Che cosa si intende per “valore corrente”?
La base utilizzata per calcolare il “valore corrente di tutti gli investimenti” negli indicatori PAI applicabili agli investimenti nelle imprese partecipate dovrebbe essere coerente con la definizione di “valore d’impresa della società partecipata” di cui al punto 4 dell’allegato I del regolamento delegato, secondo cui per ‘valore d’impresa’ si intende la somma, alla chiusura dell’esercizio, della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie, della capitalizzazione di mercato delle azioni privilegiate e del valore contabile del debito totale e delle partecipazioni di minoranza, senza dedurre la liquidità o le disponibilità liquide equivalenti.
Come va inteso “tutti gli investimenti”? Valore lordo delle attività, comprese liquidità, altre attività e altre passività? Oppure solo gli investimenti effettivi, ad esempio solo gli attivi di private equity o private debt?
Il concetto di “tutti gli investimenti” è utilizzato sia nelle informative PAI dell’allegato I del regolamento delegato sia nel calcolo dell’allineamento alla Tassonomia UE di cui all’articolo 17 del regolamento delegato.
Calcolo dei PAI
Ai fini del calcolo degli indicatori PAI dell’allegato I, in particolare degli indicatori relativi all’impronta di carbonio (indicatore 2, tabella 1), all’intensità di GHG delle imprese partecipate (indicatore 3, tabella 1) e all’intensità di GHG dei paesi sovrani (indicatore 15, tabella 1), per “tutti gli investimenti” si intendono gli investimenti sia diretti sia indiretti che finanziano imprese partecipate o emittenti sovrani tramite fondi, fondi di fondi, obbligazioni, strumenti di capitale, strumenti derivati, prestiti, depositi e liquidità o qualsiasi altro titolo o contratto finanziario.
Ulteriori considerazioni sul calcolo dei PAI per alcune categorie di partecipanti ai mercati finanziari:
Gestori di attivi: per i GEFIA, i gestori di fondi per il venture capital, i gestori di fondi per l’imprenditoria sociale e le società di gestione di OICVM, “tutti gli investimenti” dovrebbe coincidere con quanto previsto dalla sezione 1.2 dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2178, ossia tutti gli attivi in gestione derivanti dalle attività di gestione collettiva e individuale di portafogli;
Imprese di assicurazione: “tutti gli investimenti” dovrebbe comprendere i seguenti aggregati dello stato patrimoniale prudenziale come definito nel regolamento di esecuzione 2015/2452 della Commissione: partecipazioni in imprese collegate, strumenti di capitale, obbligazioni, organismi di investimento collettivo, derivati, depositi diversi dagli equivalenti di cassa, altri investimenti, attività detenute per contratti collegati a un indice e collegati a quote, mutui ipotecari e prestiti, depositi presso imprese cedenti, nonché disponibilità liquide ed equivalenti;
EPAP: per gli EPAP “tutti gli investimenti” dovrebbe comprendere le seguenti voci dello stato patrimoniale (PF.02.01.24), come stabilito nella decisione del Board of Supervisors dell’EIOPA sulle richieste periodiche di informazioni dell’EIOPA alle autorità nazionali competenti in materia di previdenza aziendale o professionale (EIOPA-BoS/20-362): immobili, strumenti di capitale, obbligazioni, fondi di investimento/quote, derivati, altri investimenti, prestiti e mutui ipotecari, disponibilità liquide ed equivalenti;
Banche o imprese di investimento che prestano servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti: “tutti gli investimenti” dovrebbe comprendere tutti i titoli e i contratti finanziari (inclusi le disponibilità liquide e gli equivalenti) detenuti da enti creditizi e imprese di investimento nell’ambito dei mandati conferiti dai clienti, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE.
Calcolo dell’allineamento alla Tassonomia UE
Ai fini dell’informativa sugli “investimenti del prodotto finanziario in attività economiche ecosostenibili”, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato stabilisce un elenco chiuso degli investimenti che costituiscono “investimenti del prodotto finanziario in attività economiche ecosostenibili”. L’articolo 17 non pone alcun limite alla definizione di “tutti gli investimenti del prodotto finanziario” al denominatore, che comprende quindi ogni tipo di titolo o contratto finanziario. Infine, l’articolo 17 del regolamento delegato precisa esplicitamente che gli investimenti al numeratore e al denominatore devono essere valutati al valore di mercato. Questo non coincide con il “valore patrimoniale netto” di un prodotto finanziario: mentre il valore patrimoniale netto è al netto delle passività del prodotto, il valore di mercato di tutti gli investimenti è la somma di tutte le attività detenute dal prodotto. Utilizzare il valore patrimoniale netto porterebbe a una quota di investimenti allineati alla Tassonomia più alta rispetto all’uso della somma di tutti gli investimenti e potrebbe in teoria portare perfino a una quota superiore al 100% se tutte le attività fossero allineate alla Tassonomia e le passività venissero dedotte al denominatore.
Le ESAs hanno una posizione su come includere le posizioni corte negli indicatori PAI? Vanno escluse, deducendole dal calcolo degli indicatori PAI quando riguardano un attivo “brown”, oppure vanno sommate per ciascun indicatore PAI?
Le norme non prevedono alcuna istruzione specifica sull’informativa relativa alle posizioni corte nell’ambito delle informative sui principali effetti negativi dell’allegato I del regolamento delegato. Secondo le ESAs, pubblicare le posizioni corte separatamente dal calcolo principale non favorirebbe la comprensibilità delle informative PAI. Per le posizioni corte si dovrebbe applicare la metodologia di calcolo delle posizioni corte nette prevista dall’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. I principali effetti negativi delle posizioni lunghe e corte dovrebbero inoltre essere compensati di conseguenza a livello della singola controparte (impresa partecipata, emittente sovrano, ente sovranazionale, attivo immobiliare), ma senza scendere sotto lo zero.



