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ESRS semplificato (ESRS 2026): analisi approfondita degli standard rivisti

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Un modello astratto in un ufficio moderno che illustra il passaggio da dati complessi sulla sostenibilità al quadro di rendicontazione semplificato ESRS 2026.

Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato l’atto delegato che rivede gli standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS). L’atto modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, che aveva stabilito la prima serie di ESRS, e costituisce il fulcro tecnico del pacchetto di semplificazione Omnibus I. Gli standard rivisti, comunemente noti come ESRS semplificati o ESRS 2026, riducono drasticamente il volume delle informazioni da fornire, mantenendo intatti il principio della doppia materialità e gli obiettivi fondamentali del Green Deal europeo. Si applicano agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente, e le imprese già soggette al campo di applicazione possono scegliere di applicarli con un anno di anticipo, per l’esercizio finanziario 2026.

Per i team che si occupano di sostenibilità, rischio e finanza, questo rappresenta il cambiamento più significativo apportato all’ESRS dalla loro adozione nel 2023. La presente analisi esamina in dettaglio l’atto delegato relativo all’ESRS semplificato e i suoi allegati: cosa è stato eliminato, come è stata ridefinita la valutazione della rilevanza, i tredici ambiti in cui la Commissione si è discostata dal parere tecnico dell’EFRAG, le agevolazioni di transizione disponibili in base alle dimensioni dell’impresa e cosa comportano tali modifiche per i dati e i sistemi di rendicontazione.

In sintesi

  • Cosa. Un atto delegato che modifica la prima serie di ESRS (che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772), adottato il 3 luglio 2026.
  • Che alleggerimento! I dati obbligatori diminuiscono di circa il 60%; i dati complessivi diminuiscono di circa il 70% una volta eliminati quelli facoltativi.
  • Quando. Obbligatoria per gli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente; applicazione anticipata facoltativa per l'esercizio finanziario 2026.
  • Stato. È in corso un periodo di esame di due mesi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, prorogabile di altri due mesi. Se nessuno dei due solleva obiezioni, il testo viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore. Non è richiesta alcuna trasposizione nel diritto nazionale.
  • Nessuna modifica. Il principio della doppia rilevanza rimane il fondamento del quadro di riferimento.
0% meno punti dati obbligatori
0% meno punti dati in totale
0 miliardi di euro risparmi cumulativi stimati, dal 2027 al 2031
2027 primo esercizio finanziario obbligatorio

Ogni punto rappresenta un dato della prima serie dell’ESRS. Circa il 30% è rimasto nell’ESRS 2026; circa il 70% è stato rimosso, compresi tutti i dati forniti su base volontaria.

Perché sono state riviste le ESRS

La revisione non deriva da un ripensamento in merito alla rendicontazione sulla sostenibilità. Essa deriva direttamente dalla direttiva Omnibus I (direttiva (UE) 2026/470), entrata in vigore il 18 marzo 2026 e che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 marzo 2027. L’Omnibus I ha ristretto la cerchia delle imprese soggette alla direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD) e ha incaricato la Commissione di semplificare il quadro di rendicontazione stesso.

La Commissione stessa ritiene che la riduzione dell’ambito di applicazione non fosse sufficiente. Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna l’atto, la Commissione afferma che la riduzione del numero di imprese soggette all’obbligo non avrebbe portato al livello previsto di riduzione dei costi se gli standard fossero rimasti invariati, poiché le imprese che rimangono nell’ambito di applicazione sono le più grandi dell’Unione europea. La riduzione dell’ambito di applicazione e la revisione degli standard sono concepite per agire di concerto: un numero minore di imprese è tenuto a presentare relazioni e quelle che lo fanno devono fornire meno informazioni.

Il considerando 18 dell’Omnibus I ha fissato alla Commissione un termine di sei mesi dall’entrata in vigore per adottare un atto delegato volto a rivedere i principi contabili, imponendole di tenere conto dei pareri tecnici dell’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Il calendario riportato di seguito illustra il percorso dalla proposta Omnibus all’atto adottato.

febbraio 2025

Proposta Omnibus I. La Commissione propone di semplificare le norme in materia di sostenibilità e di due diligence.

