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Rendicontazione di sostenibilità e due diligence nell’UE dopo la direttiva (UE) 2026/470

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Illustrazione della riforma UE della sostenibilità prevista dalla direttiva (UE) 2026/470, con gli obblighi di rendicontazione e di dovuta diligenza per le grandi imprese

La direttiva (UE) 2026/470, adottata il 24 febbraio 2026 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 26 febbraio 2026, modifica le norme UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e sul dovere di diligenza delle imprese, restringendo l’ambito di applicazione, introducendo tutele per la catena del valore, eliminando il passaggio all’assurance ragionevole e ridisegnando la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD).

La riforma ristruttura il quadro UE sulla sostenibilità, preservandone l’impianto fondamentale.

Le principali modifiche normative

Ambito della CSRD: nuove soglie di obbligatorietà

La rendicontazione di sostenibilità obbligatoria si applica ora solo alle imprese che superano entrambe le soglie:

  • 450.000.000 € di fatturato netto, e
  • più di 1.000 dipendenti in media durante l’esercizio.

I due criteri devono essere soddisfatti cumulativamente.

NormaCriterio di applicazione
CSRD (imprese UE)450 milioni di € di fatturato netto e più di 1.000 dipendenti. Devono ricorrere entrambi.

Il nuovo ambito si applica alle singole imprese, ai gruppi, alle imprese di assicurazione e agli enti creditizi.

Il perimetro della rendicontazione si concentra quindi sui maggiori operatori economici.

Le PMI quotate escono dalla rendicontazione obbligatoria

Le piccole e medie imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono escluse dalla rendicontazione di sostenibilità obbligatoria.

Viene eliminato il potere di adottare standard di rendicontazione di sostenibilità specifici per le PMI.

Resta possibile la rendicontazione di sostenibilità volontaria attraverso standard a uso volontario.

Value chain cap: tutela legale per i fornitori

La direttiva (UE) 2026/470 introduce tutele formali per le imprese della catena del valore con un massimo di 1.000 dipendenti (“imprese protette”).

Le imprese che rendicontano:

  • possono basarsi sull’autodichiarazione del fornitore circa le proprie dimensioni;
  • non sono tenute a verificarla, salvo che sia manifestamente errata;
  • non devono chiedere informazioni che vanno oltre gli standard volontari;
  • devono informare le imprese protette se le informazioni richieste superano tali standard;
  • sono considerate conformi se rispettano questi limiti.

Le clausole contrattuali che richiedono, ai fini della rendicontazione CSRD, informazioni oltre questi limiti non sono vincolanti.

La disposizione limita l’estrazione di dati ESG lungo le catene di fornitura e crea un diritto legale di rifiuto per le imprese più piccole.

Mandato di revisione degli ESRS

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Commissione deve rivedere la prima serie di European Sustainability Reporting Standards per:

  • eliminare i datapoint meno pertinenti,
  • privilegiare, ove possibile, le informative quantitative,
  • chiarire l’applicazione del principio di rilevanza,
  • distinguere i datapoint obbligatori da quelli volontari,
  • migliorare l’interoperabilità con gli standard internazionali.

Gli standard settoriali obbligatori vengono eliminati. La Commissione può invece pubblicare orientamenti settoriali.

Quadro dell’assurance

La Commissione deve adottare gli standard di assurance limitata entro il 1° luglio 2027. L’obbligo di passare a standard di assurance ragionevole viene eliminato.

L’assurance limitata diventa quindi il livello massimo strutturale, salvo future modifiche legislative al quadro.

Per i revisori di paesi terzi che emettono relazioni di assurance sulla sostenibilità si applica un regime transitorio di registrazione per gli esercizi compresi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2030.

Omissione di informazioni sensibili

Le imprese possono omettere informazioni sulla sostenibilità, fermo restando l’assurance, se la loro divulgazione:

  • arrecherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale,
  • rivelerebbe segreti commerciali,
  • divulgherebbe informazioni classificate,
  • violerebbe obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell’Unione o nazionale,
  • metterebbe a rischio la privacy o la sicurezza, comprese le questioni sensibili legate alla difesa.

In questo modo vengono formalizzate tutele di proporzionalità e sicurezza all’interno della rendicontazione di sostenibilità.

Chiarimento sulla rendicontazione digitale

Finché non saranno adottate le regole di marcatura digitale della rendicontazione di sostenibilità nell’ambito del quadro UE per la comunicazione elettronica, le imprese non sono tenute a marcare digitalmente la rendicontazione di sostenibilità.

