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Modifiche al regolamento dell'UE sulla deforestazione (EUDR)

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Modifiche all’ambito di applicazione del regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), con riferimento a caffè, olio di palma, gomma e cuoio.

Il 13 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato un atto delegato che modifica l’ambito di applicazione del regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), la normativa che imporrà alle aziende di dimostrare che i propri prodotti non sono collegati alla deforestazione prima di venderli nell’UE o di esportarli dall’Unione. Il regolamento stesso non è stato riesaminato. La Commissione ha invece aggiornato l’allegato I, l’elenco che specifica, prodotto per prodotto, quali beni rientrano nel campo di applicazione delle norme. Il caffè solubile e i derivati dell’olio di palma rientrano ora nel campo di applicazione; il cuoio bovino, la maggior parte degli pneumatici ricostruiti e diversi prodotti in gomma e per autoveicoli ne sono esclusi; sono confermate le esenzioni per i rifiuti, i beni usati e gli imballaggi. Per la maggior parte delle imprese la questione si riduce a un unico interrogativo: il proprio prodotto figura ancora nell’elenco?

Cosa cambia con l'atto delegato?

L’EUDR riguarda sette materie prime: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, oltre a un lungo elenco di prodotti da esse derivati. L’Allegato I elenca ciascun prodotto interessato in base al relativo codice doganale della Nomenclatura Combinata (NC). Se il codice del vostro prodotto è presente nell’elenco, le norme si applicano; in caso contrario, non si applicano, indipendentemente dal materiale con cui è realizzato. Ecco perché una modifica all’Allegato I può comportare un cambiamento degli obblighi concreti per le imprese, pur rimanendo invariate le norme principali.

La modifica fa parte di un pacchetto di semplificazione pubblicato dalla Commissione il 4 maggio 2026, insieme a una relazione di revisione, a linee guida aggiornate e a un sistema migliorato per la presentazione delle dichiarazioni di due diligence. La bozza è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 1° giugno 2026. La versione adottata il 13 luglio 2026 mantiene le integrazioni presenti nella bozza ed elimina un numero maggiore di prodotti rispetto a quanto previsto nella bozza, sulla base dei riscontri ricevuti. Il testo passerà ora al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esame prima di poter entrare in vigore.

4 maggio 2026

Pubblicato il pacchetto di semplificazione

13 luglio 2026

Atto delegato adottato

30 dicembre 2026

Entra in vigore l’EUDR

30 dicembre 2027

Prodotti di recente aggiunti nell'ambito di applicazione

Caffè

Il caffè solubile, nonché gli estratti, le essenze e i concentrati di caffè (codice NC 2101 11 00), si aggiungono ai chicchi tostati e a quelli verdi.

Bovini

Vengono aggiunte le lingue di bovino congelate (CN ex 0206 21 00), in linea con le lingue fresche già contemplate.

Olio di palma

Prodotti oleochimici quali acidi grassi, alcoli grassi e glicerolo ottenuti dalla palma da olio, oltre al sapone a base di olio di palma. La bozza ha aggiunto diciassette codici.

Pelle di bovino

Le pelli grezze, conciate e ulteriormente lavorate (codici NC 4101, 4104, 4107) sono soppresse dall’allegato I.

Articoli in gomma

Sono esclusi gli pneumatici ricostruiti (di cui rimane solo il battistrada nuovo, CN 4012 90 30), i nastri trasportatori e di trasmissione e gli articoli in gomma vulcanizzata.

Altri traslochi

Anche i semi di soia destinati alla semina, così come i sedili per aeromobili e autoveicoli, vengono esclusi a seguito dei riscontri ricevuti dal pubblico.

Rifiuti e riutilizzo

I rifiuti ai sensi della direttiva quadro dell’UE sui rifiuti, nonché i prodotti usati e di seconda mano, sono confermati come esclusi dall’ambito di applicazione.