2 dicembre 2025

Parere tecnico dell’EFRAG. L’EFRAG presenta il proprio parere sulla versione rivista dell’ESRS; l’analisi costi-benefici seguirà il 23 dicembre 2025.

18 marzo 2026

Omnibus I in vigore. Entra in vigore la direttiva (UE) 2026/470, dando inizio al termine di sei mesi per l’atto delegato.

6 maggio 2026

Pubblicazione del progetto. La Commissione avvia una consultazione pubblica della durata di quattro settimane sul progetto di atto delegato.

3 giugno 2026

Si chiude la consultazione. Sono pervenute oltre 400 risposte sulla bozza di testo.

3 luglio 2026

Adozione dell'atto delegato. La Commissione adotta l'ESRS rivisto e, parallelamente, uno standard di rendicontazione volontario.

Esame approfondito

Esame da parte del Parlamento e del Consiglio. Due mesi, prorogabili di altri due. Nessuna delle due istituzioni può modificare il testo, ma solo accettarlo o respingerlo.

Q4 2026

Data prevista di entrata in vigore. Se non viene respinto, l’atto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore.

Anno fiscale 2027

Applicazione obbligatoria. Obbligatoria per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2027 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata su base volontaria per l'esercizio finanziario 2026.

Poiché le ESRS sono contenute in un regolamento delegato anziché in una direttiva, entrano in vigore direttamente in tutti gli Stati membri al termine del periodo di esame. Non è prevista una fase separata di recepimento a livello nazionale, pertanto le date di applicazione sopra indicate sono comuni a tutte le giurisdizioni. Le società impegnate nel processo di adeguamento alla CSRD possono quindi pianificare le proprie attività in base a un unico calendario europeo.

I sei mandati di semplificazione

Il considerando 18 dell’Omnibus I enumera sei obiettivi che gli standard rivisti dovevano raggiungere. Ogni modifica apportata all’atto delegato è riconducibile a una di queste indicazioni, che costituiscono quindi un utile punto di riferimento per interpretare la riforma nel suo complesso.

1

Eliminare i dati meno utili. Escludere i dati ritenuti meno rilevanti ai fini della rendicontazione generale sulla sostenibilità.

2

Preferite i numeri alla descrizione. Ove possibile, date la priorità ai dati quantitativi rispetto al testo descrittivo.

3

Distinguere i dati obbligatori da quelli facoltativi. Tracciare una linea di demarcazione più netta tra i dati obbligatori e quelli facoltativi.

4

Rendere il principio di rilevanza applicabile. Fornire istruzioni chiare sull’applicazione del principio di rilevanza, in modo che vengano riportate solo le informazioni rilevanti.

5

Armonizzare con il resto del diritto dell’Unione. Migliorare la coerenza con la restante legislazione dell’Unione, comprese le norme in materia di servizi finanziari.

6

Garantire l’interoperabilità a livello globale. Tenere conto, per quanto possibile, dell’interoperabilità con gli standard globali di rendicontazione sulla sostenibilità.

Due di questi meritano particolare attenzione sin dall’inizio, poiché modificano la natura stessa degli standard piuttosto che limitarvisi alla loro lunghezza. Il terzo mandato è stato attuato eliminando del tutto dagli standard i dati facoltativi, lasciando così solo un insieme obbligatorio regolato dal principio di rilevanza. Il secondo mandato sposta l’equilibrio dalle lunghe descrizioni qualitative verso metriche strutturate, che rappresentano esattamente il tipo di informazioni che possono essere acquisite, convalidate e sottoposte a revisione in un sistema di dati, anziché redatte a mano.

Meno dati, più cifre

Il filo conduttore della riforma è la riduzione. L’EFRAG ha ridotto i dati obbligatori del 61% nel proprio parere tecnico, mentre i dati definitivi della Commissione indicano una riduzione di circa il 60% dei dati obbligatori. Poiché sono stati eliminati anche tutti i dati facoltativi, il numero totale di dati previsti dagli standard diminuisce di circa il 70%. Il grafico sottostante indica come riferimento la prima serie di ESRS con un valore di 100, in modo da rendere facilmente leggibile l’entità della riduzione.

Volume dei dati: prima serie di ESRS rispetto a ESRS 2026

Indice pari a 100 per la prima serie di dati ESRS. Più basso è il valore, minore è il peso.