Ciò riduce gli oneri immediati di implementazione digitale.

Soglie più alte per la rendicontazione di paesi terzi

La direttiva innalza:

  • la soglia di fatturato nell’Unione per la capogruppo di paese terzo a 450.000.000 €, e
  • la soglia di fatturato della controllata o succursale a 200.000.000 €.

Si restringe così la portata extraterritoriale del regime di rendicontazione.

NormaSoglia
Capogruppo di paese terzo nell’UnioneFatturato nell’Unione 450 milioni di €
Controllata o succursale UEFatturato 200 milioni di €
DataCosa succede
24–26 febbraio 2026Adozione e pubblicazione della direttiva (UE) 2026/470
Entro 6 mesi dall’entrata in vigoreLa Commissione rivede gli ESRS
1° luglio 2027Standard di assurance limitata; nessun passaggio all’assurance ragionevole
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2030Registrazione transitoria dei revisori di paesi terzi
26 luglio 2029La CSDDD si applica alle imprese rientranti nell’ambito

Pagina aggiornata: 12 settembre 2026.

Date chiave · 2026 – 2029

Timeline normativa
Dalla pubblicazione alla piena applicazione delle nuove regole sulla due diligence.
24 feb 2026
Adottata la direttiva (UE) 2026/470
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 26 feb 2026. Inizia l’entrata in vigore.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore
La Commissione rivede gli ESRS
Datapoint razionalizzati; chiarita la distinzione tra obbligatori e volontari; eliminati gli standard settoriali obbligatori.
1° luglio 2027
Adottati gli standard di assurance limitata
L’assurance limitata diventa il livello massimo permanente. Eliminato l’obbligo di passare all’assurance ragionevole.
1 gen 2025 – 31 dic 2030
Periodo transitorio per i revisori di paesi terzi
Regime transitorio di registrazione per i revisori di paesi terzi che emettono relazioni di assurance sulla sostenibilità.
26 luglio 2029
La CSDDD si applica a tutte le imprese
Piena applicazione per tutte le imprese con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di € di fatturato.

La CSDDD dopo la direttiva (UE) 2026/470

La direttiva (UE) 2026/470 modifica in modo sostanziale la direttiva (UE) 2024/1760.

La CSDDD si applica ora solo alle imprese che superano:

  • 5.000 dipendenti, e
  • 1,5 miliardi di € di fatturato.
NormaCriterio di applicazione
CSDDD5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di € di fatturato. Applicazione rinviata al 26 luglio 2029 per le imprese rientranti nell’ambito.

La direttiva:

  • estende l’armonizzazione massima agli elementi fondamentali del processo di due diligence,
  • abroga le disposizioni sui piani di transizione climatica,
  • elimina il regime specifico di responsabilità civile a livello UE, pur richiedendo un accesso effettivo alla giustizia secondo il diritto nazionale,
  • fissa un tetto massimo uniforme alle sanzioni pecuniarie pari al 3% del fatturato netto mondiale,
  • rinvia l’applicazione per tutte le imprese al 26 luglio 2029.

Cosa significa per le imprese

Se superi 450 milioni di € di fatturato e 1.000 dipendenti, la rendicontazione di sostenibilità resta obbligatoria. Dovresti rivedere:

  • il perimetro di rendicontazione a livello individuale e consolidato,
  • le modalità di raccolta dei dati dai fornitori, per rispettare il value chain cap,
  • i controlli interni a supporto delle valutazioni di rilevanza,
  • le tempistiche della revisione degli ESRS e dell’adozione degli standard di assurance.

Se sei sotto le soglie ma operi all’interno di catene di fornitura, puoi:

  • adottare gli standard volontari per uniformare le risposte alle richieste di dati ESG,
  • esercitare il diritto legale di rifiuto quando le richieste di dati ai fini CSRD superano gli standard volontari,
  • ridurre gli oneri amministrativi grazie a una gestione strutturata delle informazioni ESG.

Il contesto della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2027–2029 è ora definito per legge, proporzionato nel suo ambito e strutturalmente più mirato alle imprese di maggiori dimensioni.

Domande frequenti

La direttiva (UE) 2026/470 elimina la CSRD?

Le PMI quotate sono ancora tenute a rendicontare secondo la CSRD?

L’assurance ragionevole si applicherà ancora alla rendicontazione di sostenibilità?

Da quando si applica la CSDDD rivista?

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