Come funzionerà nella pratica?
Lo scopo di queste FAQ è fornire indicazioni sul contenuto dell’atto delegato previsto dall’articolo 8 della Tassonomia UE (atto delegato sull’informativa). Il documento non costituisce consulenza legale e riflette esclusivamente il punto di vista dei servizi della Commissione, che non vincola il collegio dei commissari.
1. Che cos’è l’atto delegato sull’informativa previsto dall’articolo 8 della Tassonomia UE?
Articolo 8: trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario
L’articolo 8 del regolamento Tassonomia mira ad aumentare la trasparenza del mercato e a prevenire il greenwashing, fornendo agli investitori informazioni sulla performance ambientale degli attivi e delle attività economiche delle imprese finanziarie e non finanziarie.1 La disposizione punta inoltre ad ampliare lo spazio della finanza verde grazie alla trasparenza sulla performance ambientale delle imprese.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Tassonomia, le grandi imprese tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario a norma della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD) («imprese interessate»)2 devono comunicare al pubblico in che modo e in quale misura le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili.3 Altre imprese (ad esempio PMI e imprese extra UE) possono scegliere di pubblicare queste informazioni su base volontaria, per accedere a finanziamenti sostenibili o per altre ragioni legate al business.
L’articolo 8, paragrafo 2, definisce gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi a fatturato, spese in conto capitale (CapEx) e spese operative (OpEx) che le imprese non finanziarie devono comunicare. Non prevede invece indicatori equivalenti per le imprese finanziarie, ossia principalmente grandi banche, gestori patrimoniali, imprese di investimento e imprese di assicurazione e riassicurazione.
L’articolo 8, paragrafo 3, stabilisce i parametri di pubblicazione della rendicontazione sia ai sensi del regolamento Tassonomia sia ai sensi della NFRD.
L’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Tassonomia impone alla Commissione di adottare entro giugno 2021 un atto delegato che precisi contenuto, metodologia e presentazione delle informazioni da comunicare da parte delle imprese non finanziarie e finanziarie. L’atto delegato sull’informativa specifica ulteriormente gli obblighi di informativa previsti dall’articolo 8 del regolamento Tassonomia.
2. Quali sono i principali vantaggi dell’atto delegato sull’informativa per le imprese finanziarie e non finanziarie?
L’atto delegato sull’informativa previsto dall’articolo 8 aumenterà la trasparenza del mercato e ridurrà i rischi di greenwashing e i conseguenti rischi reputazionali per le istituzioni finanziarie. Amplierà inoltre lo spazio della finanza verde e incoraggerà i partecipanti ai mercati finanziari a progettare prodotti e portafogli finanziari sulla base di queste informative.
Le istituzioni finanziarie hanno bisogno di una valutazione omogenea e rigorosa della performance climatica e ambientale delle imprese e degli attivi che finanziano. Grazie all’atto delegato sull’informativa potranno utilizzare indici comuni per ciascuna impresa, basati su fatturato, CapEx e OpEx, per calcolare l’allineamento complessivo dei propri portafogli e bilanci tramite aggregazione ponderata.
Le imprese non finanziarie potranno comunicare il grado di performance ambientale delle proprie attività economiche e dei propri attivi a istituzioni finanziarie, stakeholder e concorrenti. Ciò consentirà loro di tradurre gli obiettivi climatici e ambientali di lungo periodo in strategie aziendali concrete.
Con l’atto delegato sull’informativa si attendono benefici ambientali e sociali grazie all’aumento dei flussi di capitale verso attività economiche ecosostenibili, a sostegno degli obiettivi climatici e ambientali dell’UE fissati dal regolamento Tassonomia.
3. Come si coordina l’atto delegato sull’informativa con l’atto delegato sul clima adottato il 4 giugno e con il futuro atto delegato ambientale che stabilirà i criteri di vaglio tecnico per i restanti obiettivi ambientali?
L’atto delegato sul clima della Tassonomia, adottato formalmente il 4 giugno 2021, fornisce a imprese e partecipanti ai mercati finanziari i primi criteri di vaglio tecnico per stabilire quali attività economiche possono essere considerate un contributo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento.4 A completamento dell’atto delegato sul clima, la Commissione emanerà successivamente un atto delegato complementare con i criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi di mitigazione e adattamento, in particolare per alcuni settori energetici e per l’agricoltura.
