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Regolamento delegato SFDR (Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione)

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Guida agli indicatori PAI del regolamento delegato SFDR

Cosa significa "valore attuale"?

La base utilizzata per calcolare il «valore corrente di tutti gli investimenti» negli indicatori PAI applicabili agli investimenti in società partecipate dovrebbe essere coerente con la definizione di «valore d’impresa della società partecipata» di cui al punto 4 dell’allegato I del regolamento delegato, secondo cui per «valore d’impresa» si intende la somma, alla chiusura dell’esercizio, della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie, della capitalizzazione di mercato delle azioni privilegiate e del valore contabile del debito totale e delle partecipazioni di minoranza, senza la deduzione di disponibilità liquide o mezzi equivalenti.

Come vanno intesi i «tutti gli investimenti»? Il valore lordo delle attività, comprensivo di liquidità, altre attività e altre passività? Oppure solo gli investimenti effettivi, ad esempio solo gli asset di private equity e private debt?

Il concetto di «tutti gli investimenti» è utilizzato sia nelle informazioni relative al PAI contenute nell’allegato I del regolamento delegato, sia nel calcolo dell’allineamento alla tassonomia di cui all’articolo 17 del regolamento delegato.

Calcoli PAI

Ai fini del calcolo degli indicatori PAI di cui all’allegato I, in particolare degli indicatori relativi all’impronta di carbonio (indicatore 2, tabella 1), all’intensità di gas serra delle società partecipate (indicatore 3, tabella 1) e all’intensità di gas serra degli enti sovrani (indicatore 15, tabella 1), per «tutti gli investimenti» si intendono sia gli investimenti diretti che quelli indiretti che finanziano le società partecipate o gli Stati sovrani attraverso fondi, fondi di fondi, obbligazioni, strumenti azionari, strumenti derivati, prestiti, depositi e contanti o qualsiasi altro titolo o contratto finanziario.

Ulteriori considerazioni relative al calcolo del PAI per determinati tipi di operatori dei mercati finanziari:

Gestori patrimoniali: per i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM), i gestori di fondi di capitale di rischio, i gestori di fondi di imprenditoria sociale e le società di gestione di OICVM, per «tutti gli investimenti» si intende quanto previsto alla sezione 1.2 dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2178, vale a dire tutte le attività in gestione derivanti sia da attività di gestione di portafogli collettivi che individuali;

Assicuratori: la voce «Tutti gli investimenti» dovrebbe comprendere i seguenti aggregati del bilancio prudenziale, quali definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione: partecipazioni in imprese collegate, azioni, obbligazioni, organismi di investimento collettivo, derivati, depositi diversi dagli equivalenti di cassa, altri investimenti, attività detenute a fronte di contratti indicizzati e unit-linked, prestiti e mutui ipotecari, depositi presso cedenti e disponibilità liquide e equivalenti;

Enti pensionistici aziendali o professionali (IORP): Per gli IORP, tutti gli investimenti devono includere le seguenti voci del bilancio (PF.02.01.24), come stabilito nella decisione del Consiglio di vigilanza dell’EIOPA relativa alle richieste periodiche di informazioni dell’EIOPA alle autorità nazionali competenti in merito alla fornitura di dati sulle pensioni aziendali o professionali (EIOPA-BoS/20-362): immobili, azioni, obbligazioni, fondi di investimento/quote, derivati, altri investimenti, prestiti e mutui, disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

Banche o imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o di consulenza in materia di investimenti: la nozione di «tutti gli investimenti» dovrebbe comprendere tutti i titoli e i contratti finanziari (che si intendono includere la liquidità e gli equivalenti di liquidità) detenuti da enti creditizi e imprese di investimento nell’ambito dei mandati conferiti dai loro clienti, come indicato all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE.

Calcolo dell'allineamento tassonomico

Al fine di indicare gli «investimenti del prodotto finanziario in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale», l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato stabilisce un elenco chiuso di investimenti che costituiscono «investimenti del prodotto finanziario in attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale». L’articolo 17 non pone alcuna limitazione alla definizione di «tutti gli investimenti dei prodotti finanziari» nel denominatore, che include quindi tutti i tipi di titoli o contratti finanziari. Infine, l’articolo 17 del regolamento delegato sottolinea esplicitamente che gli investimenti nel numeratore e nel denominatore devono essere valutati al valore di mercato. Questo non è lo stesso del «valore patrimoniale netto» di un prodotto finanziario. Mentre il valore patrimoniale netto risulterebbe al netto delle passività del prodotto finanziario, il valore di mercato di tutti gli investimenti è la somma di tutte le attività detenute dal prodotto finanziario. L'utilizzo del valore patrimoniale netto comporterebbe una quota maggiore di investimenti allineati alla tassonomia rispetto all'utilizzo della somma di tutti gli investimenti e potrebbe teoricamente portare anche a una quota superiore al 100% se tutte le attività fossero allineate alla tassonomia e le passività fossero dedotte nel denominatore.

Le autorità di vigilanza europee (ESA) hanno espresso un parere su come integrare le posizioni corte negli indicatori PAI? È opportuno escluderle, sottraendole dai calcoli degli indicatori PAI quando si riferiscono a un’attività "brown", oppure è opportuno aggiungerle a ciascuno degli indicatori PAI?

Le norme non specificano separatamente alcuna istruzione particolare per la comunicazione delle posizioni corte in relazione alle informazioni relative all’impatto negativo principale (PAI) di cui all’allegato I del regolamento delegato. Le autorità europee di vigilanza (ESA) ritengono che la pubblicazione delle posizioni corte separatamente dal calcolo principale non contribuirebbe alla comprensibilità delle informazioni relative al PAI. I calcoli relativi alle posizioni corte dovrebbero applicare la metodologia utilizzata per calcolare le posizioni corte nette di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Anche gli impatti negativi principali delle posizioni lunghe e corte dovrebbero essere compensati di conseguenza a livello della singola controparte (impresa partecipata, emittente sovrano, emittente sovranazionale, attività immobiliare), senza tuttavia scendere al di sotto dello zero.

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