I dati obbligatori sono stati ridotti di circa il 60 per cento; il numero totale di dati di circa il 70 per cento. I dati provengono dalla Commissione e si basano sulla consulenza tecnica dell'EFRAG.

La riduzione non è stata ottenuta ridimensionando le ambizioni. Sia la Commissione che l’EFRAG affermano che gli obiettivi fondamentali del Green Deal europeo rimangono invariati. Ciò che è stato eliminato sono le duplicazioni, i dati di utilità marginale ai fini decisionali e la lunga serie di elementi facoltativi che comportavano un maggiore sforzo di preparazione senza un destinatario ben definito. Gli standard sono stati inoltre accorciati e la loro struttura semplificata, in modo che il testo risulti più breve e di più facile consultazione.

Il passaggio da un approccio narrativo a uno quantitativo è determinante per le modalità di elaborazione dei rendiconti. Un dato che richiede un numero, una percentuale o una categoria può essere ricavato dai sistemi, verificato in base a una regola e aggregato a livello di gruppo. Un dato che richiede testo libero tende invece a essere redatto in ritardo, revisionato in modo soggettivo e difficile da confrontare tra le diverse aziende. Dare priorità alla divulgazione quantitativa non rappresenta quindi solo una riduzione degli oneri, ma un passo verso informazioni con cui macchine e organismi di certificazione possano operare. Questo è uno dei motivi per cui una solida gestione dei dati ESG diventa più preziosa, anziché meno, man mano che il numero di dati diminuisce.

L'analisi dei costi alla base del taglio

L'analisi costi-benefici dell'EFRAG quantifica la riduzione degli oneri. In un arco di cinque anni, i risparmi sui costi di rendicontazione si attestano in media intorno al 34% dei costi di riferimento per le imprese interessate. Il tasso di risparmio parte da circa il 28% nel 2027, sale a circa il 38% nel 2028 man mano che gli sgravi entrano in vigore, per poi stabilizzarsi in un intervallo compreso tra il 33% e il 36% circa a partire dal 2029, una volta che tutte le imprese applicheranno il quadro normativo rivisto.

Risparmio stimato sui costi di rendicontazione annuali

Percentuale dei costi di rendicontazione di base risparmiata ogni anno, secondo le stime dell’EFRAG.

I valori relativi al periodo 2029-2031 rientrano nell’intervallo stabilizzato dall’EFRAG, compreso tra il 33% e il 36% circa. I risparmi diretti cumulativi, pari a circa 3,7 miliardi di euro, salgono a circa 4,7 miliardi di euro se si tiene conto degli effetti sulla catena del valore, raggiungendo quasi il 44% del costo di riferimento.

Si tratta di stime relative agli standard proposti dall’EFRAG, non di una garanzia, e le modifiche apportate dalla Commissione ne precisano i dettagli. L’orientamento generale, tuttavia, non è in discussione. La riforma è concepita per ridurre in modo significativo i costi ricorrenti della rendicontazione ESRS e per concentrare gli sforzi rimanenti sulle informazioni che vengono effettivamente utilizzate.

Il riadeguamento dei criteri di rilevanza

Se la selezione dei dati è il titolo, i cambiamenti in materia di materialità ne costituiscono la sostanza. Il concetto di doppia materialità rimane invariato: le aziende continuano a valutare sia l’impatto che le questioni di sostenibilità hanno su di loro, sia l’impatto che queste hanno sulle persone e sull’ambiente. Ciò che è cambiato è il modo in cui la valutazione deve essere condotta e ciò che essa consente a un’azienda di tralasciare. La versione rivista dell’ESRS 1 ridefinisce la materialità, trasformandola da un esercizio che spingeva le aziende verso una copertura esaustiva a uno che consente attivamente un giudizio proporzionato.