Campioni e imballaggi

Sono esenti i campioni, i beni utilizzati a scopo di prova e gli imballaggi monouso e riutilizzabili che contengono un altro prodotto.

Specie e materiali

Per "bovini" si intende il genere Bos, per "palma da olio" il genere Elaeis, per "gomma" il genere Hevea. Il bambù e il rattan non rientrano nella definizione di "legno".

Quali prodotti sono stati aggiunti all'ambito di applicazione?

I prodotti aggiunti hanno un elemento in comune. Ciascuno di essi è realizzato con una materia prima già soggetta a regolamentazione, ma che era stata esclusa dall’elenco; ciò significava che il rischio di deforestazione avrebbe potuto spostarsi in quella parte della catena di approvvigionamento non contemplata dalle norme.

Il caffè solubile, o istantaneo, rappresenta il caso più evidente. I chicchi verdi e quelli tostati erano già contemplati, ma gli estratti, le essenze e i concentrati di caffè (CN 2101 11 00) non lo erano, nonostante provenissero dalla stessa pianta. Le lingue di bovino congelate (CN ex 0206 21 00) sono state aggiunte per lo stesso motivo, in linea con le lingue fresche già contemplate.

Il gruppo più consistente di nuove voci riguarda l’olio di palma. L’Allegato I non copriva l’intera gamma di prodotti oleochimici, acidi grassi, alcoli grassi e glicerolo derivati dall’olio di palma e utilizzati in cosmetici, detergenti, lubrificanti e alimenti. Questi prodotti sono ora inclusi qualora siano stati ottenuti utilizzando la palma da olio, insieme ai saponi contenenti olio di palma. Ciò che conta in questo caso è la materia prima, non il nome del prodotto; pertanto, la modifica ha un impatto maggiore sulle aziende del settore chimico e dei beni di consumo.

Quali prodotti sono stati rimossi?

Le esclusioni vanno nella direzione opposta. Vengono eliminati i prodotti per i quali lo sforzo richiesto per la conformità era considerato eccessivo rispetto al beneficio ambientale. Il caso più evidente è quello del cuoio bovino: le pelli grezze, conciate e rifinite (codici NC 4101, 4104 e 4107) vengono rimosse dall’elenco. La pelle è un sottoprodotto di scarso valore derivante dal commercio della carne e le aziende che acquistano pelle lavorata hanno scarsa influenza sui fornitori a monte della filiera; di conseguenza, è difficile ottenere da loro dati affidabili sulla deforestazione.

Anche gli pneumatici ricostruiti sono in gran parte esclusi: rimane inclusa solo la gomma nuova del battistrada (CN 4012 90 30). La legge approvata va oltre la bozza di maggio ed esclude anche i semi di soia destinati alla semina, gli articoli in gomma vulcanizzata, i nastri trasportatori e di trasmissione, nonché i sedili per aeromobili e veicoli. Ogni prodotto escluso rappresenta una voce in meno per cui è necessaria una dichiarazione di due diligence.

Cosa è esente e cosa è stato chiarito?

L’atto delegato chiarisce inoltre diverse zone d’ombra. I rifiuti e i beni usati sono ora chiaramente esclusi dal campo di applicazione delle norme: tutto ciò che è considerato rifiuto ai sensi della direttiva quadro dell’UE sui rifiuti, insieme ai prodotti usati e di seconda mano, non sarà soggetto all’obbligo di due diligence. L’obiettivo è evitare di penalizzare la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio.

I campioni e i prodotti destinati ai test sono esclusi, poiché non ha molto senso applicare la due diligence completa a beni che vengono consumati o distrutti durante l’analisi. Per quanto riguarda gli imballaggi, valgono entrambe le regole: gli imballaggi che servono semplicemente a contenere un altro prodotto, sia monouso che riutilizzabili, sono esclusi, mentre quelli venduti come prodotto a sé stante non lo sono. Sono esclusi anche i materiali di marketing, la corrispondenza e le materie prime utilizzate per la produzione di medicinali.

