Il 13 giugno 2025 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato la versione definitiva del suo quadro per l’informativa volontaria sui rischi finanziari legati al clima. Il quadro definisce un insieme strutturato di tabelle e modelli pensati per aiutare le banche a comunicare la propria esposizione ai rischi climatici, sia di transizione sia fisici. Pur essendo volontario a livello internazionale, le giurisdizioni possono scegliere di adottarlo nei rispettivi regimi nazionali di vigilanza.
Questo articolo offre una panoramica chiara del quadro, della sua struttura e delle principali modifiche introdotte rispetto alla consultazione del 2023. È il primo di una serie in tre parti dedicata al quadro di Basilea sull’informativa climatica. Il secondo articolo esamina nel dettaglio i singoli modelli di informativa, mentre il terzo articolo affronta l’attuazione pratica, le difficoltà legate ai dati e l’allineamento con i quadri normativi esistenti.
Contesto e cronologia
Il quadro è il risultato di un percorso pluriennale con cui il Comitato di Basilea ha valutato come integrare l’informativa sui rischi finanziari legati al clima nella vigilanza prudenziale sulle banche. Alla fine del 2023 il Comitato aveva inizialmente proposto un quadro di informativa di Terzo pilastro, chiedendo al settore un riscontro su impostazione, ambito e livello di dettaglio dei requisiti proposti.
Il passaggio da uno strumento obbligatorio di Terzo pilastro a un quadro volontario è uno degli esiti più rilevanti della consultazione. Le divergenze normative tra giurisdizioni, in particolare tra l’UE, che integra già l’informativa sui rischi climatici nel suo quadro CSRD e CRR III, e gli Stati Uniti, dove le pressioni politiche hanno rallentato la regolamentazione sul clima, hanno reso difficile raggiungere un consenso su un’adozione obbligatoria.
Perché questo quadro è importante
Anche come strumento volontario, il quadro di Basilea sull’informativa climatica ha un peso per diversi motivi. Introduce una struttura di modelli riconoscibile a livello globale, che le banche possono utilizzare per comunicare i rischi finanziari legati al clima in un formato coerente e comparabile. Per gli intermediari che operano a livello transfrontaliero questa coerenza è importante: riduce gli attriti della rendicontazione in base a più regimi e offre un riferimento alle autorità di vigilanza che valutano le pratiche di gestione del rischio climatico.
Il quadro indica anche la direzione di marcia. Il Comitato ha dichiarato che seguirà gli sviluppi, compresa l’adozione di altri quadri e le prassi di informativa delle banche a livello globale, e potrà valutare revisioni in futuro. Per le banche e i loro team di gestione dei dati , allinearsi per tempo a questi modelli è un modo per anticipare eventuali futuri obblighi.
Principali modifiche rispetto alla consultazione del 2023
Il quadro definitivo introduce diverse modifiche sostanziali rispetto alla proposta originaria del 2023. Riflettono sia i riscontri ricevuti durante la consultazione sia il contesto politico che circonda la regolamentazione finanziaria sul clima.
Struttura del quadro: tabelle e modelli
Il quadro comprende due tabelle qualitative e quattro modelli quantitativi. Insieme coprono governance, strategia, gestione dei rischi e metriche relative ai rischi finanziari legati al clima. Ogni elemento è pensato per una pubblicazione annuale, con un formato flessibile per l’informativa qualitativa e una struttura a colonne fisse per i modelli quantitativi.
Tabella CRFRA: governance, strategia e gestione dei rischi
Descrive i processi di governance, i controlli e le procedure utilizzati per monitorare, gestire e sorvegliare i rischi finanziari rilevanti legati al clima, compreso il modo in cui questi rischi incidono sul modello di business, sulla strategia e sui processi decisionali della banca.
Tabella CRFRB: rischio di transizione, fisico e di concentrazione
Illustra la metodologia utilizzata per stabilire quali esposizioni sono soggette a un rischio rilevante di transizione, fisico e di concentrazione.
Modello CRFR1: rischio di transizione, esposizioni ed emissioni finanziate
Quadro dei valori contabili lordi per settore, insieme alle emissioni finanziate (ambito 1, 2 e 3), alla qualità creditizia, ai profili di scadenza e alle voci fuori bilancio.
Modello CRFR2: rischio fisico, esposizioni per area geografica
Valori contabili lordi soggetti a rischi fisici legati al clima (eventi cronici e acuti), suddivisi per area geografica secondo quanto stabilito dalle autorità di vigilanza nazionali.
Modello CRFR3: immobili per classe di efficienza energetica
Portafoglio di mutui suddiviso in base all’efficienza energetica delle garanzie sottostanti, misurata in kWh/m² su sei classi di efficienza.
Modello CRFR4: intensità delle emissioni per unità di produzione fisica
Intensità delle emissioni di gas a effetto serra finanziate per unità di produzione fisica nei settori in cui la banca ha fissato obiettivi, con il calcolo della distanza dall’obiettivo a una data di riferimento.
Classificazione settoriale e geografica
Uno degli aspetti più prescrittivi del quadro riguarda la classificazione. Le banche dovrebbero classificare le esposizioni secondo il Global Industry Classification Standard (GICS), se già utilizzato al loro interno. In caso contrario, possono ricorrere a un altro sistema di classificazione settoriale impiegato per la rendicontazione climatica o finanziaria, spiegando però le ragioni della scelta.