Nel tempo la tassonomia sarà estesa anche ad altri obiettivi ambientali e dovrebbe includere ulteriori settori e attività che contribuiscono positivamente a tali obiettivi, tramite un altro atto delegato da adottare in seguito.
L’articolo 8 del regolamento Tassonomia si baserà sui suddetti atti delegati sul clima e sull’ambiente per imporre alle imprese di valutare e rendicontare l’allineamento delle proprie attività finanziarie e non finanziarie alla Tassonomia UE.
L’atto delegato sull’informativa previsto dall’articolo 8 e i successivi obblighi di rendicontazione delle imprese finanziarie e non finanziarie sono strutturati in modo da integrare automaticamente le future evoluzioni della tassonomia e le eventuali modifiche al regolamento Tassonomia.
4. Come si coordina questo atto delegato con la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD) e con la relativa proposta di direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)?
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Tassonomia stabilisce che ogni impresa finanziaria e non finanziaria rientrante nell’ambito della NFRD deve indicare in quale misura le proprie attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del regolamento Tassonomia («attività economiche allineate alla tassonomia»).
L’atto delegato sull’informativa integra quindi la NFRD, offrendo un punto di riferimento comune per gli obblighi di rendicontazione legati alla tassonomia previsti dai due atti. È inoltre coerente con le norme specifiche sulla rendicontazione non finanziaria stabilite dalla NFRD.
Con la proposta di CSRD pubblicata il 21 aprile 2021, la Commissione propone di estendere l’ambito di applicazione a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate nei mercati regolamentati (escluse le microimprese quotate).5 La proposta risponde alla domanda degli investitori di ricevere informazioni di sostenibilità da queste imprese.
Il perimetro delle imprese soggette all’articolo 8 del regolamento Tassonomia si adeguerà automaticamente, ove pertinente, alle modifiche apportate alla NFRD dalla CSRD.
5. Come si coordinerà l’atto delegato sull’informativa con la SFDR e con i futuri Ecolabel UE e standard europeo per le obbligazioni verdi?
La rendicontazione legata alla tassonomia è destinata a fungere da base per diverse iniziative, attuali e future, in materia di finanza sostenibile.
L’atto delegato sull’informativa è stato elaborato dopo l’adozione della SFDR6 e deve pertanto essere coerente con le prossime «norme tecniche di regolamentazione» (RTS)7 elaborate ai sensi di tale regolamento. In base alla SFDR, i partecipanti ai mercati finanziari devono indicare in quale misura i loro prodotti finanziari sono ecosostenibili e come affrontano gli effetti negativi per la sostenibilità. Devono inoltre indicare in quale misura i loro prodotti finanziari sono allineati agli atti delegati sul clima e ai futuri atti delegati ambientali. Mentre le RTS specificheranno l’allineamento alla tassonomia dei prodotti finanziari, il regolamento Tassonomia è un sistema di classificazione delle attività economiche: l’atto delegato sull’informativa specifica in quale misura gli attivi delle istituzioni finanziarie sono allineati alla tassonomia a livello di entità.8
Gli obblighi di informativa previsti dall’atto delegato faciliteranno anche lo sviluppo di standard a livello dell’Unione per i prodotti finanziari ecosostenibili e l’istituzione di marchi che attestino la conformità a tali standard. In particolare, le proposte della Commissione per uno standard europeo per le obbligazioni verdi (EU GBS) e per un Ecolabel UE per i prodotti finanziari dovrebbero basarsi sul regolamento Tassonomia per dimostrare l’allineamento di tali prodotti finanziari sostenibili agli obiettivi di sostenibilità.
Le informative legate alla tassonomia renderanno quindi possibile un intero ecosistema di altri strumenti di finanza sostenibile, tra cui standard, marchi e l’accesso a un insieme coerente e pertinente di dati di sostenibilità, necessari per indirizzare i capitali verso gli investimenti richiesti dagli obiettivi dell’Unione.
