Una guida completa agli obblighi previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2024/1781, dal regolamento delegato sulle deroghe e dal regolamento di esecuzione relativo al formato di divulgazione — destinata alle imprese, ai team di compliance e ai professionisti ESG.
1. Cosa prevede l’ESPR in merito ai prodotti di consumo invenduti
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), formalmente il regolamento (UE) 2024/1781, è entrato in vigore il 18 luglio 2024. Oltre a definire il quadro normativo per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti immessi sul mercato dell’UE, l’ESPR introduce due meccanismi distinti volti a contrastare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Obblighi di informativa (articolo 24): le grandi imprese che smaltiscono prodotti di consumo invenduti — direttamente o tramite terzi — devono rendere pubbliche le informazioni relative al numero, al peso, ai motivi dello smaltimento, alle operazioni di trattamento dei rifiuti e alle misure preventive. Tale obbligo è in vigore a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo all’entrata in vigore dell’ESPR. Le medie imprese ne saranno soggette a partire dal 19 luglio 2030.
Divieto di distruzione (articolo 25): l’ESPR vieta la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII — attualmente abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. Il divieto si applica alle grandi imprese a partire dal 19 luglio 2026 e alle medie imprese a partire dal 19 luglio 2030.
Obbligo di prevenzione (articolo 23): tutti gli operatori economici — indipendentemente dalle loro dimensioni — devono adottare misure che possano ragionevolmente impedire la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti.
Il 9 febbraio 2026, la Commissione europea ha adottato due atti secondari: il regolamento delegato C(2026) 659 (deroghe al divieto di distruzione) e il regolamento di esecuzione C(2026) 660 (formato standardizzato di divulgazione, classificazione dei prodotti e quadro di verifica).
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 34, dell’ESPR, per «distruzione» si intende lo smaltimento di un prodotto di consumo invenduto come rifiuto, a fini di qualsiasi tipo di operazione di trattamento dei rifiuti. La donazione, la rigenerazione, il ricondizionamento o la preparazione al riutilizzo non costituiscono distruzione.
2. Chi rientra nell'ambito di applicazione
L’ESPR applica gli obblighi in modo differenziato in base alle dimensioni dell’impresa, secondo la classificazione standard dell’UE prevista dalla direttiva 2013/34/UE.
Noi di Generation Impact Global aiutiamo le organizzazioni a orientarsi in contesti normativi complessi, compresa l’interazione tra gli standard di sostenibilità ESRS e i quadri normativi operativi quali l’ESPR.
3. Quali prodotti sono coperti
Il divieto di distruzione (articolo 25) riguarda attualmente solo i prodotti di cui all’allegato VII: abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. L’obbligo di comunicazione (articolo 24) ha invece un ambito di applicazione molto più ampio: il regolamento di esecuzione C(2026) 660 elenca oltre 50 categorie di prodotti. Clicca su un settore qualsiasi per visualizzare i codici NC specifici.
Per impostazione predefinita, i prodotti sono indicati a livello di codice NC a due cifre. I prodotti di cui all’allegato II richiedono il codice NC a quattro cifre, più dettagliato. Sono esclusi i componenti, i prodotti intermedi o i prodotti non destinati principalmente ai consumatori.
4. Il divieto di distruzione e le sue 10 deroghe
Il regolamento delegato C(2026) 659 definisce 10 casi in cui è possibile distruggere capi di abbigliamento e calzature invenduti nonostante il divieto generale. Ciascuno di essi richiede la conservazione di una documentazione specifica per cinque anni. Selezionare una deroga tra quelle riportate di seguito per ulteriori dettagli.
Valutazione della sicurezza ai sensi degli articoli 6-8 del GPSR, oppure rapporto di prova che indichi le sostanze chimiche non conformi alla normativa applicabile.
Dichiarazione di autovalutazione che indichi il tipo di non conformità e la normativa applicabile.
La relativa decisione giudiziaria, decisione ADR, notifica o documentazione relativa all'indagine interna.
La licenza, il contratto o l’accordo in cui è specificata la restrizione, unitamente alla motivazione che attesti che la distruzione è adeguata e proporzionata.
Relazione di ispezione o documentazione di supporto che dimostri che le opzioni tecniche sono state valutate e ritenute non fattibili, comprese prove visive, analisi tecniche o pareri di esperti.