I modelli CRFR1 e CRFR4 sono costruiti sui 18 settori definiti dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures del Financial Stability Board (TCFD). Questi settori si basano a loro volta sul GICS e comprendono energia, trasporti, materiali, agricoltura e altri comparti ad alte emissioni. La classificazione geografica per il rischio fisico è lasciata alle autorità di vigilanza nazionali, che la definiscono a livello di singola giurisdizione.
Rapporto con altri quadri
Il quadro di Basilea non opera da solo. Si affianca a un insieme crescente di obblighi di informativa sul clima a cui le banche possono essere già soggette, a seconda della giurisdizione. Capire come si collega a questi quadri è essenziale per evitare duplicazioni e garantire una rendicontazione coerente.
| Quadro | Ambito | Stato | Principale sovrapposizione con Basilea |
|---|---|---|---|
| ISSB (IFRS S2) | Tutti i soggetti; orientato agli investitori | Obbligatorio nelle giurisdizioni che lo adottano | Governance, strategia, metriche: Basilea aggiunge un dettaglio specifico per le banche |
| CSRD / ESRS E1 | Grandi imprese e PMI quotate dell’UE | Obbligatorio (applicazione graduale) | Doppia rilevanza, piani di transizione, emissioni di ambito 1–3 |
| CRR III (Terzo pilastro UE) | Enti creditizi dell’UE | Obbligatorio da gennaio 2025 | Informativa sui rischi ESG, GAR, esposizioni ai combustibili fossili |
| TCFD | Ampio; intersettoriale | Dismesso; assorbito dall’ISSB | Basilea utilizza la classificazione TCFD in 18 settori e la struttura a quattro pilastri |
Per le banche che operano nell’UE, gran parte di ciò che copre il quadro di Basilea è già affrontato dai requisiti del CRR III e degli ESRS . Gli enti di giurisdizioni in cui è in corso l’adozione dell’ISSB, tra cui Regno Unito, Svizzera e parte dell’Asia, possono trovare nei modelli di Basilea un utile complemento, in particolare per metriche specifiche del settore bancario come le emissioni finanziate per settore e la suddivisione degli immobili per efficienza energetica.
Chi è interessato
Il quadro è pensato soprattutto per le banche attive a livello internazionale, anche se le giurisdizioni possono decidere di applicarlo in modo più esteso. In pratica, gli enti più direttamente coinvolti sono quelli che già pubblicano l’informativa di Terzo pilastro, tra cui le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) e altri grandi gruppi bancari.
I modelli hanno però conseguenze anche per gestori patrimoniali, assicuratori e imprese debitrici che forniscono dati alle banche. L’informativa sulle emissioni finanziate del modello CRFR1, ad esempio, richiede alle banche di indicare le emissioni di ambito 1, 2 e 3 delle controparti, con un conseguente fabbisogno di raccolta dati lungo tutta la catena del valore. Gli enti che vogliono semplificare questo processo dovrebbero valutare come i propri strumenti di raccolta dati e questionari possano supportare una rendicontazione strutturata presso le controparti.
Prossimi passi
Il Comitato ha dichiarato che continuerà a monitorare l’attuazione nelle diverse giurisdizioni e potrà rivedere il quadro in futuro. Per le banche, la questione pratica non è se prepararsi, ma con quale rapidità costruire l’infrastruttura dati, i processi di governance e i flussi di rendicontazione necessari per produrre questa informativa in modo coerente e su larga scala.
Il prossimo articolo della serie esamina nel dettaglio ciascuna delle sei tabelle e dei modelli, spiegando che cosa le banche devono pubblicare, come classificare i dati e dove si concentrano le principali difficoltà di attuazione.
Domande frequenti
Il quadro di Basilea sull’informativa climatica è obbligatorio?
No. Il quadro è volontario a livello internazionale. Diventa obbligatorio solo se l’autorità di vigilanza nazionale di una determinata giurisdizione decide di recepirlo nel proprio ordinamento. Ogni giurisdizione mantiene piena discrezionalità su adozione e ambito di applicazione.
In che cosa si differenzia questo quadro dai requisiti ISSB e CSRD?
Il quadro di Basilea è pensato specificamente per le banche e comprende modelli propri del settore bancario per le emissioni finanziate, l’efficienza energetica degli immobili e le esposizioni settoriali al rischio di transizione. ISSB (IFRS S2) e CSRD/ESRS riguardano un’informativa di sostenibilità d’impresa più ampia. I modelli di Basilea integrano questi quadri, senza sostituirli.
Quali settori sono coperti dai modelli di informativa?
Il quadro utilizza i 18 settori definiti dalla TCFD, basati sul Global Industry Classification Standard (GICS). Tra questi figurano energia, trasporti, materiali, agricoltura e altri comparti ad alte emissioni. Le banche devono indicare i settori rilevanti e possono fornire una disaggregazione ulteriore ove opportuno.
Quando dovrebbero iniziare le banche a prepararsi a questa informativa?
Le banche dovrebbero iniziare fin da ora a costruire l’infrastruttura dati, i processi di governance e i flussi di rendicontazione necessari. Anche dove l’adozione non è ancora obbligatoria, prepararsi per tempo riduce il rischio di dover rincorrere la conformità all’ultimo momento e aiuta gli enti a individuare le lacune nei dati, in particolare sulle emissioni delle controparti e sulle metriche di efficienza energetica.