6. Che cosa devono rendicontare le imprese non finanziarie in base all’atto delegato sull’informativa?
Le imprese non finanziarie devono comunicare la quota di attività economiche ecosostenibili allineate ai criteri della Tassonomia UE. La traduzione della performance ambientale in variabili finanziarie (KPI su fatturato, CapEx e OpEx) consente a investitori e istituzioni finanziarie di disporre di dati chiari e comparabili a supporto delle loro decisioni di investimento e finanziamento. I principali KPI per le imprese non finanziarie sono:
Il KPI fatturato rappresenta la quota del fatturato netto derivante da prodotti o servizi allineati alla tassonomia. Il KPI fatturato offre una visione statica del contributo delle imprese agli obiettivi ambientali.
Il KPI CapEx rappresenta la quota delle spese in conto capitale di un’attività già allineata alla tassonomia oppure inserita in un piano credibile per estendere o raggiungere l’allineamento. Il CapEx offre una visione dinamica e prospettica dei piani delle imprese per trasformare le proprie attività.
Il KPI OpEx rappresenta la quota delle spese operative associate ad attività allineate alla tassonomia o al piano CapEx. Le spese operative comprendono i costi diretti non capitalizzati relativi a ricerca e sviluppo, interventi di ristrutturazione, locazioni a breve termine, manutenzione e altre spese dirette legate alla gestione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, necessarie a garantirne l’utilizzo continuativo ed efficace.
Il piano che accompagna i KPI CapEx e OpEx deve essere comunicato a livello aggregato di attività economica e rispettare le seguenti condizioni:
- deve mirare a estendere il perimetro delle attività economiche allineate alla tassonomia oppure a rendere le attività economiche allineate alla tassonomia entro un periodo massimo di 10 anni;
- deve essere approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa non finanziaria o da un altro organo a cui sia stato delegato questo compito.
L’atto delegato sull’informativa considera il piano credibile una condizione necessaria per garantire che le imprese abbiano intrapreso un percorso volto ad allineare le proprie attività economiche alla tassonomia. Un piano credibile dovrebbe ridurre al minimo i rischi reputazionali, sostenere gli obiettivi ambientali dell’impresa e favorire decisioni aziendali strategiche e orientate al futuro.
Le imprese non finanziarie dovrebbero inoltre fornire una ripartizione dei KPI per attività economica svolta, comprese le attività di transizione e abilitanti, e per obiettivo ambientale raggiunto.
Per garantire una maggiore trasparenza, occorre comunicare informazioni specifiche sulle attività economiche ammissibili alla tassonomia9 e sulla quota di attività economiche non coperte dagli atti delegati della tassonomia. Le imprese non sono tenute a comunicare le valutazioni sui criteri di vaglio tecnico che le attività ammissibili non soddisfano, ma possono farlo su base volontaria, in particolare per attrarre investitori disposti a finanziare i loro piani di allineamento futuro. L’insieme di queste informazioni di accompagnamento e dei tre KPI è importante perché l’impresa possa finanziare e dimostrare nel tempo la transizione delle proprie attività ammissibili verso l’allineamento alla tassonomia.
Infine, l’atto delegato sull’informativa richiede alle imprese non finanziarie di fornire informazioni qualitative di accompagnamento sul calcolo dei tre KPI e sui principali fattori della loro variazione nel periodo di rendicontazione.
7. Che cosa devono rendicontare le imprese finanziarie in base all’atto delegato sull’informativa?
I principali KPI per le imprese finanziarie (banche, imprese di investimento, gestori patrimoniali, imprese di assicurazione e riassicurazione) riguardano la quota di attività economiche allineate alla tassonomia nelle loro attività finanziarie, come prestiti, investimenti e assicurazioni.
Enti creditizi (banche)
Gli enti creditizi devono comunicare un KPI principale per gli attivi in bilancio legati alle attività di finanziamento (ad esempio i prestiti). Devono inoltre comunicare KPI per le esposizioni fuori bilancio e, dopo un periodo di introduzione graduale (cfr. domanda 11), un KPI per commissioni e compensi relativi ad altre attività diverse dal finanziamento e, ove pertinente, un KPI per il portafoglio di negoziazione.
