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Prodotti di consumo invenduti nell’ESPR

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Prodotti di consumo invenduti con elementi grafici sull'economia circolare che illustrano la conformità al regolamento ESPR (UE) 2024/1781.

Una guida completa agli obblighi previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2024/1781, al regolamento delegato sulle deroghe e al regolamento di esecuzione sul formato dell’informativa, per imprese, team di compliance e professionisti ESG.

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Categorie di prodotti coperte dall’informativa
Gruppi di codici NC
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Deroghe al divieto di distruzione
Reg. delegato (UE) 2026/296
—
Il divieto di distruzione si applica alle grandi imprese
Articolo 25, paragrafo 1, ESPR

1. Che cosa richiede l’ESPR per i prodotti di consumo invenduti

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), formalmente regolamento (UE) 2024/1781, è entrato in vigore il 18 luglio 2024. Oltre al quadro per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti immessi sul mercato UE, l’ESPR introduce due meccanismi distinti relativi alla distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

Obblighi di informativa (articolo 24): le grandi imprese che si disfano di prodotti di consumo invenduti, direttamente o tramite terzi, devono pubblicare informazioni su numero, peso, motivi dello scarto, operazioni di trattamento dei rifiuti e misure preventive. L’obbligo si applica dal primo esercizio completo successivo all’entrata in vigore dell’ESPR. Le medie imprese vi sono soggette dal 19 luglio 2030.

Divieto di distruzione (articolo 25): l’ESPR vieta la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII, attualmente capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. Il divieto si applica alle grandi imprese dal 19 luglio 2026 e alle medie imprese dal 19 luglio 2030.

Obbligo di prevenzione (articolo 23): tutti gli operatori economici, a prescindere dalla dimensione, devono adottare misure ragionevolmente idonee a prevenire la necessità di distruggere prodotti di consumo invenduti.

Il 9 febbraio 2026 la Commissione europea ha adottato due atti di diritto derivato: il regolamento delegato (UE) 2026/296 (deroghe al divieto di distruzione) e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 (formato standardizzato dell’informativa, classificazione dei prodotti e quadro di verifica).

Definizione: distruzione

Ai sensi dell’articolo 2, punto 34, dell’ESPR, per ‘distruzione’ si intende lo scarto di un prodotto di consumo invenduto come rifiuto destinato a qualsiasi tipo di operazione di trattamento dei rifiuti. La donazione, la rifabbricazione, il ricondizionamento o la preparazione per il riutilizzo non costituiscono distruzione.

2. Chi rientra nell’ambito di applicazione

L’ESPR applica gli obblighi in modo differenziato in base alla dimensione dell’impresa, secondo la classificazione UE standard prevista dalla direttiva 2013/34/UE.

Grandi
Informativa già ora Divieto lug. 2026 Prevenzione già ora
Medie
Informativa 2030 Divieto 2030 Prevenzione già ora
Piccole
Esentate Esentate Prevenzione già ora
Micro
Esentate Esentate Prevenzione già ora
Obbligo in vigore
Obbligo futuro
Esentate

In Generation Impact Global, aiutiamo le organizzazioni a orientarsi in contesti normativi complessi, compresa l’interazione tra gli standard di sostenibilità ESRS e i quadri di conformità operativa come l’ESPR.

3. Quali prodotti sono coperti

Il divieto di distruzione (articolo 25) copre attualmente solo i prodotti dell’Allegato VII: capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. L’obbligo di informativa (articolo 24) è molto più ampio: il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 riguarda tutti i prodotti di consumo invenduti; l’Allegato II elenca 44 voci rendicontate a livello di codice NC a 4 cifre. Fai clic su un settore per vedere i codici NC specifici.