Tre cambiamenti risaltano in particolare. In primo luogo, viene ora esplicitamente sostenuto un approccio top-down. L’ESRS 1 afferma che un approccio top-down consente a un’impresa di evitare un carico di lavoro superfluo e, in generale, non richiede che essa valuti la rilevanza di ogni singolo impatto, rischio o opportunità; è possibile giungere a una conclusione a livello di tema. Un’impresa può combinare un approccio top-down per alcuni temi con un’analisi bottom-up per altri. In secondo luogo, l’obbligo è stato reso più rigoroso, passando da una semplice autorizzazione a un’istruzione: lo standard ora stabilisce che un’impresa non deve divulgare le informazioni previste da un requisito di divulgazione o da un dato specifico se tali informazioni non sono rilevanti, fatte salve limitate eccezioni, anziché limitarsi a indicare che non è tenuta a farlo. In terzo luogo, è stata aggiunta una definizione di «valutazione informata», che descrive le valutazioni ragionevoli effettuate dagli utenti delle dichiarazioni di carattere generale, il che chiarisce la funzione della rilevanza.

Utilizza l'interruttore per confrontare la postura precedente con quella modificata in tre punti.

Granularità

Le aziende si sono sentite costrette a valutare la rilevanza a livello di singoli impatti, rischi e opportunità, il che ha favorito valutazioni lunghe e prudenziali.

Voci non monetarie

Il testo precisava che un’impresa non era tenuta a divulgare informazioni non rilevanti, lasciando comunque la possibilità di comunicarle comunque per motivi di cautela.

Corretta rappresentazione

La "corretta rappresentazione" è stata interpretata da alcuni come una verifica punto per punto dei dati, il che ha aumentato la pressione a compilare ogni singolo campo.

Granularità

Si raccomanda un approccio dall’alto verso il basso. La rilevanza può essere determinata a livello di tema e l’azienda non è tenuta a valutare ogni singolo impatto, rischio o opportunità.

Voci non monetarie

La società non deve comunicare informazioni non rilevanti, salvo in circostanze chiaramente definite. Le informazioni non rilevanti possono comunque essere aggiunte se è chiaramente indicato che non derivano dalla valutazione di rilevanza.

Corretta rappresentazione

La corretta rappresentazione si applica alla dichiarazione di sostenibilità nel suo complesso, non a ogni singolo dato, e si afferma che l’applicazione dell’ESRS garantisca una corretta rappresentazione.

L'effetto pratico è una dichiarazione più concisa e meglio motivata. Una società che effettua una valutazione disciplinata con approccio top-down può concludere che un argomento non sia rilevante e ometterne l'informativa, a condizione che sia trasparente riguardo alle basi di tale conclusione laddove i principi lo richiedano. Per i team che hanno investito in una doppia valutazione strutturata della rilevanza, le norme riviste premiano tale disciplina, poiché la valutazione ora determina direttamente l'ambito di ciò che deve essere oggetto di informativa.

Tredici casi in cui non si è seguito il parere dell’EFRAG

La Commissione non si è limitata ad adottare il progetto dell’EFRAG. Ha apportato modifiche mirate, descritte nella relazione illustrativa, principalmente per facilitare l’applicazione dei principi e per garantire una maggiore flessibilità. Le modifiche riguardano tredici ambiti. È possibile filtrarle per tema oppure consultarle tutte.

Trasversale

La rilevanza e la sua valutazione

Chiarisce che un’azienda non è tenuta a soddisfare le esigenze di ogni singolo utente, definisce il concetto di valutazione informata e conferma che un approccio dall’alto verso il basso evita di valutare ogni singolo impatto, rischio o opportunità. Le informazioni non rilevanti non devono essere riportate, salvo nei casi specificati.

Trasversale

Corretta rappresentazione

Conferma che la corretta rappresentazione si applica al bilancio nel suo complesso piuttosto che a ogni singolo dato, e che l'applicazione dell'ESRS garantisce una corretta rappresentazione.

Trasversale

Aggregazione e disaggregazione

Offre maggiore discrezionalità nella scelta di includere o meno specifiche aree geografiche nella valutazione e chiarisce che la valutazione della rilevanza a un determinato livello di disaggregazione non richiede una rendicontazione a quello stesso livello.

Trasversale

Omissione di informazioni

Riprende le disposizioni dell’Omnibus I che consentono a una società di omettere determinate informazioni in circostanze ben definite, tra cui i casi in cui la divulgazione potrebbe arrecare grave pregiudizio alla sua posizione commerciale.