Il KPI principale per gli enti creditizi è il Green Asset Ratio (GAR) definito come la quota degli attivi dell’ente creditizio investiti in attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al totale degli attivi coperti.10
Il GAR dovrebbe essere calcolato sulle esposizioni in bilancio (totale degli attivi coperti) secondo l’ambito di consolidamento prudenziale per le diverse tipologie di attivi. Gli enti creditizi dovrebbero comunicare il GAR aggregato per gli attivi coperti in bilancio e fornire una ripartizione per obiettivo ambientale perseguito dagli attivi ecosostenibili, per tipo di controparte e per il sottoinsieme di attività di transizione e abilitanti.
Il GAR principale dovrebbe coprire lo stock degli enti creditizi (totale degli attivi coperti in bilancio esistenti). Un GAR aggiuntivo è previsto per i flussi (ad esempio nuovi prestiti e anticipi).
La definizione dei KPI si basa sulle seguenti componenti:
- il numeratore comprende prestiti e anticipi, titoli di debito, strumenti di capitale e garanzie escusse che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, rilevando così il totale delle esposizioni allineate;
- il denominatore comprende il totale degli attivi coperti in bilancio.
Il livello di allineamento alla tassonomia delle esposizioni delle banche dovrebbe corrispondere al livello di allineamento degli attivi finanziati oppure al KPI fatturato o al KPI CapEx delle imprese non finanziarie che le banche finanziano o in cui investono.
L’indice verde per le garanzie finanziarie alle imprese (KPI FinGuar) è definito come la quota di garanzie finanziarie a sostegno di strumenti di debito di imprese che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al totale delle garanzie finanziarie a sostegno di titoli di debito di imprese. L’indice verde per gli attivi in gestione (KPI AuM) è definito come la quota di attivi in gestione (strumenti di capitale e di debito) che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al totale degli attivi in gestione coperti (strumenti di capitale e di debito).
Il KPI per i proventi da commissioni e compensi (KPI F&C) è legato ai servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia ed è definito come la quota dei proventi da commissioni e compensi dell’ente derivanti da prodotti o servizi diversi dal credito associati ad attività allineate alla tassonomia, rispetto al totale di commissioni e compensi da prodotti o servizi diversi dal credito. Se il portafoglio di negoziazione ha un ruolo importante nel modello di business dell’ente creditizio, quest’ultimo deve comunicare il KPI del portafoglio di negoziazione, che indica la quota di strumenti allineati alla tassonomia nell’attività di negoziazione complessiva.
Imprese di investimento
Le imprese di investimento devono comunicare un KPI per i servizi e le attività di investimento principali svolti per conto proprio e un KPI per i servizi e le attività non svolti per conto proprio.11
Per calcolare il GAR dei servizi e delle attività svolti per conto proprio, le imprese di investimento devono basarsi sui KPI delle imprese partecipate sottostanti.
Gestori patrimoniali
I gestori patrimoniali dovrebbero comunicare la quota di investimenti allineati alla tassonomia gestiti sul valore totale degli attivi in gestione coperti, sia nelle attività di gestione collettiva sia in quelle di gestione individuale di portafogli (Green Investment Ratio).12
La media ponderata degli investimenti allineati alla tassonomia dovrebbe basarsi sulla quota di attività economiche allineate delle imprese partecipate. Per calcolare il proprio Green Investment Ratio, i gestori patrimoniali devono basarsi sui KPI delle imprese partecipate sottostanti.
I gestori patrimoniali devono inoltre fornire una ripartizione per ciascun obiettivo ambientale e per l’aggregato delle attività economiche ecosostenibili, per il sottoinsieme di attività di transizione e abilitanti e per tipologia di investimento.
Imprese di assicurazione e riassicurazione
Le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono comunicare i KPI relativi ai propri investimenti e alle attività di sottoscrizione. Il KPI sugli investimenti riguarda la politica di investimento dei fondi derivanti dalle attività di sottoscrizione. Il KPI sulla sottoscrizione riguarda direttamente le attività di sottoscrizione.
