Una guida completa agli obblighi previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2024/1781, al regolamento delegato sulle deroghe e al regolamento di esecuzione sul formato dell’informativa, per imprese, team di compliance e professionisti ESG.
1. Che cosa richiede l’ESPR per i prodotti di consumo invenduti
Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), formalmente regolamento (UE) 2024/1781, è entrato in vigore il 18 luglio 2024. Oltre al quadro per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti immessi sul mercato UE, l’ESPR introduce due meccanismi distinti relativi alla distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Obblighi di informativa (articolo 24): le grandi imprese che si disfano di prodotti di consumo invenduti, direttamente o tramite terzi, devono pubblicare informazioni su numero, peso, motivi dello scarto, operazioni di trattamento dei rifiuti e misure preventive. L’obbligo si applica dal primo esercizio completo successivo all’entrata in vigore dell’ESPR. Le medie imprese vi sono soggette dal 19 luglio 2030.
Divieto di distruzione (articolo 25): l’ESPR vieta la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII, attualmente capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. Il divieto si applica alle grandi imprese dal 19 luglio 2026 e alle medie imprese dal 19 luglio 2030.
Obbligo di prevenzione (articolo 23): tutti gli operatori economici, a prescindere dalla dimensione, devono adottare misure ragionevolmente idonee a prevenire la necessità di distruggere prodotti di consumo invenduti.
Il 9 febbraio 2026 la Commissione europea ha adottato due atti di diritto derivato: il regolamento delegato (UE) 2026/296 (deroghe al divieto di distruzione) e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 (formato standardizzato dell’informativa, classificazione dei prodotti e quadro di verifica).
Ai sensi dell’articolo 2, punto 34, dell’ESPR, per ‘distruzione’ si intende lo scarto di un prodotto di consumo invenduto come rifiuto destinato a qualsiasi tipo di operazione di trattamento dei rifiuti. La donazione, la rifabbricazione, il ricondizionamento o la preparazione per il riutilizzo non costituiscono distruzione.
2. Chi rientra nell’ambito di applicazione
L’ESPR applica gli obblighi in modo differenziato in base alla dimensione dell’impresa, secondo la classificazione UE standard prevista dalla direttiva 2013/34/UE.
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3. Quali prodotti sono coperti
Il divieto di distruzione (articolo 25) copre attualmente solo i prodotti dell’Allegato VII: capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature. L’obbligo di informativa (articolo 24) è molto più ampio: il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 riguarda tutti i prodotti di consumo invenduti; l’Allegato II elenca 44 voci rendicontate a livello di codice NC a 4 cifre. Fai clic su un settore per vedere i codici NC specifici.
Per impostazione predefinita i prodotti sono indicati a livello di codice NC a 2 cifre. I prodotti dell’Allegato II richiedono il codice NC più dettagliato a 4 cifre. Sono esclusi i componenti, i prodotti intermedi o i prodotti non destinati principalmente ai consumatori.
4. Il divieto di distruzione e le sue 10 deroghe
Il regolamento delegato (UE) 2026/296 stabilisce 10 casi in cui capi di abbigliamento e calzature invenduti possono essere distrutti nonostante il divieto generale. Ciascuno richiede una documentazione specifica, da conservare per cinque anni. Seleziona una deroga qui sotto per i dettagli.
Valutazione della sicurezza ai sensi degli articoli da 6 a 8 del GPSR, oppure rapporto di prova che indichi le sostanze chimiche non conformi con riferimento alla normativa applicabile.
Autodichiarazione che indichi il tipo di non conformità e la normativa applicabile.
La relativa decisione giudiziaria, decisione ADR, notifica o documentazione dell’indagine interna.
La licenza, il contratto o l’accordo che specifica la restrizione, insieme alla giustificazione che la distruzione è appropriata e proporzionata.
Rapporto di ispezione o documentazione di supporto che dimostri che le opzioni tecniche sono state valutate e ritenute non praticabili, comprese prove visive, analisi tecniche o pareri di esperti.
