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Articolo 8: Trasparenza degli impegni assunti nei documenti non finanziari

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Diagramma degli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi all'articolo 8 della tassonomia dell'UE

Come funzionerà nella pratica?

Lo scopo del presente documento di domande frequenti è fornire indicazioni sul contenuto dell'atto delegato ai sensi dell'articolo 8 della tassonomia dell'UE (atto delegato in materia di informativa). Esso non costituisce un parere giuridico e riflette esclusivamente il punto di vista dei servizi della Commissione, che non è vincolante per il Collegio dei commissari.

1. Che cos'è l'atto delegato relativo alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della tassonomia dell'UE?

Articolo 8: Trasparenza degli impegni assunti nei documenti non finanziari

L'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia (regolamento sulla tassonomia) mira ad accrescere la trasparenza del mercato e a contribuire a prevenire il greenwashing, fornendo agli investitori informazioni sulle prestazioni ambientali degli attivi e delle attività economiche delle imprese finanziarie e non finanziarie.1 Tale disposizione mira inoltre a ampliare lo spazio dedicato alla finanza verde attraverso la trasparenza sulle prestazioni ambientali delle imprese.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia, le grandi imprese tenute a pubblicare informazioni non finanziarie in conformità alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD) («imprese interessate»)2 devono rendere pubbliche le informazioni relative alle modalità e alla misura in cui le loro attività sono associate ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.3 Altre società (ad es. PMI, società extra-UE) possono decidere di divulgare tali informazioni su base volontaria al fine di ottenere l’accesso a finanziamenti sostenibili o per altri motivi legati all’attività aziendale.

L'articolo 8, paragrafo 2, specifica gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi al fatturato, alle spese in conto capitale (CapEx) e alle spese operative (OpEx) che le imprese non finanziarie sono tenute a rendere noti. Non specifica invece indicatori equivalenti per le imprese finanziarie, principalmente grandi banche, gestori patrimoniali, società di investimento e imprese di assicurazione/riassicurazione.

L'articolo 8, paragrafo 3, definisce i criteri di pubblicazione delle relazioni sia ai sensi del regolamento sulla tassonomia che della direttiva NFRD.

L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulla tassonomia impone alla Commissione di adottare, entro giugno 2021, un atto delegato volto a specificare il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che devono essere divulgate sia dalle imprese non finanziarie che da quelle finanziarie. Il presente atto delegato in materia di informativa precisa ulteriormente gli obblighi di divulgazione previsti dall'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

2. Quali sono i principali vantaggi per le imprese finanziarie e non finanziarie derivanti da questo atto delegato in materia di informativa?

L'atto delegato relativo alle informazioni di cui all'articolo 8 aumenterà la trasparenza del mercato, ridurrà i rischi di greenwashing e i conseguenti rischi reputazionali per gli istituti finanziari. Tale disposizione amplierà inoltre lo spazio dedicato alla finanza verde e incoraggerà gli operatori dei mercati finanziari a progettare prodotti e portafogli finanziari sulla base di tali informazioni.

Gli istituti finanziari necessitano di una valutazione omogenea e rigorosa delle prestazioni climatiche e ambientali delle società e degli attivi che finanziano. Ai sensi del presente atto delegato in materia di informativa, potranno utilizzare indicatori comuni per ciascuna società, basati sul fatturato, sugli investimenti (CapEx) e sui costi operativi (OpEx), per calcolare l'allineamento complessivo dei propri portafogli e bilanci attraverso un'aggregazione ponderata.

Le imprese non finanziarie potranno comunicare il livello di sostenibilità ambientale delle loro attività economiche e dei loro beni a istituzioni finanziarie, parti interessate e colleghi del settore. Ciò consentirà loro di tradurre gli obiettivi a lungo termine in materia di transizione climatica e tutela ambientale in strategie aziendali concrete.

Con questo atto delegato, si prevedono benefici ambientali e sociali grazie all'aumento dei flussi di capitale verso attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'UE, come previsto dal regolamento sulla tassonomia.

