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Diritto derivato dell’ESPR: atti delegati e di esecuzione relativi ai prodotti di consumo invenduti

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Conformità alle disposizioni relative alla comunicazione dei prodotti invenduti e al divieto di distruzione ai sensi dell'ESPR.

Il 9 febbraio 2026, la Commissione europea ha adottato due atti di esecuzione ai sensi del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) al fine di rendere operative le norme relative ai prodotti di consumo invenduti. Il presente documento di riferimento riassume entrambi gli atti a beneficio dei team addetti alla conformità, dei consulenti legali e degli analisti ESG.

C(2026) 659 def.
Regolamento delegato
Deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti
Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento ESPR Applicabile dal 19 luglio 2026 10 deroghe
C(2026) 660 def.
Regolamento di esecuzione
Dettagli e modalità di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti di consumo invenduti e smaltiti
Articolo 24, paragrafo 3, del regolamento ESPR Applicabile a partire da febbraio 2027 3 allegati

Regolamento delegato: deroghe al divieto di distruzione

Il regolamento delegato precisa in quali casi gli operatori economici possono distruggere capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti, nonostante il divieto di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Esso contiene sei articoli ed entra in vigore il 19 luglio 2026.

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Regolamento delegato
Sintesi articolo per articolo
Art. 1
Definizioni. Definisce i concetti di «soggetto dell’economia sociale» (ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera i), della direttiva 2008/98/CE) e di «conveniente dal punto di vista economico» (il costo della riparazione non supera il costo totale della distruzione più quello della sostituzione).
Art. 2
10 deroghe. I prodotti invenduti elencati nell’allegato VII dell’ESPR possono essere distrutti qualora sia documentato che rientrano in una delle seguenti categorie: (a) prodotto pericoloso; (b) non conformità alla legge; (c) violazione della proprietà intellettuale; (d) licenza di proprietà intellettuale scaduta; (e) inadatto al riutilizzo; (f) prodotto danneggiato; (g) difetto di progettazione/fabbricazione; (h) non accettato per donazione (≥3 enti o 8 settimane online); (i) ente dell'economia sociale — nessun destinatario; (j) preparato per il riutilizzo — nessun destinatario.
Art. 3
Documentazione ai fini della verifica. Gli operatori devono conservare la documentazione relativa a ciascuna deroga per cinque anni dalla data di distruzione. Tale documentazione deve essere fornita alle autorità in formato elettronico entro 30 giorni dalla richiesta. È possibile redigerla in forma aggregata per più prodotti interessati dalle stesse circostanze.
Art. 4
Avviso agli operatori del settore del trattamento dei rifiuti. Gli operatori devono comunicare all'operatore incaricato del trattamento dei rifiuti in arrivo quale deroga si applica, al fine di facilitare la cernita e migliorare i tassi di riciclaggio.
Art. 5
Clausola di riesame. La Commissione provvederà a un riesame in occasione dell’aggiunta di nuovi prodotti all’allegato VII dell’ESPR o entro cinque anni. Potrà valutare se le tecnologie di riciclaggio di alta qualità giustifichino una futura deroga ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, lettera g).
Art. 6
Entrata in vigore. 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Si applica a partire dal 19 luglio 2026. Soggetto all'esame del Parlamento e del Consiglio: qualora vengano sollevate obiezioni entro due mesi, il divieto si applica senza deroghe.

Regolamento di esecuzione: formato di comunicazione e verifica

Il regolamento di esecuzione uniforma le modalità con cui le imprese devono comunicare le informazioni relative ai prodotti di consumo invenduti e smaltiti. Esso contiene sette articoli e tre allegati.

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Regolamento di esecuzione
Sintesi articolo per articolo
Art. 1
Ambito di applicazione. Si applica ai prodotti smaltiti a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di entrata in vigore. L'informativa deve essere pubblicata entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Art. 2
Formato di rendicontazione. È necessario attenersi al modello riportato nell’Allegato I. Le società soggette agli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità previsti dalla CSRD possono includere tali informazioni nella propria relazione sulla gestione, aggiungendo un link al sito web che indichi dove sono disponibili le informazioni relative all’ESPR.
Art. 3
Categorie di prodotti. Per impostazione predefinita, le informazioni vengono fornite a livello di codice NC a due cifre. I prodotti elencati nell'allegato II (oltre 50 categorie che comprendono elettronica, tessili, elettrodomestici, mobili, prodotti per l'igiene e giocattoli) richiedono codici NC a quattro cifre.
Art. 4
Obbligo di conservazione. Tutte le informazioni e la documentazione che attestano la consegna e la ricezione dei prodotti smaltiti devono essere conservate per 5 anni dalla data di comunicazione.
Art. 5
Verifica. Le autorità nazionali applicano i principi di cui all'allegato III: approccio basato sul rischio, tolleranza del 10% sulle discrepanze quantitative, confronto con i registri degli operatori di trattamento dei rifiuti. Notifica transfrontaliera qualora la non conformità abbia ripercussioni su altri Stati membri.
Art. 6
Clausola di revisione. La Commissione provvederà a una revisione entro cinque anni, che riguarderà la pertinenza del formato di divulgazione, la definizione dei prodotti e le procedure di verifica.
Art. 7
Entrata in vigore. 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Si applica 12 mesi dopo l'entrata in vigore (circa febbraio/marzo 2027).