Il KPI relativo agli investimenti è calcolato come quota degli investimenti dell’impresa di assicurazione o riassicurazione associati ad attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al totale degli investimenti (cfr. Green Investment Ratio nella sezione sui gestori patrimoniali). Come i gestori patrimoniali, gli assicuratori devono basarsi sui KPI delle imprese partecipate sottostanti per calcolare il proprio KPI sugli investimenti.
Il KPI relativo alle attività di sottoscrizione è calcolato come quota dei «premi lordi contabilizzati del ramo danni» corrispondenti ad attività assicurative allineate alla tassonomia, come definite nell’atto delegato sul clima della Tassonomia, rispetto al totale dei premi lordi contabilizzati del ramo danni.
8. Come tratta l’atto delegato sull’informativa, nella rendicontazione delle imprese finanziarie, le esposizioni verso imprese non soggette a questo atto (PMI, imprese extra UE)?
Le imprese non soggette alla NFRD, comprese le PMI («imprese non NFRD»), possono decidere di comunicare volontariamente i propri KPI di allineamento alla tassonomia per accedere a finanziamenti ecosostenibili, ad esempio nell’ambito di sistemi di etichettatura ecologica e di prodotti ecosostenibili basati sull’allineamento al regolamento Tassonomia, oppure nel quadro di una strategia aziendale complessiva fondata sulla sostenibilità ambientale.
Tuttavia, per lasciare alle PMI e alle imprese extra UE il tempo di adeguarsi e di decidere se rendicontare volontariamente ai sensi del regolamento Tassonomia, e alle istituzioni finanziarie il tempo di raccogliere le informazioni pertinenti, l’atto delegato prevede che le imprese finanziarie non includano tali informazioni nel numeratore dei propri KPI. Le informazioni potranno essere incluse dal 1° gennaio 2025, previo riesame e in base all’esito di una valutazione d’impatto.13
Questi attivi sono inclusi nel denominatore dei KPI delle istituzioni finanziarie, per mostrarne la quota sul totale degli attivi delle imprese finanziarie, con le relative informazioni di accompagnamento.14
L’applicazione dei KPI delle imprese finanziarie in relazione a tali imprese sarà riesaminata nel tempo, nell’ambito del riesame generale dell’atto delegato sull’informativa.
9. Come tratta l’atto delegato sull’informativa le esposizioni verso enti pubblici nella rendicontazione delle imprese finanziarie?
L’atto delegato esclude le esposizioni sovrane delle istituzioni finanziarie sia dal denominatore sia dal numeratore dei loro indici verdi.15
10. L’atto delegato sull’informativa include i derivati nella rendicontazione delle imprese finanziarie?
I derivati sono esclusi dal numeratore dei KPI delle imprese finanziarie, poiché sono utilizzati principalmente per mitigare il rischio di controparte e non per finanziare un attivo o un’attività economica.
Le esposizioni in derivati sono tuttavia incluse nel denominatore degli indici verdi delle istituzioni finanziarie, che devono coprire il totale degli attivi.
11. Quali sono le tempistiche di adozione e attuazione dell’atto delegato sull’informativa? È prevista un’entrata in vigore graduale?
Considerato il tempo necessario per attuare adeguatamente l’atto delegato e l’entrata in vigore prevista dell’atto delegato sul clima entro la fine del 2021, l’atto delegato stabilisce la seguente sequenza temporale per l’applicazione delle informative:
- dal 1° gennaio 2022, per il periodo di rendicontazione 2021, vanno comunicate solo le informazioni qualitative e la quota di attività ammissibili alla tassonomia sul totale delle attività, come previsto dall’atto delegato;
- dal 1° gennaio 2023, per il periodo di rendicontazione 2022, l’atto delegato si applicherà integralmente alle imprese non finanziarie e, dal 1° gennaio 2024, per il periodo di rendicontazione 2023, alle imprese finanziarie, fermo restando che alcune esposizioni e alcuni investimenti delle istituzioni finanziarie, compresi quelli in debito sovrano e in imprese non NFRD, potrebbero non essere pienamente riflessi nei loro
- entro il 30 giugno 2024 l’atto delegato sarà riesaminato, in particolare per quanto riguarda il trattamento nei KPI delle esposizioni delle imprese finanziarie verso emittenti sovrani e imprese non NFRD;
- dal 1° gennaio 2026, per il periodo di rendicontazione 2025, l’atto delegato si applicherà ai KPI degli enti creditizi relativi al portafoglio di negoziazione e ai servizi non bancari
12. Quali sono i prossimi passi?
L’atto delegato sarà ora sottoposto all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.
