L’Autorità bancaria europea ha trasmesso alla Commissione europea un parere tecnico che propone semplificazioni mirate delle regole sulle informative relative alla Tassonomia UE per gli istituti finanziari.
Snellire gli indicatori chiave di prestazione
Il 29 ottobre 2026 l’Autorità bancaria europea ha pubblicato la risposta alla richiesta di parere tecnico della Commissione europea sulle informative previste dall’articolo 8 del regolamento Tassonomia. Le proposte mirano a ridurre la complessità operativa e a rendere più fruibili i dati di sostenibilità comunicati da enti creditizi e imprese di investimento.
Il parere riguarda cinque ambiti centrali dell’informativa. Tra le raccomandazioni principali figura l’eliminazione sia del KPI su commissioni e compensi sia del KPI sul portafoglio di negoziazione dagli attuali schemi di rendicontazione sulla Tassonomia. L’Autorità sconsiglia inoltre di includere nel calcolo dei KPI delle imprese finanziarie i KPI sulle spese operative pubblicati dalle imprese non finanziarie.
Allineare regole e modelli tra i diversi soggetti finanziari
Per snellire la rendicontazione, l’EBA propone di semplificare il KPI sugli ‘altri servizi’ delle imprese di investimento, compresi i servizi legati ai mercati dei capitali. Le regole di salvaguardia dei diritti acquisiti verrebbero inoltre allineate specificamente alle obbligazioni emesse ai sensi del regolamento UE sulle obbligazioni verdi.
Per le strutture societarie, l’informativa di gruppo verrebbe semplificata basandosi sui KPI dell’impresa madre, integrati ove opportuno dai KPI relativi alle attività secondarie rilevanti. L’EBA raccomanda anche di chiarire i modelli del Green Asset Ratio per gli enti creditizi e di armonizzare i modelli di informativa per le attività di gestione patrimoniale e di investimento.
Contesto normativo e prossimi passi
Il parere risponde a una richiesta della Commissione europea del marzo 2026, a supporto della prossima revisione dell’atto delegato sulle informative e delle più ampie iniziative di semplificazione previste dall’atto delegato Omnibus. Elaborato ai sensi dell’articolo 16 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il parere tecnico è stato preparato in collaborazione con ESMA ed EIOPA dopo una consultazione pubblica.
Il documento rientra nel programma di lavoro della Task Force on Efficiency dell’EBA, che punta a snellire i quadri europei di vigilanza e prudenziali mantenendo una rendicontazione di sostenibilità significativa.