Allegati del regolamento di esecuzione

Allegato I
Modello di rendicontazione. Formato standardizzato che include: denominazione e identificativo della persona giuridica (EUID), rendicontazione individuale o consolidata, esercizio finanziario, categoria di prodotto per codice NC, numero e peso delle unità smaltite, indicazione dell’eventuale inclusione dell’imballaggio, motivo dello smaltimento, ripartizione del trattamento dei rifiuti (% di riutilizzo, % di riciclaggio, % di altro recupero, % di smaltimento, % sconosciuta) e sia le misure adottate che quelle previste per prevenire lo smaltimento.
Allegato II
Elenco delle categorie di prodotti. Oltre 50 categorie di prodotti di consumo per le quali è richiesta l'indicazione del codice NC a 4 cifre. Comprende saponi, detergenti, pneumatici, valigie, articoli in pelle, tessili, arredi, elettrodomestici, elettronica, smartphone, computer, batterie, mobili, materassi, giocattoli, videogiochi e prodotti per l'igiene personale. Sono esclusi i componenti, i prodotti intermedi e i prodotti non destinati principalmente ai consumatori.
Allegato III
Quadro di riferimento per la verifica. Approccio basato sul rischio. Fattori scatenanti: dati dichiarati insolitamente bassi, precedenti casi di non conformità, elevata percentuale di rifiuti trattati classificati come «sconosciuti», dimensioni dell’operatore e profilo delle attività, informazioni provenienti da fonti terze. Procedura: verificare la conformità del formato → richiedere la documentazione di consegna → controllare la quantità (tolleranza del 10%) → confrontare le operazioni di trattamento dei rifiuti → verificare la documentazione relativa alle deroghe.

In sintesi: le differenze principali

Regolamento delegato
Regolamento di esecuzione
Base giuridica
Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento ESPR
Articolo 24, paragrafo 3, del regolamento ESPR
Oggetto
Quando è consentito distruggere capi di abbigliamento e calzature invenduti
Come segnalare prodotti di consumo invenduti e abbandonati
Ambito di applicazione del prodotto
Solo allegato VII (abbigliamento, accessori di abbigliamento, calzature)
Tutti i prodotti di consumo — oltre 50 categorie secondo i codici NC dell'allegato II
Valido a partire dal
19 luglio 2026
~febbraio/marzo 2027 (12 mesi dopo l'entrata in vigore)
Grandi imprese
A partire dal 19 luglio 2026
Obbligo di informativa già in vigore (primo esercizio finanziario completo successivo al 18 luglio 2024)
Medie imprese
A partire dal 19 luglio 2030
A partire dal 19 luglio 2030
Micro/piccole
Esente
Esente
Periodo di conservazione
5 anni dopo la distruzione
5 anni dopo la divulgazione
Esame approfondito
Opposizione del Parlamento o del Consiglio entro due mesi
Non applicabile (atto di esecuzione)
Nota sull'integrazione della CSRD

Le aziende che già redigono la rendicontazione ai sensi della CSRD possono includere le informazioni previste dall'Allegato I nella propria relazione sulla gestione, anziché pubblicarle separatamente. Noi di Generation Impact Global aiutiamo le organizzazioni a strutturare flussi di lavoro per la rendicontazione di sostenibilità in linea con gli ESRS, in grado di soddisfare i requisiti di informativa previsti dall'ESPR nell'ambito di un unico processo di rendicontazione.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra il regolamento delegato e il regolamento di esecuzione?

Entrambe le disposizioni si applicano agli stessi prodotti?

Quando devono adeguarsi le aziende?

Il regolamento delegato può essere bloccato?

Che cos’è il formato di divulgazione dell’Allegato I?

Riferimenti giuridici

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