3. In che modo l'atto delegato relativo alle informazioni da fornire interagisce con l'atto delegato sul clima adottato il 4 giugno e con il futuro atto delegato in materia ambientale che definirà i criteri tecnici di valutazione per i restanti obiettivi ambientali?

L'atto delegato relativo alla tassonomia per il clima, adottato formalmente il 4 giugno 2021, stabilisce i primi criteri tecnici di valutazione per le imprese e gli operatori dei mercati finanziari, in base ai quali è possibile determinare quali attività economiche possano essere considerate in grado di contribuire in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.4 A completamento dell'atto delegato sul clima, la Commissione emanerà successivamente un atto delegato complementare che definirà i criteri tecnici di valutazione per gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per alcuni settori energetici e per l'agricoltura.

La tassonomia sarà inoltre estesa nel tempo ad ulteriori obiettivi ambientali e dovrebbe integrare un maggior numero di settori e attività che contribuiscono positivamente al raggiungimento di tali obiettivi, mediante un altro atto delegato che sarà adottato in seguito.

L'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia si baserà sui suddetti atti delegati in materia di clima e ambiente per imporre alle imprese di valutare e riferire in merito alla conformità delle loro attività finanziarie e non finanziarie alla tassonomia dell'UE.

L'atto delegato relativo alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 e i conseguenti obblighi di rendicontazione a carico delle imprese finanziarie e non finanziarie sono strutturati in modo tale da integrare automaticamente le future evoluzioni della tassonomia e le eventuali modifiche apportate al regolamento sulla tassonomia.

4. In che modo questo atto delegato si rapporta con la direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD) e con la relativa proposta di direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD)?

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia stabilisce che ogni impresa, finanziaria o non finanziaria, che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD è tenuta a riferire in che misura le proprie attività siano associate ad attività economiche che, ai sensi del regolamento sulla tassonomia, sono considerate sostenibili dal punto di vista ambientale («attività economiche allineate alla tassonomia»).

Il presente atto delegato in materia di informativa integra quindi la NFRD fornendo un punto di riferimento comune per gli obblighi di rendicontazione relativi alla tassonomia previsti dalle due direttive. Il presente atto delegato in materia di informativa è inoltre coerente con le norme specifiche in materia di rendicontazione non finanziaria previste dalla NFRD.

La Commissione, attraverso la proposta relativa alla direttiva CSRD pubblicata il 21 aprile 2021, propone di estendere il campo di applicazione a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate su mercati regolamentati (ad eccezione delle microimprese quotate).5 Ciò risponde alle richieste degli investitori di ottenere informazioni sulla sostenibilità da parte di tali società.

L'ambito di applicazione delle imprese soggette all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia si adeguerà automaticamente alle modifiche apportate alla NFRD dalla CSRD, ove pertinente.

5. In che modo questo atto delegato in materia di informativa interagirà con l'SFDR e con il futuro marchio di qualità ecologica e lo standard UE sui green bond?

La rendicontazione relativa alla tassonomia è destinata a fungere da base per diverse iniziative, sia future che già in corso, nel campo della finanza sostenibile.

Il presente atto delegato in materia di informativa è stato elaborato a seguito dell’adozione delloSFDR⁶ e dovrebbe pertanto essere coerente con le imminenti «norme tecniche di regolamentazione» (RTS) elaborate ai sensi di tale regolamento. Ai sensi dello SFDR, gli operatori dei mercati finanziari sono tenuti a rendere nota la misura in cui i loro prodotti finanziari sono sostenibili dal punto di vista ambientale e affrontano gli impatti negativi sulla sostenibilità. Essi devono inoltre riferire in che misura i loro prodotti finanziari siano allineati agli atti delegati sul clima e sull’ambiente futuro. Mentre gli RTS specificheranno l’allineamento dei prodotti finanziari alla tassonomia, il regolamento sulla tassonomia costituisce un sistema di classificazione delle attività economiche: il presente atto delegato in materia di informativa specifica in che misura le attività degli istituti finanziari siano allineate alla tassonomia a livello di entità.8

Gli obblighi di informativa previsti dal presente atto delegato in materia di informativa faciliteranno inoltre lo sviluppo di standard a livello dell'Unione per i prodotti finanziari sostenibili dal punto di vista ambientale e l'istituzione di marchi che attestino la conformità a tali standard. In particolare, le proposte della Commissione relative a uno standard UE per le obbligazioni verdi (EU GBS) e a un marchio di qualità ecologica dell'UE per i prodotti finanziari dovrebbero fare riferimento al regolamento sulla tassonomia per dimostrare l'allineamento di tali prodotti finanziari sostenibili agli obiettivi di sostenibilità.