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Igiene e pulizia
4 categorie
▾
Sapone (3401) · Detergenti (3402) · Prodotti igienici in carta (4818) · Prodotti sanitari (9619)
🛋️
Tessili e arredo
6 categorie
▾
Coperte (6301) · Biancheria da letto (6302) · Tende (6303) · Articoli d’arredamento (6304) · Tende da campeggio, articoli da campeggio (6306) · Altri manufatti confezionati (6307)
👜
Pelletteria e valigeria
3 categorie
▾
Valigie, borse, portafogli (4202) · Indumenti in pelle (4203) · Articoli in pelliccia (4303)
📱
Elettronica e IT
11 categorie
▾
Smartphone (8517) · Computer (8471) · Monitor/TV (8528) · Cuffie (8518) · Apparecchi audio (8519) · Apparecchi video (8521) · Supporti di memorizzazione (8523) · Schermi piatti (8524) · Fotocamere (9006) · Stampanti (8443) · Utensili manuali (8467)
🏠
Elettrodomestici
7 categorie
▾
Frigoriferi (8418) · Lavatrici (8450) · Lavastoviglie (8422) · Aspirapolvere (8508) · Apparecchi domestici (8509) · Rasoi (8510) · Ferri da stiro, asciugacapelli (8516)
💡
Energia e illuminazione
5 categorie
▾
Condizionatori d’aria (8415) · Scaldacqua (8516) · Lampade LED (8539) · Pile (8506) · Accumulatori (8507) · Lampade portatili (8513)
🪑
Mobili e materassi
3 categorie
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Sedie e poltrone (9401) · Altri mobili (9403) · Materassi, cuscini, trapunte (9404)
🎮
Giocattoli, tempo libero e automotive
3 categorie
▾
Giocattoli, puzzle, modellini (9503) · Console per videogiochi (9504) · Pneumatici nuovi (4011)

Per impostazione predefinita i prodotti sono indicati a livello di codice NC a 2 cifre. I prodotti dell’Allegato II richiedono il codice NC più dettagliato a 4 cifre. Sono esclusi i componenti, i prodotti intermedi o i prodotti non destinati principalmente ai consumatori.

4. Il divieto di distruzione e le sue 10 deroghe

Il regolamento delegato (UE) 2026/296 stabilisce 10 casi in cui capi di abbigliamento e calzature invenduti possono essere distrutti nonostante il divieto generale. Ciascuno richiede una documentazione specifica, da conservare per cinque anni. Seleziona una deroga qui sotto per i dettagli.

Art. 2, lett. a)
Prodotto pericoloso
Il prodotto è pericoloso ai sensi del GPSR (UE) 2023/988 e presenta un rischio per la salute o la sicurezza senza che siano possibili altre misure di mitigazione.
Documentazione richiesta

Valutazione della sicurezza ai sensi degli articoli da 6 a 8 del GPSR, oppure rapporto di prova che indichi le sostanze chimiche non conformi con riferimento alla normativa applicabile.

Art. 2, lett. b)
Non conformità alla legge (non legata alla sicurezza)
Il prodotto non è idoneo allo scopo per non conformità al diritto UE o nazionale per motivi diversi dalla sicurezza (ad esempio motivi etici come il lavoro forzato) e la distruzione è imposta dalla legge o costituisce l’azione correttiva appropriata.
Documentazione richiesta

Autodichiarazione che indichi il tipo di non conformità e la normativa applicabile.

Art. 2, lett. c)
Violazione della proprietà intellettuale
Il prodotto viola diritti di proprietà intellettuale, accertati da una decisione giudiziaria definitiva, da una risoluzione alternativa delle controversie, da una notifica del titolare dei diritti o di un’autorità competente, o da un’indagine interna motivata.
Documentazione richiesta

La relativa decisione giudiziaria, decisione ADR, notifica o documentazione dell’indagine interna.

Art. 2, lett. d)
Licenza di proprietà intellettuale scaduta
Il prodotto è soggetto a una licenza valida che ne limita la vendita o la distribuzione dopo una data stabilita, e tale data è trascorsa. L’operatore deve dimostrare che la distruzione è proporzionata.
Documentazione richiesta

La licenza, il contratto o l’accordo che specifica la restrizione, insieme alla giustificazione che la distruzione è appropriata e proporzionata.

Art. 2, lett. e)
Inidoneo al riutilizzo
Il prodotto non può essere preparato per il riutilizzo o rifabbricato perché è tecnicamente impossibile rimuovere o rendere permanentemente inaccessibili etichette, loghi o caratteristiche di design tutelati dalla proprietà intellettuale o ritenuti inappropriati (ad es. prodotti che perpetuano discriminazioni o sfruttano stereotipi).
Documentazione richiesta

Rapporto di ispezione o documentazione di supporto che dimostri che le opzioni tecniche sono state valutate e ritenute non praticabili, comprese prove visive, analisi tecniche o pareri di esperti.

