterio qualitativo, non quantitativo
Nell’ambito della revisione della MiFID II, il precedente test quantitativo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20 (e alle disposizioni correlate) per la definizione di un’impresa come SI è stato eliminato.
A seguito della riforma, le imprese che soddisfano i criteri qualitativi relativi a strumenti specifici possono scegliere di aderire al regime SI.
Tali imprese dovranno registrarsi presso la propria autorità nazionale competente (NCA), preferibilmente seguendo il modello contenuto nella bozza di ITS sulla notifica delle SI (in attesa di adozione formale).
L'ESMA ha pertanto rivisto o eliminato diverse domande e risposte relative al regime delle infrastrutture di mercato (in particolare per quanto riguarda gli obblighi di esecuzione delle operazioni, gli strumenti di investimento dei fondi, ecc.).
Questa modifica fa passare la struttura degli obblighi SI da un regime meccanico, basato sui volumi, a uno più in linea con la scelta del modello di business e con criteri qualitativi.
4. Il meccanismo del limite massimo unico per volume (VCM)
Uno dei cambiamenti più significativi emersi dalla revisione è il passaggio da un sistema a doppio limite di volume (limiti distinti per le ore notturne e diurne) a un meccanismo a limite di volume unico.
Questo nuovo VCM mira a limitare il dark trading relativo a un determinato titolo azionario a una soglia del 7% in tutta l'UE (ovvero un unico limite massimo alla quota complessiva del volume di dark trading).
Meccanismo a tappo monovolume (VCM)
Sostituisce il doppio limite massimo conun unico limite del 7% a livello europeo per il volume delle azioni non quotate.
I vecchi limiti di età rimangono in vigore fino all’entrata in vigore degli atti delegati.
Le aziende dovrebbero adeguare sin da ora le proprie strategie di esecuzione.
Dark trading:7%
Lit Trading:93%
Tuttavia, la Dichiarazione sottolinea che i tempi di adozione dipendono dalla pubblicazione degli atti delegati e di esecuzione; fino ad allora, restano in vigore i limiti massimi precedenti ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR.
L'ESMA incoraggia i soggetti interessati a prevedere gli effetti del VCM, anche prima della sua recepimento formale.
5. Regime di trasparenza rivisto: obbligazioni, finanza strutturata, emissioni e titoli azionari
5.1 Tempistiche e applicazione graduale
I nuovi obblighi di trasparenza (contenuti nelle RTS 1 e RTS 2 modificate) entreranno in vigore, in linea di massima, a partire dal 2 marzo 2026, previa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Per quanto riguarda in particolare RTS 1, a 20 giorni dalla pubblicazione entreranno in vigore nuovi obblighi di quotazione per gli strumenti definiti come “liquidi” in base alle tabelle riviste dell’Allegato II (Tabella 3 e nuova Tabella 3a).
In attesa dell’adozione degli atti delegati, l’ESMA incoraggia gli operatori di mercato ad applicare in via anticipata le future norme in materia di trasparenza a partire dal 2 marzo 2026.
5.2 Applicazione transitoria degli atti delegati esistenti
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR, gli atti delegati esistenti rimangono applicabili fino a quando non saranno formalmente sostituiti.
L’ESMA sottolinea che, durante la fase di transizione, i partecipanti dovrebbero fare riferimento alle domande e risposte dell’ESMA e al “Single Rulebook” interattivo, che saranno aggiornati quando entreranno in vigore le nuove norme.
6. Implicazioni pratiche e osservazioni chiave
6.1 Anticipazione anziché differimento
Sebbene la piena attuazione dipenda dagli standard di Livello 2 e Livello 3, il tono adottato dall’ESMA suggerisce che gli operatori di mercato dovrebbero agire tempestivamente per allineare i propri sistemi, processi e politiche al regime di prossima introduzione.
6.2 Rischio di frammentazione durante la transizione
Poiché il recepimento a livello nazionale potrebbe avvenire a ritmi diversi, potrebbero emergere disparità tra gli Stati membri: alcune imprese potrebbero essere soggette alle vecchie norme, altre a quelle nuove.
6.3 Onere operativo legato alla rendicontazione e alla conformità
I nuovi obblighi di segnalazione (ad esempio, le posizioni in opzioni segnalate ogni due settimane) richiedono modifiche all'architettura dei dati, alle interfacce di sistema e ai protocolli di invio.
6.4 Decisione strategica sulla partecipazione alla SI
Le imprese devono rivalutare se l'adesione al regime SI sia strategicamente opportuna, alla luce dei criteri qualitativi e degli obblighi relativi alla trasparenza e alla quotazione.
6.5 Operazioni fuori borsa e dinamiche di liquidità
L'adozione di un limite massimo universale (VCM) potrebbe spostare i volumi verso le piattaforme quotate, influenzando la struttura del mercato, la liquidità e le strategie di esecuzione.
7. Fasi preparatorie e raccomandazioni
- Valutazione delle lacune: confrontare i quadri normativi esistenti con i requisiti del futuro regime in materia di controlli sulle posizioni, trasparenza, status di SI e limiti di volume.
- Aggiornamenti di sistema: sviluppare o acquisire moduli di reporting a supporto dei nuovi report settimanali sulle posizioni e dei risultati relativi alla trasparenza.
- Revisione legale: riesaminare la documentazione commerciale, i contratti relativi alla segnalazione delle transazioni e i modelli di adesione al programma SI.
- Dialogo con le parti interessate: coordinarsi con le piattaforme di negoziazione, le controparti e le autorità nazionali competenti per comprendere le tempistiche e le aspettative relative al recepimento a livello locale.
- Test di simulazione: eseguire prove interne per verificare i trigger di controllo delle posizioni, i modelli di notifica SI e i limiti di “dark cap” prima delle date di entrata in vigore.