Le informazioni relative alla tassonomia consentiranno quindi la creazione di un intero ecosistema di altri strumenti di finanza sostenibile, tra cui standard, marchi di qualità e l'accesso a una serie coerente e pertinente di dati sulla sostenibilità, necessari per indirizzare i capitali verso gli investimenti indispensabili al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

6. Quali informazioni devono comunicare le imprese non finanziarie ai sensi del presente atto delegato in materia di informativa?

Le imprese non finanziarie devono rendere nota la percentuale delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale che sono conformi ai criteri della tassonomia dell'UE. La traduzione delle prestazioni ambientali in variabili finanziarie (indicatori chiave di prestazione relativi a fatturato, CapEx e OpEx) consente a sua volta agli investitori e alle istituzioni finanziarie di disporre di dati chiari e comparabili che li aiutino nelle loro decisioni di investimento e di finanziamento. I principali indicatori chiave di prestazione per le imprese non finanziarie includono:

Il KPI relativo al fatturato rappresenta la percentuale del fatturato netto derivante da prodotti o servizi conformi alla tassonomia. Il KPI relativo al fatturato offre una visione statica del contributo delle aziende agli obiettivi ambientali.

Il KPI CapEx rappresenta la percentuale delle spese in conto capitale di un'attività che è già in linea con la tassonomia o che rientra in un piano credibile volto a estendere o raggiungere tale allineamento. Il CapEx offre una visione dinamica e lungimirante dei piani delle aziende volti a trasformare le proprie attività commerciali.

Il KPI OpEx rappresenta la percentuale delle spese operative associate ad attività in linea con la tassonomia o al piano CapEx. Le spese operative comprendono i costi diretti non capitalizzati relativi a ricerca e sviluppo, interventi di ristrutturazione, locazioni a breve termine, manutenzione e altre spese dirette connesse alla gestione quotidiana delle immobilizzazioni materiali, necessarie per garantire l'uso continuativo ed efficace di tali beni.

Il piano che accompagna sia gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alle spese in conto capitale (CapEx) che a quelle operative (OpEx) deve essere reso pubblico a livello aggregato di attività economica e soddisfare le seguenti condizioni:

  • Il suo obiettivo sarà quello di ampliare l'ambito delle attività economiche conformi alla tassonomia oppure di far sì che le attività economiche diventino conformi alla tassonomia entro un periodo massimo di 10 anni;
  • Deve essere approvato dal consiglio di amministrazione delle imprese non finanziarie o da un altro organo al quale sia stato delegato tale compito.

Il presente atto delegato in materia di informativa ritiene che un piano credibile sia una condizione necessaria per garantire che le imprese intraprendano un percorso volto ad allineare le proprie attività economiche alla tassonomia. Un piano credibile dovrebbe ridurre al minimo i rischi reputazionali delle imprese, sostenere i loro obiettivi ambientali e favorire l'adozione di decisioni aziendali strategiche e lungimiranti.

Inoltre, le società non finanziarie dovrebbero fornire una ripartizione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) in base all'attività economica svolta, comprese le attività di transizione e di supporto, e all'obiettivo ambientale raggiunto.

Per garantire una maggiore trasparenza, dovrebbero essere fornite informazioni specifiche sulleattività economiche ammissibili allatassonomia⁹ e sulla quota di attività economiche non contemplate dagli atti delegati relativi alla tassonomia. Le imprese non sono tenute a divulgare le valutazioni relative ai criteri di screening tecnico che le attività economiche ammissibili alla tassonomia non soddisfano, ma possono farlo su base volontaria, in particolare per attrarre investitori che finanzino i loro piani volti a raggiungere l’allineamento alla tassonomia in futuro. La combinazione di queste informazioni di accompagnamento con i tre KPI è importante per consentire a un’impresa di finanziare e dimostrare nel tempo la transizione delle proprie attività economiche ammissibili alla tassonomia verso l’allineamento alla tassonomia.