Infine, la normativa è precisa riguardo alle specie e ai materiali considerati. Per “bovini” si intende il genere Bos, non il bufalo né il bisonte; per “palma da olio” si intende Elaeis, non il babassu; per “gomma” si intende Hevea, non la gomma sintetica né gomme come la guttaperca. Per quanto riguarda il legno, sono esclusi il bambù, il rattan, le canne e la corteccia di tiglio. Laddove una voce riporti il prefisso “ex”, il codice si applica solo quando è stato effettivamente utilizzato uno dei prodotti contemplati.

Rientra o no nell'ambito di applicazione: una guida rapida

Allegato I dell’EUDR dopo l’atto delegato del luglio 2026: cosa rientra nel campo di applicazione e cosa ne è escluso, per tipo di merce. Una guida rapida, che non sostituisce la verifica dei propri prodotti codice per codice.
Materia primaOra chiaramente rientranti nell'ambito di applicazione (esempi)Ora esclusi dall'ambito di applicazione o esenti (esempi)
CaffèCaffè solubile (2101 11 00); chicchi verdi e tostatiCampioni utilizzati esclusivamente a scopo di prova o analisi
BoviniLingue di bovino congelate (0206 21 00); carni fresche e frattagliePelli grezze, pelli conte e cuoio (4101, 4104, 4107)
Olio di palmaDerivati oleochimici e sapone ottenuti dall'olio di palmaOlio di babassu e oli ricavati da altre specie di palma
GommaGomma naturale (Hevea) nelle sue forme primariePneumatici ricostruiti (solo il battistrada nuovo); nastri trasportatori e di trasmissione; articoli in gomma vulcanizzata
SoiaSoia e prodotti derivatiSoia da semina
LegnoLegno, pasta di cellulosa, carta e mobili in legnoBambù e rattan; rifiuti; articoli usati e di seconda mano; imballaggi monouso e riutilizzabili

Quando entrano in vigore le nuove norme?

Le modifiche all’ambito di applicazione non incidono sulla data di entrata in vigore del regolamento EUDR. La data principale rimane il 30 dicembre 2026 per gli operatori e i commercianti di medie e grandi dimensioni, nonché per i micro e piccoli operatori già soggetti al regolamento UE sul legname; gli altri micro e piccoli operatori hanno tempo fino al 30 giugno 2027. I prodotti appena aggiunti beneficiano di una proroga e saranno soggetti alle norme solo a partire dal 30 dicembre 2027.

L'anno in più concesso per l'aggiunta di nuovi prodotti è utile, ma le aziende si trovano in una situazione delicata: l'atto delegato è stato adottato ma non è ancora definitivo, quindi devono pianificare le proprie attività in base al nuovo ambito di applicazione, pur tenendo conto che i dettagli potrebbero subire modifiche durante l'esame. Aggiorneremo questo articolo non appena sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Un’ondata di semplificazione o tutto come al solito?

Se si guarda al quadro generale, emerge uno schema ricorrente. L’EUDR è stato modificato più volte prima ancora di entrare in vigore. È entrato in vigore nel giugno 2023 con una data di avvio fissata a dicembre 2024, che è stata poi posticipata a dicembre 2025 e successivamente a dicembre 2026; la modifica del dicembre 2025 ha inoltre alleggerito le norme per le aziende a valle. Nella primavera del 2026 è seguita una revisione volta alla semplificazione, e il presente atto delegato ne costituisce l’ultimo tassello. La Commissione stima che l’intero pacchetto possa ridurre i costi annuali di conformità delle imprese interessate di circa il 75% rispetto al progetto originario.