O: (i) prove relative alle procedure di valutazione della qualità, compresa la selezione che attribuisce priorità al rifornimento e alle riparazioni; oppure (ii) un verbale di ispezione che documenti i danni e l’impossibilità di adottare misure correttive.
Come per la deroga (f): documentazione relativa alla valutazione della qualità o verbale di ispezione che attesti il difetto e l’impossibilità di effettuare la riparazione.
Prova dell'offerta di donazione.
Dichiarazione che attesta che il prodotto è stato ricevuto a titolo di donazione e che non è stato individuato alcun destinatario.
Documentazione che attesti la ricezione da parte di un operatore addetto al trattamento dei rifiuti e l’impossibilità di individuare un destinatario.
L'articolo 1, paragrafo 2, definisce il termine «conveniente» come il caso in cui il costo della riparazione di un prodotto non superi il costo totale della distruzione più i costi di sostituzione (materiali, produzione, imballaggio, trasporto, stoccaggio e amministrazione). Riguarda la deroga (f).
Laddove si applichi una deroga, la distruzione deve comunque rispettare la gerarchia dei rifiuti, dando priorità al riciclaggio rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento. Gli operatori devono fornire una dichiarazione relativa alla deroga applicabile all’operatore incaricato del trattamento dei rifiuti in entrata (articolo 4). Il Parlamento e il Consiglio dispongono di un periodo di esame di due mesi: qualora vengano sollevate obiezioni, il divieto si applica senza deroghe.
5. Il formato di rendicontazione: cosa devono comunicare le aziende
L’allegato I del regolamento di esecuzione C(2026) 660 stabilisce un formato standardizzato. L’informativa deve essere pubblicata entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, sul sito web della società o tramite un link presente nella relazione sulla gestione redatta ai sensi della CSRD.
Misure di prevenzione: le società devono rendere note sia le misure adottate nell’esercizio finanziario precedente sia quelle previste per il futuro. Le società già soggette agli obblighi di informativa sulla sostenibilità previsti dallo SFDR potrebbero riscontrare una sovrapposizione dei requisiti in materia di dati, in particolare per quanto riguarda gli indicatori relativi ai rifiuti e all’economia circolare.
Struttura dei dati di rendicontazione: ripartizione del trattamento dei rifiuti (a titolo esemplificativo)
Esempio puramente illustrativo. Le percentuali effettive variano a seconda dell'operatore. "Distruzione totale" = riciclaggio + altri tipi di recupero + smaltimento.
6. In che modo le autorità nazionali verificheranno la conformità
L’allegato III istituisce un quadro di verifica basato sul rischio. Le autorità terranno conto dei seguenti elementi: l’assenza di dati comunicati o valori insolitamente bassi; precedenti casi di inadempienza; percentuali elevate di trattamento dei rifiuti classificati come «sconosciuti»; le dimensioni e il profilo di attività del gestore; nonché il controllo incrociato dei dati provenienti da altre fonti (ad esempio, le dichiarazioni fiscali).
Se la differenza tra i dati comunicati e la documentazione di supporto è inferiore al 10%, l'operatore è considerato conforme. Il superamento di tale soglia comporta potenziali constatazioni di non conformità. Le aziende dovrebbero assicurarsi che i sistemi di monitoraggio interni siano sufficientemente affidabili da rimanere entro tale margine.
7. Requisiti in materia di conservazione della documentazione
Documentazione relativa alle deroghe (articolo 3, regolamento delegato): conservata per cinque anni dopo la distruzione, in formato elettronico, e messa a disposizione delle autorità entro 30 giorni dalla richiesta. Può essere redatta in forma collettiva qualora le stesse circostanze riguardino più prodotti.
Documentazione relativa alle consegne (articolo 4 del regolamento di esecuzione): conservata per cinque anni dalla data di comunicazione, comprese le dichiarazioni degli operatori addetti al trattamento dei rifiuti.
8. Date chiave relative alla conformità
9. Implicazioni per la rendicontazione ESG e la due diligence in materia di investimenti
A partire dal 2027, le grandi imprese dei settori dei beni di consumo pubblicheranno dati standardizzati sul numero di prodotti che smaltiscono, sui motivi di tale smaltimento e sul loro destino. Ciò creerà una nuova fonte di informazioni comparabili e strutturate per i gestori di fondi e gli analisti ESG.