Art. 2, lett. f)
Prodotto danneggiato
Il prodotto non è accettabile per l’uso da parte dei consumatori a causa di danni fisici, deterioramento o contaminazione durante la movimentazione, lo stoccaggio, il trasporto, la vendita al dettaglio o il reso del consumatore. La riparazione e il ricondizionamento devono risultare tecnicamente non fattibili o non economicamente convenienti.
Documentazione richiesta

In alternativa: (i) prove di procedure di valutazione della qualità, compreso uno smistamento che dia priorità al reinserimento in magazzino e alle riparazioni; oppure (ii) un verbale di ispezione che documenti il danno e la non fattibilità di misure correttive.

Art. 2, lett. g)
Difetto di progettazione/fabbricazione
Il prodotto non è idoneo allo scopo previsto a causa di un difetto di progettazione o di fabbricazione che lo rende non funzionante, e la riparazione non è tecnicamente fattibile.
Documentazione richiesta

Come per la deroga f): prove di valutazione della qualità o verbale di ispezione che documenti il difetto e la non fattibilità della riparazione.

Art. 2, lett. h)
Non accettato in donazione
Il prodotto è stato offerto in donazione ad almeno tre enti dell’economia sociale nell’UE, oppure pubblicato sul sito web dell’operatore per almeno otto settimane, e non è stato accettato. Questa deroga si applica solo se non sono applicabili le deroghe da a) a g).
Documentazione richiesta

Prova dell’offerta di donazione.

Art. 2, lett. i)
Ente dell’economia sociale: nessun destinatario
Il prodotto è stato ricevuto in donazione da un ente dell’economia sociale, ma non è stato possibile trovare un destinatario.
Documentazione richiesta

Dichiarazione attestante che il prodotto è stato ricevuto in donazione e che non è stato trovato alcun destinatario.

Art. 2, lett. j)
Preparato per il riutilizzo: nessun destinatario
Il prodotto è stato preparato per il riutilizzo da un operatore del trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, ma non è stato possibile trovare un destinatario.
Documentazione richiesta

Documentazione che dimostri la ricezione da un operatore del trattamento dei rifiuti e l’assenza di un destinatario.

Definizione: economicamente conveniente

L’articolo 1, paragrafo 2, definisce ‘economicamente conveniente’ la situazione in cui il costo di riparazione di un prodotto non supera il costo totale della distruzione più i costi di sostituzione (materiali, fabbricazione, imballaggio, trasporto, stoccaggio e amministrazione). Rilevante per la deroga f).

Quando si applica una deroga, la distruzione deve comunque rispettare la gerarchia dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento. Gli operatori devono fornire all’operatore del trattamento dei rifiuti che riceve i prodotti una dichiarazione sulla deroga applicabile (articolo 4). Parlamento e Consiglio dispongono di un periodo di controllo di due mesi: in caso di obiezioni, il divieto si applica senza deroghe.

5. Il formato dell’informativa: che cosa devono rendicontare le imprese

L’Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 prescrive un formato standardizzato. L’informativa deve essere pubblicata entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio, sul sito web dell’impresa o tramite link da una relazione sulla gestione CSRD.

🏢
Identificazione dell’entità
Ragione sociale · EUID · Individuale o consolidata · Date dell’esercizio
📦
Dati di prodotto
Codice NC · Unità scartate · Peso (kg) · Imballaggio incluso · Motivo
♻️
Trattamento dei rifiuti
Riutilizzo % · Riciclaggio % · Altro recupero % · Smaltimento % · Sconosciuto %

Misure di prevenzione: le imprese devono indicare sia le misure adottate nell’esercizio precedente sia quelle previste per il futuro. Le imprese già soggette agli obblighi di informativa sulla sostenibilità SFDR potrebbero riscontrare requisiti di dati sovrapposti, in particolare per gli indicatori su rifiuti ed economia circolare.

Struttura dei dati dell’informativa: ripartizione del trattamento dei rifiuti (esempio illustrativo)

Esempio puramente illustrativo. Le percentuali effettive variano da operatore a operatore. ‘Distruzione totale’ = riciclaggio + altro recupero + smaltimento.