Trasversale

Effetti finanziari previsti

Precisa che tali informazioni potrebbero contenere stime che possono essere aggiornate in un secondo momento senza che ciò costituisca un errore, e che anche a esse si applicano le disposizioni relative alle omissioni.

Trasversale

Attività di gestione patrimoniale

Aggiunge disposizioni affinché le imprese che svolgono attività di gestione patrimoniale non siano tenute a comunicare informazioni non rilevanti relative agli investimenti da esse gestiti.

Ambientale

Emissioni di gas serra

Si allinea maggiormente agli standard globali, consentendo a un’azienda di scegliere tra l’approccio basato sul controllo finanziario e quello basato sul controllo operativo al momento di definire i confini di rendicontazione.

Ambientale

Piani di transizione climatica

Impone alle imprese i cui obiettivi del piano di transizione non siano compatibili con un percorso verso l'obiettivo di 1,5 gradi di rendere pubblico tale fatto.

Ambientale

Microplastiche

Limita l’obbligo di comunicazione alle microplastiche primarie. Non è richiesta la comunicazione di dati relativi alle microplastiche secondarie, per ragioni di fattibilità e proporzionalità.

Ambientale

Emissione di sostanze inquinanti

Si precisa che la definizione degli inquinanti rilevanti deve avvenire attraverso una valutazione gestionale che tenga conto delle attività e del settore di riferimento dell'azienda.

Ambientale

Sostanze che destano estrema preoccupazione

Prevede un periodo transitorio di un anno per la segnalazione delle sostanze che destano estrema preoccupazione, nei casi in cui l’azienda sia un utilizzatore di articoli che le contengono.

Social

Diritti umani e episodi di discriminazione

Chiarisce che vengono segnalati solo gli episodi comprovati e fa riferimento ai procedimenti giudiziari e extragiudiziari in corso, piuttosto che a quelli già avviati.

Governance

Coerenza con il CSDDD

Apporta modifiche tecniche alle disposizioni in materia di due diligence al fine di garantire un migliore allineamento con la direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese (direttiva (UE) 2024/1760).

Nessuna modifica in questo tema.

Considerate nel loro insieme, queste modifiche delineano un quadro coerente. La Commissione intendeva garantire che gli standard fossero applicati in modo proporzionato, fossero interoperabili con i quadri normativi globali e tutelassero gli interessi commerciali e settoriali legittimi, il tutto senza modificare l’architettura di base dell’ESRS.

Flessibilità dei confini per i gas a effetto serra

Un cambiamento di contesto riveste particolare importanza per l’interoperabilità. Nella prima versione dell’ESRS, il perimetro organizzativo per le emissioni di gas serra era legato al controllo finanziario. L’ESRS E1 rivisto mantiene il controllo finanziario come punto di partenza, in linea con lo standard aziendale del Greenhouse Gas Protocol, ma consente a un’azienda di utilizzare invece l’approccio basato sulla quota di capitale o sul controllo operativo. A questo proposito, le operazioni congiunte prive di controllo operativo possono essere escluse da determinati indicatori ambientali, con l’obbligo di rendere note le misure adottate per migliorare la copertura nel tempo.

Controllo finanziario

Il punto di partenza predefinito. Le emissioni vengono consolidate laddove la società ha la capacità di orientare le politiche finanziarie e operative al fine di ottenere un vantaggio economico.

Controllo operativo

Ora consentito. Le emissioni vengono consolidate nei casi in cui la società disponga della piena autorità di introdurre e attuare le politiche operative presso un sito operativo.

Quota di capitale

Disponibile anche. Le emissioni sono consolidate in base alla quota di capitale detenuta dalla società in un’attività.

Il punto non è che un perimetro sia migliore di un altro, ma che un’azienda possa allineare il proprio perimetro di emissione ESRS a quello che già utilizza per gli standard IFRS di rendicontazione sulla sostenibilità o per la rendicontazione di gruppo. Ciò riduce la necessità di mantenere due inventari delle emissioni paralleli e costituisce un esempio concreto dell’attuazione del mandato di interoperabilità. Gestire in modo chiaro diverse definizioni di perimetro è un problema legato ai dati, che una piattaforma costruita per l’interoperabilità dei framework è progettata per risolvere.