In alternativa: (i) prove di procedure di valutazione della qualità, compreso uno smistamento che dia priorità al reinserimento in magazzino e alle riparazioni; oppure (ii) un verbale di ispezione che documenti il danno e la non fattibilità di misure correttive.
Come per la deroga f): prove di valutazione della qualità o verbale di ispezione che documenti il difetto e la non fattibilità della riparazione.
Prova dell’offerta di donazione.
Dichiarazione attestante che il prodotto è stato ricevuto in donazione e che non è stato trovato alcun destinatario.
Documentazione che dimostri la ricezione da un operatore del trattamento dei rifiuti e l’assenza di un destinatario.
L’articolo 1, paragrafo 2, definisce ‘economicamente conveniente’ la situazione in cui il costo di riparazione di un prodotto non supera il costo totale della distruzione più i costi di sostituzione (materiali, fabbricazione, imballaggio, trasporto, stoccaggio e amministrazione). Rilevante per la deroga f).
Quando si applica una deroga, la distruzione deve comunque rispettare la gerarchia dei rifiuti, privilegiando il riciclaggio rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento. Gli operatori devono fornire all’operatore del trattamento dei rifiuti che riceve i prodotti una dichiarazione sulla deroga applicabile (articolo 4). Parlamento e Consiglio dispongono di un periodo di controllo di due mesi: in caso di obiezioni, il divieto si applica senza deroghe.
5. Il formato dell’informativa: che cosa devono rendicontare le imprese
L’Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 prescrive un formato standardizzato. L’informativa deve essere pubblicata entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio, sul sito web dell’impresa o tramite link da una relazione sulla gestione CSRD.
Misure di prevenzione: le imprese devono indicare sia le misure adottate nell’esercizio precedente sia quelle previste per il futuro. Le imprese già soggette agli obblighi di informativa sulla sostenibilità SFDR potrebbero riscontrare requisiti di dati sovrapposti, in particolare per gli indicatori su rifiuti ed economia circolare.
Struttura dei dati dell’informativa: ripartizione del trattamento dei rifiuti (esempio illustrativo)
Esempio puramente illustrativo. Le percentuali effettive variano da operatore a operatore. ‘Distruzione totale’ = riciclaggio + altro recupero + smaltimento.
6. Come le autorità nazionali verificheranno la conformità
L’Allegato III istituisce un quadro di verifica basato sul rischio. Le autorità terranno conto di: assenza di informativa o dati insolitamente bassi; precedenti di non conformità; percentuali elevate di trattamento dei rifiuti ‘sconosciuto’; dimensione e profilo di attività dell’operatore; incrocio con dati provenienti da altre fonti (ad es. dichiarazioni fiscali).
Se la differenza tra i dati pubblicati e la documentazione di supporto è inferiore al 10%, l’operatore è considerato conforme. Il superamento di questa soglia può portare a rilievi di non conformità. Le imprese dovrebbero assicurarsi che i sistemi di tracciamento interni siano abbastanza solidi da restare entro questo margine.
7. Obblighi di conservazione della documentazione
Documentazione sulle deroghe (articolo 3, regolamento delegato): conservata per cinque anni dalla distruzione, in formato elettronico, e messa a disposizione delle autorità entro 30 giorni dalla richiesta. Può essere predisposta in forma cumulativa quando le stesse circostanze riguardano più prodotti.
Documentazione di consegna (articolo 4, regolamento di esecuzione): conservata per cinque anni dalla pubblicazione dell’informativa, comprese le dichiarazioni degli operatori del trattamento dei rifiuti.
8. Le date chiave per la conformità
9. Implicazioni per la rendicontazione ESG e la due diligence sugli investimenti
Dal 2027 le grandi imprese dei settori dei beni di consumo pubblicheranno dati standardizzati su quanti prodotti scartano, per quale motivo e che cosa accade loro. Si crea così una nuova fonte di informazioni comparabili e strutturate per gestori di fondi e analisti ESG.