Infine, l'atto delegato in materia di informativa impone alle società non finanziarie di fornire informazioni qualitative di accompagnamento relative al calcolo e agli elementi chiave che hanno determinato la variazione dei tre indicatori chiave di prestazione (KPI) nel corso del periodo di riferimento.

7. Quali informazioni devono comunicare le società finanziarie ai sensi del presente atto delegato in materia di informativa?

I principali indicatori chiave di prestazione (KPI) per le società finanziarie (banche, società di investimento, gestori patrimoniali, assicuratori/riassicuratori) riguardano la percentuale di attività economiche conformi alla tassonomia nell'ambito delle loro attività finanziarie, quali prestiti, investimenti e assicurazioni.

Enti creditizi (banche)

Gli enti creditizi devono comunicare un indicatore chiave di prestazione (KPI) principale relativo alle attività in bilancio connesse alle attività di finanziamento (ad esempio, le attività di concessione di prestiti). Essi devono inoltre comunicare indicatori chiave di prestazione relativi alle attività fuori bilancio e, fatto salvo un periodo di transizione (cfr. domanda 11), un indicatore chiave di prestazione relativo alle commissioni e alle spese connesse ad altre attività non di finanziamento e, se del caso, un indicatore chiave di prestazione relativo al proprio portafoglio di negoziazione.

Il principale indicatore chiave di prestazione (KPI) per gli istituti di credito è il Green Asset Ratio (GAR), definito come la percentuale delle attività degli istituti di credito investite in attività economiche conformi alla tassonomia rispetto al totale delle attività coperte.10

Il GAR dovrebbe essere calcolato sulla base delle esposizioni iscritte in bilancio (totale delle attività coperte) secondo l’ambito di consolidamento prudenziale previsto per le diverse tipologie di attività. Gli enti creditizi dovrebbero indicare il GAR aggregato relativo alle attività coperte iscritte in bilancio e fornirne una ripartizione in base all’obiettivo ambientale perseguito dalle attività sostenibili dal punto di vista ambientale, al tipo di controparte e alla sottocategoria delle attività di transizione e di supporto.

Il GAR principale dovrebbe riguardare lo stock degli istituti di credito (totale delle attività coperte esistenti iscritte in bilancio). È previsto un GAR aggiuntivo per i flussi (ad esempio, nuovi prestiti e anticipazioni).

La definizione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) si basa sui seguenti elementi, dove:

  • il numeratore comprende prestiti e anticipazioni, titoli di debito, titoli azionari e garanzie reali recuperate a sostegno di attività economiche conformi alla tassonomia, riflettendo così l'esposizione totale conforme alla tassonomia;
  • il denominatore comprende il totale delle attività coperte iscritte in bilancio.

Il livello di allineamento alla tassonomia delle esposizioni delle banche dovrebbe essere determinato dal livello di allineamento alla tassonomia delle attività che esse finanziano oppure dall'indicatore KPI relativo al fatturato o all'investimento in conto capitale (CapEx) delle società non finanziarie che le banche finanziano o in cui investono.

Il «green ratio» relativo alle garanzie finanziarie a favore delle imprese (KPI FinGuar) è definito come la percentuale delle garanzie finanziarie a sostegno di strumenti di debito concessi a imprese che finanziano attività economiche in linea con la tassonomia, rispetto al totale delle garanzie finanziarie a sostegno di titoli di debito concessi a imprese. Il rapporto verde per il patrimonio gestito (AuM KPI) è definito come la proporzione del patrimonio gestito (strumenti azionari e di debito) che finanzia attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al totale del patrimonio gestito coperto (strumenti azionari e di debito).