Misure graduali e agevolazioni transitorie

La versione rivista dell’ESRS 1 mantiene e aggiorna una serie di disposizioni di introduzione graduale che consentono alle società di differire l’applicazione di alcune parti del principio nei primi anni. Tali disposizioni si articolano in due categorie. Le imprese della prima fase sono quelle tenute a redigere il bilancio per gli esercizi finanziari che hanno inizio tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Le altre imprese sono quelle tenute a redigere il bilancio per gli esercizi finanziari che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2027. All’interno della prima fase si applica un criterio di dimensione, con una soglia di 450 milioni di euro di fatturato netto e 1.000 dipendenti.

La tabella riassume le principali agevolazioni. Si tratta di una guida alla struttura delle misure di introduzione graduale, piuttosto che di un sostituto della norma, che riporta i riferimenti precisi in materia di informativa.

SollievoChiRinviato a
Standard specifici per la biodiversità (E4), i lavoratori della filiera (S2), le comunità interessate (S3) e i consumatori e gli utenti finali (S4)Imprese di grandi dimensioni della prima fase; altre imprese nei primi due anni di attivitàEsercizio finanziario 2027 per la prima fase; i primi due esercizi di rendicontazione per gli altri
Tutte le informative standard relative alle questioni di attualitàImprese di dimensioni più ridotte della prima fase (al di sotto della soglia dimensionale)Esercizi finanziari precedenti al 2027
Effetti finanziari previsti (qualitativi)Impegni della prima faseEsercizi finanziari precedenti al 2027, salvo rare eccezioni
Effetti finanziari previsti (quantitativi)Impegni della prima faseEsercizi finanziari precedenti al 2030, salvo rare eccezioni
Sostanze che destano preoccupazione, dati quantitativi (E2-5)Impegni della prima faseEsercizi finanziari precedenti al 2030
Sostanze che destano estrema preoccupazione, qualora un utilizzatore di articoli che le contengonoImpegni della prima faseEsercizi finanziari precedenti al 2028
Dati selezionati relativi alla forza lavoro interna (parti di S1)Impegni della prima faseEsercizi finanziari precedenti al 2027
Le informazioni relative alla catena del valore non sono ancora disponibiliTutte le imprese, nei primi tre anni di applicazioneSpiegare gli sforzi compiuti e il piano previsto per raggiungerlo
Informazioni comparative relative alle metriche modificateTutte le imprese, primo anno di applicazione dei principi contabili rivistiNon richiesto per il primo anno di rendicontazione

È prevista inoltre una scelta per l’esercizio finanziario 2026. Una società già soggetta all’ambito di applicazione può applicare gli ESRS esistenti oppure adottare anticipatamente e integralmente gli ESRS rivisti. La legge adottata aggiunge una terza opzione, in base alla quale una società applica l’ESRS esistente ma si avvale di alcune deroghe rispetto agli standard rivisti, quali il nuovo approccio top-down alla materialità e le limitazioni relative alla catena del valore. Qualunque sia l’opzione scelta, la società deve indicare chiaramente nella propria relazione quale versione degli standard ha applicato. Per i team che pianificano la transizione, il compito pratico consiste nel registrare, per entità e per esercizio finanziario, quali deroghe sono in uso, in modo che l’ambito di applicazione possa essere documentato e riportato negli esercizi successivi. Il supporto per questo tipo di monitoraggio fa parte di un flusso di lavoro dedicato agli Standard Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS).

Lo standard volontario e il limite massimo della catena del valore

Lo stesso giorno, la Commissione ha adottato un secondo atto delegato che istituisce uno standard volontario di rendicontazione in materia di sostenibilità. Tale standard si basa su quello per le piccole e medie imprese non quotate, noto come VSME, raccomandato dalla Commissione nel luglio 2025, con modifiche ridotte al minimo e apportate principalmente per allinearlo all’ESRS rivisto. Esso offre alle imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD un modo semplice e standardizzato per divulgare gli stessi temi generali di sostenibilità in una forma adatta alle organizzazioni di dimensioni più ridotte.