Allineamento con l’SFDR: diversi dati ESPR sono allineati agli indicatori PAI dell’SFDR su rifiuti, rifiuti pericolosi ed economia circolare. Tassonomia UE: le informative sulle misure preventive forniscono elementi a favore o contro l’allineamento all’obiettivo dell’economia circolare. Integrazione con la CSRD: i dati ESPR inseriti nelle relazioni sulla gestione arrivano agli investitori attraverso canali consolidati.
L’andamento delle deroghe come segnale di rischio: il ricorso frequente alla deroga f) può indicare problemi di movimentazione nella catena di fornitura; l’uso ripetuto della h) può segnalare sovrapproduzione; il ricorso alle c)/d) può riflettere le pratiche di gestione delle licenze.
Strumenti per la conformità all’ESPR
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ContattaciDomande frequenti
Che cos’è il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti previsto dall’ESPR?
L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 vieta la distruzione di determinati prodotti di consumo invenduti. Dal 19 luglio 2026 il divieto si applica alle grandi imprese per capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti. Le medie imprese vi sono soggette dal 19 luglio 2030. Le microimprese e le piccole imprese sono esentate.
Quali prodotti rientrano nell’obbligo di informativa dell’ESPR?
Tutti i prodotti di consumo invenduti. Le 44 voci elencate nell’Allegato II sono rendicontate a livello di codice NC a 4 cifre e comprendono tessili, elettronica, elettrodomestici, mobili, giocattoli, pneumatici, prodotti per l’igiene e altro. I prodotti sono rendicontati a livello di codice NC a 2 cifre, ad eccezione delle categorie dell’Allegato II, che richiedono codici a 4 cifre.
Quali sono le 10 deroghe al divieto di distruzione dell’ESPR?
Il regolamento delegato (UE) 2026/296 consente la distruzione in 10 casi: a) prodotti pericolosi; b) non conformità alla legge; c) violazione della proprietà intellettuale; d) licenza di proprietà intellettuale scaduta; e) inidoneità al riutilizzo; f) danneggiamento; g) difetti di fabbricazione; h) donazione rifiutata; i) ente dell’economia sociale senza destinatario; j) prodotti preparati per il riutilizzo senza destinatario.
Quando devono iniziare le imprese a pubblicare l’informativa sui prodotti di consumo invenduti?
Le grandi imprese sono tenute alla pubblicazione dell’informativa dal primo esercizio completo successivo al 18 luglio 2024. Il formato standardizzato si applica dal 2 marzo 2027. L’informativa deve essere pubblicata entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Le medie imprese vi sono soggette dal 19 luglio 2030.
L’informativa ESPR può essere inclusa in una rendicontazione di sostenibilità CSRD?
Sì. Le imprese che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità CSRD possono includervi l’informativa ESPR, a condizione che i dati seguano il formato standardizzato dell’Allegato I e che sul sito web dell’impresa sia presente un link.
Quale documentazione devono conservare le imprese?
Documentazione sulle deroghe: cinque anni dalla distruzione, in formato elettronico, disponibile entro 30 giorni. Documentazione di consegna: cinque anni dalla pubblicazione dell’informativa, comprese le dichiarazioni degli operatori del trattamento dei rifiuti.
In che modo le autorità nazionali verificheranno le informative ESPR?
Tramite un quadro basato sul rischio. Una differenza inferiore al 10% tra i dati pubblicati e la documentazione è considerata conforme. Tra i fattori di rischio figurano dati insolitamente bassi, precedenti di non conformità e percentuali elevate di trattamento dei rifiuti ‘sconosciuto’.
Riferimenti normativi
Regolamento (UE) 2024/1781: regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (GU L, 2024/1781, 28.6.2024).
Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione: deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione: formato dell’informativa sui prodotti di consumo invenduti scartati, compresi gli Allegati da 1 a 3.
Regolamento (UE) 2023/988: regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti.
Direttiva 2008/98/CE: direttiva quadro sui rifiuti.
Direttiva 2013/34/UE: direttiva contabile.