6. Come le autorità nazionali verificheranno la conformità

L’Allegato III istituisce un quadro di verifica basato sul rischio. Le autorità terranno conto di: assenza di informativa o dati insolitamente bassi; precedenti di non conformità; percentuali elevate di trattamento dei rifiuti ‘sconosciuto’; dimensione e profilo di attività dell’operatore; incrocio con dati provenienti da altre fonti (ad es. dichiarazioni fiscali).

La soglia di tolleranza del 10%

Se la differenza tra i dati pubblicati e la documentazione di supporto è inferiore al 10%, l’operatore è considerato conforme. Il superamento di questa soglia può portare a rilievi di non conformità. Le imprese dovrebbero assicurarsi che i sistemi di tracciamento interni siano abbastanza solidi da restare entro questo margine.

7. Obblighi di conservazione della documentazione

Documentazione sulle deroghe (articolo 3, regolamento delegato): conservata per cinque anni dalla distruzione, in formato elettronico, e messa a disposizione delle autorità entro 30 giorni dalla richiesta. Può essere predisposta in forma cumulativa quando le stesse circostanze riguardano più prodotti.

Documentazione di consegna (articolo 4, regolamento di esecuzione): conservata per cinque anni dalla pubblicazione dell’informativa, comprese le dichiarazioni degli operatori del trattamento dei rifiuti.

8. Le date chiave per la conformità

18 luglio 2024
Entra in vigore l’ESPR. Si applica l’obbligo di prevenzione. L’informativa decorre dal primo esercizio completo. Grandi
9 febbraio 2026
La Commissione adotta il reg. delegato (UE) 2026/296 e il reg. di esecuzione (UE) 2026/2.
2 marzo 2026
Entra in vigore il regolamento di esecuzione (20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).
19 luglio 2026
Si applica il divieto di distruzione. Si applica il regolamento delegato sulle deroghe. Grandi
2 marzo 2027
Si applica il formato standardizzato dell’informativa, a partire dal primo esercizio completo successivo a questa data. Grandi
19 luglio 2030
Tutti gli obblighi si estendono alle medie imprese. Medie
Entro il 2 marzo e il 12 maggio 2031
Riesame da parte della Commissione del regolamento delegato e del regolamento di esecuzione.

9. Implicazioni per la rendicontazione ESG e la due diligence sugli investimenti

Dal 2027 le grandi imprese dei settori dei beni di consumo pubblicheranno dati standardizzati su quanti prodotti scartano, per quale motivo e che cosa accade loro. Si crea così una nuova fonte di informazioni comparabili e strutturate per gestori di fondi e analisti ESG.

Allineamento con l’SFDR: diversi dati ESPR sono allineati agli indicatori PAI dell’SFDR su rifiuti, rifiuti pericolosi ed economia circolare. Tassonomia UE: le informative sulle misure preventive forniscono elementi a favore o contro l’allineamento all’obiettivo dell’economia circolare. Integrazione con la CSRD: i dati ESPR inseriti nelle relazioni sulla gestione arrivano agli investitori attraverso canali consolidati.

L’andamento delle deroghe come segnale di rischio: il ricorso frequente alla deroga f) può indicare problemi di movimentazione nella catena di fornitura; l’uso ripetuto della h) può segnalare sovrapproduzione; il ricorso alle c)/d) può riflettere le pratiche di gestione delle licenze.

Strumenti per la conformità all’ESPR

Usa il nostro strumento interattivo di verifica dell’ambito ESPR per capire quali obblighi si applicano alla tua organizzazione, oppure scarica il modello UE ufficiale per l’informativa.

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Domande frequenti

Che cos’è il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti previsto dall’ESPR?

Quali prodotti rientrano nell’obbligo di informativa dell’ESPR?

Quali sono le 10 deroghe al divieto di distruzione dell’ESPR?

Quando devono iniziare le imprese a pubblicare l’informativa sui prodotti di consumo invenduti?

L’informativa ESPR può essere inclusa in una rendicontazione di sostenibilità CSRD?

Quale documentazione devono conservare le imprese?

In che modo le autorità nazionali verificheranno le informative ESPR?

Riferimenti normativi

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