L'indicatore chiave di prestazione (KPI) relativo ai proventi da commissioni e provvigioni (F&C KPI) è collegato ai servizi associati alle attività economiche conformi alla tassonomia ed è definito come la percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni dell'ente derivanti da prodotti o servizi diversi dal credito associati alle attività economiche conformi alla tassonomia, rispetto al totale dei proventi da commissioni e provvigioni derivanti da prodotti o servizi diversi dal credito. Qualora un portafoglio di negoziazione svolga un ruolo importante nel modello di business degli enti creditizi, questi ultimi devono pubblicare il KPI relativo al proprio portafoglio di negoziazione che determina la percentuale di strumenti allineati alla tassonomia nelle loro operazioni di negoziazione complessive.

Società di investimento

Le imprese di investimento devono rendere pubblico un indicatore chiave di prestazione (KPI) per i propri servizi e attività di investimento principali svolti per conto proprio e un indicatore chiave di prestazione (KPI) per i servizi e le attività non svolti per conto proprio.11

Le imprese di investimento devono basarsi sugli indicatori chiave di prestazione (KPI) delle società partecipate per calcolare il GAR relativo ai propri servizi e alle attività svolte per conto proprio.

Gestori patrimoniali

I gestori patrimoniali dovrebbero comunicare la percentuale di investimenti conformi alla tassonomia gestiti da un gestore patrimoniale rispetto al valore complessivo delle attività in gestione oggetto di rendicontazione, derivanti sia dalle attività di gestione di portafogli collettivi che da quelle di gestione di portafogli individuali (Green Investment Ratio).12

La media ponderata degli investimenti conformi alla tassonomia dovrebbe basarsi sulla quota delle attività economiche conformi alla tassonomia svolte dalle società partecipate. I gestori patrimoniali devono basarsi sugli indicatori chiave di prestazione (KPI) delle società partecipate per calcolare il proprio indice di investimento verde.

I gestori patrimoniali devono inoltre fornire una ripartizione per ciascun obiettivo ambientale e per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale considerate nel loro insieme, indicando una sottocategoria di attività economiche transitorie e di supporto, nonché la tipologia degli investimenti.

Assicuratori/riassicuratori

Le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono rendere noti gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alle loro attività di investimento e di sottoscrizione. Gli indicatori chiave di prestazione relativi agli investimenti riguardano la politica di investimento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per i fondi derivanti dalle loro attività di sottoscrizione. Gli indicatori chiave di prestazione relativi alla sottoscrizione riguardano direttamente le loro attività di sottoscrizione.

Il KPI relativo agli investimenti deve essere calcolato come la percentuale degli investimenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione associati ad attività economiche conformi alla tassonomia rispetto al totale dei loro investimenti (cfr. «Green Investment Ratio» nella sezione dedicata alla gestione patrimoniale). Per quanto riguarda i gestori patrimoniali, gli assicuratori devono basarsi sui KPI delle società partecipate per calcolare il proprio KPI di investimento.

L'indicatore chiave di prestazione (KPI) relativo alle attività di sottoscrizione deve essere calcolato come la percentuale dei «premi lordi sottoscritti nel ramo danni» corrispondenti alle attività assicurative allineate alla tassonomia, quali definite nell'atto delegato sulla tassonomia per il clima, rispetto al totale dei premi lordi sottoscritti nel ramo danni.

8. In che modo il presente atto delegato in materia di informativa tratta le esposizioni nei confronti di società non soggette agli obblighi di segnalazione previsti dal presente atto delegato (PMI, società extra-UE) nell'ambito della rendicontazione delle società finanziarie?

Le imprese non soggette al regolamento sulla tassonomia (NFRD), comprese le PMI («imprese non soggette all’NFRD»), possono decidere di divulgare volontariamente i propri indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi all’allineamento alla tassonomia al fine di accedere a finanziamenti sostenibili dal punto di vista ambientale, ad esempio nell’ambito di sistemi di etichettatura ecologica e di prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale basati sull’allineamento al regolamento sulla tassonomia, oppure nell’ambito della loro strategia aziendale complessiva incentrata sulla sostenibilità ambientale.