L’EUDR non viene modificato di per sé. Dall’inizio del 2025 l’UE sta portando avanti un chiaro programma di semplificazione, motivato da preoccupazioni relative alla competitività. Il pacchetto «Omnibus» sulla sostenibilità ha ridefinito le soglie e le scadenze della direttiva sulla rendicontazione aziendale in materia di sostenibilità e della direttiva sulla due diligence aziendale in materia di sostenibilità, mentre altri pacchetti hanno rivisto la tassonomia dell’UE, il meccanismo di adeguamento carbonico alle frontiere e le norme in materia di sostanze chimiche, dati e fiscalità. Tra gennaio 2025 e giugno 2026 la Commissione ha presentato dodici di questi pacchetti, con l’obiettivo di ridurre i costi amministrativi ricorrenti di 37,5 miliardi di euro nel corso dell’attuale mandato.

Risparmi stimati sui costi amministrativi annui derivanti da alcuni pacchetti di semplificazione dell’UE, dal 2025 al 2026

Risparmi ricorrenti stimati, in miliardi di euro all'anno: pacchetto "Sostenibilità" 4,5; semplificazione fiscale 1,97; importatori CBAM 1,2; dati, sicurezza informatica e intelligenza artificiale 1,2; sostanze chimiche 0,36. Fonte: programma di semplificazione della Commissione europea.

Si tratta quindi di un cambiamento di approccio duraturo o di una correzione una tantum? Ci sono argomenti a favore di entrambe le posizioni. Da un lato, la normativa di base non è stata modificata e le modifiche apportate risolvono problemi concreti segnalati dalle aziende. Dall’altro, le imprese che si sono mosse per prime si trovano ora a dover far fronte a requisiti in continua evoluzione, e i continui cambiamenti possono indebolire quella certezza che le norme dovrebbero garantire. Ciò che sembra chiaro è che le aziende dovrebbero considerare la normativa UE in questo ambito come un elemento da tenere sotto osservazione, piuttosto che come un obiettivo fisso da definire una volta per tutte e poi dimenticare.

Cosa dovrebbero fare ora le aziende?

Il primo passo consiste nel ricontrollare i propri prodotti alla luce dell’Allegato I aggiornato, prestando particolare attenzione ai prodotti derivati e alle materie prime, non solo ai prodotti finiti. Per qualsiasi elemento di nuova inclusione, è opportuno iniziare fin da ora a dialogare con i fornitori e a raccogliere dati, poiché la raccolta delle prove che attestino l’assenza di deforestazione nei prodotti, nonché dei relativi dati di geolocalizzazione, richiede tempo. Per i prodotti che sono stati rimossi dall’elenco, è possibile sospendere i relativi controlli, tenendo traccia per iscritto dei motivi.

In sostanza, l’EUDR rappresenta una sfida in termini di gestione dei dati. Ciò implica la raccolta, la verifica e l’archiviazione dei dettagli relativi all’origine, alla geolocalizzazione e alla due diligence per un gran numero di prodotti, nonché la capacità di fornirli ogni volta che vengono richiesti. Una piattaforma di gestione dei dati ESG offre ai team addetti alla conformità un unico punto in cui conservare la documentazione dei fornitori e collegarla ai prodotti e ai codici a cui si riferisce, con una chiara traccia di audit. Poiché l’EUDR si inserisce nel più ampio contesto della semplificazione della legislazione ambientale, gli stessi fornitori e gli stessi dati spesso soddisfano contemporaneamente diversi requisiti.

Noi di Generation Impact Global aiutiamo gli investitori, le aziende e le società del loro portafoglio a trasformare cambiamenti come questi in processi di gestione dei dati chiari e ben documentati, compatibili con i principali quadri di riferimento in materia di sostenibilità.

Domande frequenti

Quali modifiche ha apportato l’UE al regolamento sulla deforestazione il 13 luglio 2026?

Quali prodotti rientrano ora nell'ambito di applicazione e quali sono stati esclusi?

Quando si applica il regolamento EUDR e quando i prodotti appena aggiunti entrano nel campo di applicazione?

L'atto delegato è definitivo o può ancora subire modifiche?

Cosa dovrebbero fare ora le aziende per prepararsi all'ampliamento dell'ambito di applicazione?

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