Nel gennaio 2025, la Commissione europea ha pubblicato una bozza di regolamento di esecuzione che definisce il formato uniforme che gli Stati membri dovranno utilizzare per la presentazione dei Piani nazionali di ripristino (NRP) ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura. La proposta, elaborata con il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente, fornisce una struttura standardizzata per la pianificazione, la rendicontazione e la valutazione delle misure di ripristino ecologico fino al 2050.
Il formato è stato concepito per garantire la conformità ai requisiti del regolamento, in particolare agli articoli da 4 a 13, che stabiliscono obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti per gli ecosistemi terrestri, d’acqua dolce, marini e urbani. Secondo la bozza, gli Stati membri devono presentare i propri piani di ripristino iniziali entro il 1° settembre 2026. Tali piani devono specificare le misure di ripristino, le tempistiche, i dati spaziali e le procedure di monitoraggio.
Il documento suddivide il quadro di rendicontazione in diverse componenti. La parte A affronta aspetti trasversali quali il processo di pianificazione, il coinvolgimento delle parti interessate e i contributi complessivi agli obiettivi ambientali dell’UE. La parte B si concentra sugli obblighi specifici per articolo, richiedendo agli Stati membri di riferire in merito agli obiettivi specifici per ecosistema, comprese le valutazioni delle condizioni degli habitat, la superficie da ripristinare e gli indicatori di progresso. La parte C descrive in dettaglio le misure di ripristino stesse, collegando ciascun intervento agli obiettivi corrispondenti.
Circa il 10% dei campi di rendicontazione è contrassegnato per essere precompilato utilizzando set di dati UE esistenti, compresi quelli derivati dalle direttive «Habitat» e «Uccelli», dalla direttiva quadro sulle acque e dai dati satellitari di Copernicus. Ciò ha lo scopo di ridurre al minimo le duplicazioni e alleggerire gli oneri amministrativi. Circa il 46% dei campi è facoltativo, consentendo ai paesi di fornire informazioni contestuali quali le caratteristiche socioeconomiche regionali o le difficoltà di attuazione.
Il modello include inoltre sezioni relative alla partecipazione pubblica, alla pianificazione finanziaria e all’integrazione delle politiche. Gli Stati membri sono tenuti a delineare i costi previsti, a identificare le fonti di finanziamento (pubbliche e private) e a descrivere i potenziali impatti socioeconomici dei propri piani di ripristino. Sono inoltre previsti campi per segnalare le sovvenzioni che potrebbero incidere negativamente sugli obiettivi di ripristino, quali le sovvenzioni agricole o energetiche dannose per l’ambiente.
Il formato proposto dalla Commissione include meccanismi per monitorare i risultati del ripristino nel tempo. Tra questi figurano i dati di riferimento, i requisiti di mappatura spaziale e le procedure per il monitoraggio delle condizioni degli ecosistemi. Il regolamento richiede una rendicontazione continua sull’efficacia delle misure di ripristino e include disposizioni volte a garantire la manutenzione a lungo termine delle aree ripristinate.
La pianificazione post-2032 potrà adottare un approccio più strategico e di ampio respiro, in conformità con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento. Ciò consente agli Stati membri di sintetizzare i risultati attesi e le tendenze a lungo termine, rinviando al contempo le azioni specifiche di ripristino alle future revisioni dei piani. Il progetto di formato riflette questo aspetto includendo campi facoltativi per gli obiettivi del 2040 e del 2050.
La presentazione dei piani avverrà interamente in formato digitale. Il formato è progettato per integrarsi con i sistemi a livello dell’UE, come la piattaforma Reportnet dell’AEA, consentendo una condivisione semplificata dei dati e facilitando la valutazione centralizzata ai sensi degli articoli 17 e 19 del regolamento.
Il progetto di regolamento è attualmente all’esame del comitato per il regolamento sul ripristino della natura. Una volta adottato, diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE.