Al termine del periodo di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, l’atto delegato sull’informativa dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2022.
13. Una volta adottato, l’atto delegato sull’informativa sarà riesaminato?
L’atto delegato sull’informativa prevede revisioni future, trascorso un periodo adeguato dalla sua applicazione. Il riesame terrà conto dell’applicazione, degli sviluppi e delle future
revisioni del regolamento Tassonomia, nonché delle norme tecniche di regolamentazione sull’informativa relativa ai prodotti (ad esempio la SFDR) e dei possibili sviluppi legati alla revisione della NFRD (proposta di CSRD).
Entro il 30 giugno 2024 la Commissione valuterà in particolare la necessità di ulteriori modifiche all’atto delegato per quanto riguarda l’inclusione delle esposizioni sovrane nel perimetro dei KPI delle istituzioni finanziarie e l’inclusione delle esposizioni verso imprese non NFRD nel numeratore dei KPI delle istituzioni finanziarie.
1 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13–43).
2 Nella proposta di revisione della NFRD adottata il 21 aprile 2021, la Commissione ha proposto di estendere il perimetro delle imprese tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario. Valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (europa.eu).
3 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1–9).
4 Disponibile sul sito web della Commissione: taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800_en.pdf (europa.eu).
5 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica
la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (COM/2021/189 final).
6 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1–16).
7 Le autorità europee di vigilanza (ESA) stanno elaborando, tramite il comitato congiunto (JC), le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative a contenuto, metodologie e presentazione delle informative sulla sostenibilità, sulla base delle deleghe di cui agli articoli 2 bis, 4, paragrafi 6 e 7, 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 2, e 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, «SFDR»).
8 Il livello di entità si riferisce all’istituzione finanziaria nel suo complesso e non solo ai singoli prodotti che offre.
9 Per «attività economiche ammissibili alla tassonomia» si intende la quota di attività economiche descritte negli atti delegati della Commissione che non soddisfano ancora i pertinenti criteri di vaglio tecnico.
10 Il totale degli attivi coperti comprende tutte le esposizioni in bilancio, a eccezione delle esposizioni sovrane e del portafoglio di negoziazione. Cfr. anche la domanda 9.
11 Sono compresi i servizi e le attività elencati nell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE (MiFID), quali ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, gestione di un MTF e gestione di un OTF.
12 Gli attivi in gestione coperti comprendono tutti gli AuM a eccezione delle esposizioni sovrane. Cfr. la domanda 9.
13 Prima di includere le esposizioni verso le PMI nel numeratore dei KPI delle istituzioni finanziarie, la Commissione valuterà l’onere amministrativo, l’accesso ai finanziamenti e i potenziali effetti di tale inclusione sulle PMI, garantendo che siano evitati impatti sproporzionati.
14 La rendicontazione del KPI complessivo dovrebbe essere corredata da informazioni di accompagnamento che chiariscano che gli attivi o le imprese esclusi dal numeratore, ma inclusi nel denominatore, sono stati esclusi perché le loro attività non rientrano nel quadro della tassonomia (ad esempio i servizi amministrativi) oppure per mancanza di informazioni o per la limitata disponibilità di dati, da parte delle stesse imprese sottostanti, sulle attività coperte dalla tassonomia. Ulteriori indicazioni sulle informazioni qualitative di accompagnamento sono fornite nella sezione successiva.
15 Le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali sono escluse dal numeratore e dal denominatore del KPI delle imprese finanziarie. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione riesaminerà l’applicazione del presente regolamento. Le imprese finanziarie possono fornire su base volontaria informazioni sulle esposizioni verso obbligazioni e titoli di debito allineati alla tassonomia emessi da amministrazioni centrali, banche centrali o emittenti sovranazionali. La Commissione valuterà in particolare la necessità di ulteriori modifiche riguardo all’inclusione delle esposizioni sovrane nel calcolo del KPI.