Tuttavia, al fine di concedere alle PMI e/o alle imprese extra-UE il tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione e decidere se presentare volontariamente le relazioni ai sensi del regolamento sulla tassonomia, nonché alle istituzioni finanziarie il tempo necessario per raccogliere le informazioni pertinenti da tali imprese, il presente atto delegato in materia di informativa prevede che gli enti finanziari non includano tali informazioni nel numeratore dei propri indicatori chiave di prestazione (KPI). Le informazioni potranno essere incluse a partire dal 1° gennaio 2025, previa revisione e in base all’esito di una valutazione d’impatto.13

Tali attività sono incluse nel denominatore degli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli istituti finanziari per illustrare la quota di tali attività sul totale delle attività delle imprese finanziarie, corredata delle relative informazioni di accompagnamento.14

L'applicazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) delle società finanziarie in relazione a tali imprese sarà riesaminata nel corso del tempo, nell'ambito della revisione generale del presente atto delegato in materia di informativa.

9. In che modo l'atto delegato relativo alle informazioni da fornire tratta le esposizioni nei confronti di enti pubblici nella rendicontazione delle società finanziarie?

Questo atto delegato esclude le esposizioni sovrane degli istituti finanziari sia dal denominatore che dal numeratore dei loro coefficienti di sostenibilità.15

10. L'atto delegato relativo alle informazioni da fornire include i derivati nell'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione delle società finanziarie?

I derivati sono esclusi dal numeratore degli indicatori chiave di prestazione (KPI) delle società finanziarie, in quanto il loro scopo principale è quello di mitigare il rischio di controparte piuttosto che di finanziare un'attività o un'operazione economica.

Le esposizioni in strumenti derivati sono tuttavia incluse nel denominatore degli indici di sostenibilità degli istituti finanziari, poiché questi ultimi devono coprire il totale delle attività degli istituti finanziari.

11. Qual è il calendario previsto per l'adozione e l'attuazione del presente atto delegato in materia di informativa? È prevista un'entrata in vigore graduale?

Tenuto conto del tempo necessario per attuare correttamente l'atto delegato e della prevista entrata in vigore dell'atto delegato sul clima entro la fine del 2021, nell'atto delegato è definita la seguente tempistica per l'applicazione degli obblighi di informativa:

  • A partire dal 1° gennaio 2022, per il periodo di riferimento 2021, devono essere comunicate solo le informazioni qualitative e quelle relative alla percentuale delle attività ammissibili ai sensi della tassonomia rispetto al totale delle attività, come previsto dall'atto delegato.
  • A partire dal 1° gennaio 2023, per il periodo di riferimento 2022, l’atto delegato si applicherà pienamente alle imprese non finanziarie e, a partire dal 1° gennaio 2024, per il periodo di riferimento 2023, alle imprese finanziarie, fermo restando che alcune esposizioni e alcuni investimenti degli istituti finanziari, compresi quelli in titoli di debito sovrano e in imprese non soggette al NFRD, potrebbero non essere stati pienamente riportati nei loro
  • Entro il 30 giugno 2024, l'atto delegato sarà riesaminato, in particolare per quanto riguarda il trattamento, nell'ambito degli indicatori chiave di prestazione (KPI), delle esposizioni delle imprese finanziarie nei confronti di emittenti sovrani e di imprese non soggette alla direttiva NFRD;
  • A partire dal 1° gennaio 2026, per il periodo di riferimento 2025, l'atto delegato si applicherà agli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli enti creditizi per il portafoglio di negoziazione e le attività non bancarie

12. Quali sono i prossimi passi da compiere?

L'atto delegato sarà ora esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Al termine del periodo di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l'atto delegato relativo alle informazioni da fornire dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

13. Una volta adottato, tale atto delegato in materia di informativa sarà sottoposto a revisione?


L'atto delegato relativo alle informazioni da fornire prevede la possibilità di revisioni future, dopo un periodo di tempo adeguato dalla sua entrata in vigore. La revisione terrà conto dell'applicazione, degli sviluppi e delle future revisioni del regolamento sulla tassonomia, nonché delle norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni sui prodotti (ad esempio, SFDR) e dei possibili sviluppi connessi alla revisione della NFRD (proposta CSRD).