Allineamento SFDR: diversi dati ESPR sono in linea con gli indicatori PAI SFDR relativi ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e all’economia circolare. Tassonomia dell’UE: le informazioni relative alle misure preventive forniscono elementi a favore o contro l’allineamento con l’obiettivo dell’economia circolare. Integrazione CSRD: i dati ESPR incorporati nelle relazioni sulla gestione raggiungono gli investitori attraverso canali consolidati.
I modelli di deroga come segnali di rischio: il ricorso frequente alla deroga (f) può indicare problemi nella gestione della catena di approvvigionamento; l’uso ripetuto della deroga (h) può segnalare una sovrapproduzione; il ricorso alle deroghe (c) e (d) può riflettere le pratiche di gestione delle licenze.
Strumenti per la conformità all'ESPR
Utilizza il nostro strumento interattivo di verifica degli obblighi ESPR per individuare quali obblighi si applicano alla tua organizzazione, oppure scarica il modello ufficiale di informativa dell’UE.
ContattaciDomande frequenti
In cosa consiste il divieto di distruzione previsto dall’ESPR per i prodotti di consumo invenduti?
L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 vieta la distruzione di determinati prodotti di consumo invenduti. A partire dal 19 luglio 2026, il divieto si applica alle grandi imprese per quanto riguarda l'abbigliamento, gli accessori di abbigliamento e le calzature invenduti. Le medie imprese saranno soggette a tale divieto a partire dal 19 luglio 2030. Le microimprese e le piccole imprese sono esenti.
Quali prodotti rientrano nell’obbligo di informativa previsto dall’ESPR?
Oltre 50 categorie di prodotti classificate in base ai codici NC, che comprendono tessili, elettronica, elettrodomestici, mobili, giocattoli, pneumatici, prodotti per l’igiene e altro ancora. I prodotti sono indicati a livello di codice NC a 2 cifre, ad eccezione delle categorie di cui all’allegato II, per le quali sono richiesti codici a 4 cifre.
Quali sono le 10 deroghe al divieto di distruzione previsto dall’ESPR?
Il regolamento delegato C(2026) 659 consente la distruzione in 10 casi: (a) prodotti pericolosi; (b) inosservanza della legge; (c) violazione della proprietà intellettuale; (d) scadenza della licenza di proprietà intellettuale; (e) inidoneità al riutilizzo; (f) danneggiamento; (g) difetti di fabbricazione; (h) donazione rifiutata; (i) ente dell’economia sociale privo di destinatario; (j) prodotti preparati per il riutilizzo privi di destinatario.
Quando le aziende devono iniziare a divulgare informazioni sui prodotti di consumo invenduti?
Le grandi imprese sono tenute a fornire tali informazioni a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo al 18 luglio 2024. Il formato standardizzato si applica a partire da febbraio 2027 circa. Le informazioni devono essere pubblicate entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Le medie imprese sono soggette a tale obbligo a partire dal 19 luglio 2030.
È possibile includere le informazioni relative all’ESPR in un rapporto di sostenibilità redatto secondo la CSRD?
Sì. Le società che pubblicano rapporti di sostenibilità ai sensi della CSRD possono includere le informazioni relative all’ESPR all’interno di tale rapporto, a condizione che i dati rispettino il formato standardizzato di cui all’Allegato I e che sul sito web della società sia presente un link.
Quali documenti devono conservare le aziende?
Documentazione relativa alle deroghe: cinque anni dalla distruzione, in formato elettronico, disponibile entro 30 giorni. Documentazione relativa alle consegne: cinque anni dalla comunicazione, comprese le dichiarazioni degli operatori addetti al trattamento dei rifiuti.
In che modo le autorità nazionali verificheranno le informazioni fornite ai sensi dell’ESPR?
Attraverso un quadro di riferimento basato sul rischio. Una differenza inferiore al 10% tra i dati comunicati e la documentazione è considerata conforme. Tra i fattori di rischio figurano dati insolitamente bassi, casi di non conformità in passato e percentuali elevate di rifiuti “di origine sconosciuta” nel trattamento dei rifiuti.
Riferimenti giuridici
Regolamento (UE) 2024/1781 — Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (GU L, 2024/1781, 28.6.2024).
Regolamento delegato della Commissione C(2026) 659 — deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Regolamento di esecuzione della Commissione C(2026) 660 — modello di comunicazione relativo ai prodotti di consumo invenduti e scartati, compresi gli allegati da 1 a 3.
Regolamento (UE) 2023/988 — Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.
Direttiva 2008/98/CE — Direttiva quadro sui rifiuti.
Direttiva 2013/34/UE — Direttiva contabile.