Lo standard volontario sancisce inoltre una tutela importante per i soggetti obbligati di maggiori dimensioni: il limite relativo alla catena del valore. A partire dall’esercizio finanziario 2027, un’impresa che rientra nell’ambito di applicazione della CSRD non potrà richiedere alle imprese più piccole presenti nella propria catena del valore informazioni sulla sostenibilità che vadano oltre quanto previsto dallo standard volontario. Ciò limita il effetto a cascata delle richieste di dati che molti fornitori più piccoli hanno subito durante la prima ondata di rendicontazione CSRD e fornisce alle grandi imprese soggette all’obbligo di rendicontazione un limite massimo definito per ciò che possono ragionevolmente chiedere ai partner che non rientrano a loro volta nell’ambito di applicazione della normativa.

Cosa comporta per i dati e i sistemi di rendicontazione

La riforma modifica più la forma che la direzione dell’attività di rendicontazione. Un numero inferiore di dati non significa che vi sia meno bisogno di struttura. Significa piuttosto che i dati rimanenti assumono maggiore rilevanza, sono più spesso di natura quantitativa e sono soggetti a criteri di rilevanza più rigorosi. Ne derivano cinque conseguenze pratiche per i team e i sistemi su cui fanno affidamento.

La rilevanza determina l'ambito di applicazione

La valutazione ora determina con esattezza quali informazioni devono essere riportate. I modelli di dati dovrebbero collegare ogni dato all’argomento e alla conclusione in merito alla rilevanza che lo giustifica, in modo che l’ambito di applicazione sia giustificabile e ripetibile.

Tag obbligatorio contro facoltativo

Poiché i dati facoltativi sono stati rimossi dallo standard e le voci non rilevanti sono state escluse per impostazione predefinita, i sistemi devono distinguere tra informazioni obbligatorie, escluse e aggiuntive chiaramente identificate.

Raccogliere i dati alla fonte

La tendenza verso l'informativa quantitativa privilegia la raccolta di dati direttamente dai sistemi operativi, con relativa verifica, piuttosto che la redazione di descrizioni narrative nelle fasi finali del ciclo.

Definire i confini del modello una sola volta

La flessibilità relativa ai perimetri di contabilizzazione dei gas serra è utile solo se un sistema è in grado di mantenere in modo coerente i perimetri finanziari, operativi o di equità e di riutilizzarli sia nell’ambito dell’ESRS che degli standard IFRS.

Monitorare le introduzioni graduali per entità

Gli sgravi variano a seconda dell’ondata, dell’entità e dell’anno. La registrazione di quale sgravio si applica a quale entità e a quale periodo garantisce che la transizione sia verificabile e di facile applicazione per gli esercizi successivi.

Richieste relative alla catena del valore dei cappellini

I questionari inviati ai fornitori di dimensioni più ridotte dovrebbero rispettare il limite massimo previsto dalla catena del valore, senza richiedere informazioni che vadano oltre quanto previsto dallo standard volontario.

Gli ESRS rivisti premiano le aziende che trattano i dati di sostenibilità come informazioni strutturate e gestite in modo sistematico, anziché come un semplice esercizio di redazione. Questo è il principio guida alla base della piattaforma Generation Impact Global, che collega la valutazione della materialità a un modello di dati gestito e supporta la rendicontazione in conformità con la CSRD e gli ESRS, gli IFRS Sustainability Disclosure Standards, la tassonomia dell’UE e altro ancora. Se desiderate scoprire come gli standard rivisti si integrano in un’architettura di dati operativa, il nostro team sarà lieto di illustrarvelo.

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Fonti primarie

La presente analisi si basa sull’atto delegato e sui relativi allegati, unitamente alla documentazione ufficiale di accompagnamento. Le fonti principali sono il comunicato stampa della Commissione relativo all’adozione dei principi rivisti, la notizia pubblicata dall’EFRAG sui principi ESRS rivisti e sul principio volontario, l’atto delegato e gli allegati disponibili sul portale «Dite la vostra» della Commissione, la prima serie di principi ESRS contenuta nel regolamento delegato (UE) 2023/2772 e la direttiva Omnibus I (UE) 2026/470.

Domande frequenti

A partire da quando si applicano le ESRS riviste?

La semplificazione elimina la doppia rilevanza?

Di quanto vengono ridotti i punti dati?

È necessario il recepimento nella legislazione nazionale?

Cosa è cambiato per quanto riguarda le emissioni di gas serra?

Che cosa sono lo standard volontario e il limite massimo della catena del valore?

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