Entro il 30 giugno 2024, la Commissione valuterà in particolare la necessità di eventuali ulteriori modifiche al presente atto delegato per quanto riguarda l'inclusione delle esposizioni sovrane nell'ambito di applicazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli istituti finanziari e l'inclusione delle esposizioni verso imprese non soggette al NFRD nel numeratore degli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli istituti finanziari.

1 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pagg. 13–43).

2 Nella sua proposta di revisione della direttiva NFRD, adottata il 21 aprile 2021, la Commissione ha proposto di ampliare la sfera di applicazione delle imprese tenute a pubblicare informazioni non finanziarie. Valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese (europa.eu).

3 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la divulgazione di informazioni non finanziarie e in materia di diversità da parte di talune grandi imprese e gruppi (GU L 330 del 15.11.2014, pagg. 1–9).

4 Disponibile sul sito web della Commissione: taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf (europa.eu).


5 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, per quanto riguarda la rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese (COM/2021/189 def.).

6 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pagg. 1–16).

7 Le autorità europee di vigilanza (AEV) stanno elaborando, attraverso il Comitato congiunto (JC), le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative al contenuto, alle metodologie e alla presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità ai sensi degli articoli 2 bis, 4, paragrafi 6 e 7, 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 2, e 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento sulla divulgazione di informazioni in materia di sostenibilità, «SFDR»).

8 Il livello dell'entità si riferisce all'istituto finanziario nel suo complesso e non solo ai singoli prodotti che offre.

9 Per «attività economiche ammissibili ai fini della tassonomia» si intende la quota di attività economiche descritte negli atti delegati della Commissione, ma che non soddisfano ancora i criteri tecnici di selezione pertinenti.

10 Il totale delle attività coperte si riferisce a tutte le esposizioni iscritte in bilancio, ad eccezione delle esposizioni sovrane e del portafoglio di negoziazione. Si veda anche la domanda 9 qui di seguito.

11 Ciò comprende i servizi e le attività elencati nella sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE (MiFID), quali la ricezione e la trasmissione di ordini relativi a uno o più strumenti finanziari; l'esecuzione di ordini per conto dei clienti; la negoziazione per conto proprio; la gestione di portafogli; la consulenza in materia di investimenti; la sottoscrizione di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari con impegno fermo; il collocamento di strumenti finanziari senza impegno fermo; gestione di un MTF; gestione di un OTF.

12 Il patrimonio gestito (AuM) di cui al presente documento comprende l'intero patrimonio gestito, ad eccezione delle esposizioni sovrane. Si veda la domanda 9 qui di seguito.

13 Prima di includere le esposizioni verso le PMI nel numeratore degli indicatori chiave di prestazione (KPI) degli istituti finanziari, la Commissione valuterà l’onere amministrativo, l’accesso ai finanziamenti e i potenziali impatti di tale inclusione sulle PMI e garantirà che si evitino eventuali effetti sproporzionati sulle PMI.

14 La rendicontazione dell’indicatore chiave di prestazione (KPI) complessivo dovrebbe essere accompagnata da informazioni di supporto volte a chiarire che le attività o le società escluse dal numeratore, ma incluse nel denominatore, sono state escluse in quanto le loro attività non rientrano nel quadro della tassonomia (ad esempio, i servizi amministrativi) oppure per mancanza di informazioni o per la limitata disponibilità di dati da parte delle società stesse in merito alle attività contemplate dal quadro della tassonomia. Ulteriori informazioni relative alle informazioni qualitative di supporto sono fornite nella sezione seguente.

15 Le esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali sono escluse dal numeratore e dal denominatore dell’indicatore chiave di prestazione (KPI) delle imprese finanziarie. Entro il 30 giugno 2024, la Commissione riesamina l’applicazione del presente regolamento. Le imprese finanziarie possono, su base volontaria, fornire informazioni relative alle esposizioni verso obbligazioni e titoli di debito conformi alla tassonomia emessi da amministrazioni centrali, banche centrali o emittenti sovranazionali. La Commissione valuta in particolare la necessità di eventuali ulteriori modifiche per quanto riguarda l’inclusione delle esposizioni sovrane nel calcolo dell’indicatore chiave di prestazione.

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