Una timeline visiva delle tappe ESPR per i prodotti di consumo invenduti, dall’entrata in vigore a luglio 2024 all’estensione alle medie imprese nel 2030, fino ai riesami della Commissione previsti per il 2031. Usala per pianificare le attività di conformità.

Timeline di attuazione ESPR

Date chiave per imprese e investitori, dall’entrata in vigore alla piena applicazione alle medie imprese.
Completata
In arrivo
Futura
Grandi Grandi imprese
Medie Medie imprese
Tutti Tutti gli operatori
18 luglio 2024
Entrata in vigore del regolamento ESPR
Il Regolamento (UE) 2024/1781 entra in vigore. L’obbligo di prevenzione (Articolo 23) si applica a tutti gli operatori economici. La prima informativa delle grandi imprese ai sensi dell’Articolo 24 riguarda il primo esercizio completo in cui il regolamento ESPR è in vigore (esercizio 2025 per un’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare).
Tutti gli operatoriGrandi: informativa
Fine 2024
Istituzione dell’Ecodesign Forum
Dopo l’entrata in vigore del regolamento ESPR, la Commissione ha raccolto le candidature per l’Ecodesign Forum, il gruppo di esperti che consulta sull’attuazione del regolamento.
Stakeholder
19–20 febbraio 2025
Prima riunione dell’Ecodesign Forum
Il Forum si riunisce per la prima volta, in vista del primo piano di lavoro ESPR della Commissione e della normativa secondaria sui prodotti invenduti.
Consultazione
16 aprile 2025
Adottato il primo piano di lavoro ESPR (2025–2030)
La Commissione adotta il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica, COM(2025) 187. Priorità: tessili (abbigliamento), mobili, pneumatici, materassi, ferro e acciaio, alluminio, oltre a 16 prodotti connessi all’energia ripresi dal piano precedente.
Tutti i settori
9 febbraio 2026
La Commissione adotta la normativa secondaria
Il Regolamento delegato (UE) 2026/296 stabilisce le 10 deroghe al divieto di distruzione. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 definisce il formato standardizzato dell’informativa, le categorie dei codici NC e le regole di verifica (Allegati da I a III).
GrandiMedie (dal 2030)
2 marzo 2026
Entra in vigore il Regolamento di esecuzione
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 (Gazzetta ufficiale, 10 febbraio 2026) entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Si applica dal 2 marzo 2027.
Tutti i soggetti interessati
19 luglio 2026
Divieto di distruzione in vigore per le grandi imprese
In vigore dal 19 luglio 2026: divieto di distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti (Allegato VII). Si applica il Regolamento delegato (UE) 2026/296 sulle deroghe. Gli operatori devono documentare ogni deroga e informarne gli operatori di trattamento dei rifiuti.
Grandi: divieto di distruzione
OGGI
2 marzo 2027
Si applica il formato standardizzato dell’informativa
Si applica il formato standardizzato dell’Allegato I (Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2). Il modello si applica dal primo esercizio completo successivo a questa data (esercizio 2028 per un’impresa con esercizio coincidente con l’anno solare) e ogni informativa va pubblicata entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Grandi: formato standardizzato
19 luglio 2030
Tutti gli obblighi si estendono alle medie imprese
Da questa data il divieto di distruzione previsto dall’Articolo 25 e l’obbligo di informativa previsto dall’Articolo 24 si applicano alle medie imprese. Le micro e piccole imprese restano esentate.
Medie: piena applicazione
Entro marzo e maggio 2031
La Commissione riesamina entrambi i regolamenti
Il Regolamento di esecuzione deve essere riesaminato entro il 2 marzo 2031 e il Regolamento delegato entro il 12 maggio 2031 (e ogni volta che un prodotto viene aggiunto all’Allegato VII). Il riesame valuterà se il riciclaggio di alta qualità debba giustificare una deroga, il motivo previsto dall’Articolo 25(5)(g).
Tutti i soggetti interessati

Le date seguono il Regolamento delegato (UE) 2026/296 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 come pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La Commissione può aggiungere prodotti all’Allegato VII tramite atto delegato, il che comporta anche un riesame del Regolamento delegato.

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