Alleggerire gli oneri di conformità
La Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea ha adottato formalmente una revisione strutturale dei propri quadri di rendicontazione di sostenibilità. Elemento centrale del pacchetto di semplificazione Omnibus I, il testo legislativo adottato interviene direttamente sui costi amministrativi legati alle informative ESG. Le modifiche sono state concepite per ridurre la pressione regolamentare sulle imprese che operano nell’Unione europea.
Con le nuove regole, la Commissione ha eliminato oltre il 60% dei datapoint obbligatori finora richiesti ai soggetti vigilati. Anche l’impianto complessivo registra un taglio netto, con una riduzione di oltre il 70% delle metriche di informativa. Questo intervento cambia in modo sostanziale il modo in cui i redattori costruiscono le proprie dichiarazioni annuali e lascia ai team di compliance una base di partenza molto più snella.
Tutelare la catena di fornitura
Oltre alla revisione dei quadri principali, la Commissione ha adottato uno specifico standard volontario per le PMI (VSME). Questo secondo impianto è rivolto alle imprese più piccole che si collocano al di sotto delle soglie di applicazione della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Finora queste imprese hanno dovuto far fronte a richieste di dati sempre più numerose da parte dei grandi clienti. Le nuove regole volontarie intervengono su questa dinamica fissando un limite preciso sulla catena del valore.
Limiti alla richiesta di dati
Il limite normativo restringe in modo rigoroso il flusso di richieste di sostenibilità lungo la catena di fornitura. Le imprese soggette alla CSRD non potranno più obbligare i partner più piccoli a fornire informazioni che vadano oltre quanto previsto dallo standard VSME. Ancorando le richieste a valle a un unico quadro volontario, il meccanismo protegge le imprese minori da questionari eccessivi o non regolamentati provenienti dai grandi clienti.
Esame e prossimi passi
I testi definitivi entrano ora in una fase formale di esame prima di poter produrre effetti giuridici. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE dispongono di un periodo compreso tra due e quattro mesi per esaminare gli atti adottati e possono sollevare obiezioni al pacchetto Omnibus I in questa finestra. La Commissione non ha ancora confermato una data precisa a partire dalla quale si applicheranno in pratica i nuovi obblighi.
Impatto pratico per i soggetti tenuti alla rendicontazione
Le piattaforme di gestione dei dati dovranno essere aggiornate in profondità per recepire il quadro rivisto. I team di sostenibilità devono rivedere a fondo i propri moduli ESRS principali, eliminando i campi soppressi per riflettere correttamente la riduzione del 60% delle metriche obbligatorie. Altrettanto essenziale è l’integrazione del nuovo standard VSME nei sistemi software aziendali. I team tecnici dovranno sviluppare logiche di mappatura che applichino attivamente il limite sulla catena del valore, impedendo ai clienti soggetti alla CSRD di inviare automaticamente ai fornitori questionari che superino i nuovi limiti normativi.
Domande frequenti
Di quanto riducono i datapoint obbligatori gli ESRS rivisti?
Il quadro aggiornato riduce di oltre il 60% i datapoint di rendicontazione obbligatori. Il numero complessivo di datapoint previsti dagli standard scende di oltre il 70%.
Che cos’è lo standard VSME?
Il VSME è un nuovo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità pensato specificamente per le imprese più piccole che non rientrano direttamente nell’ambito di applicazione della CSRD.
Come funziona il nuovo limite sulla catena del valore?
Il limite impedisce per legge alle imprese soggette alla CSRD di chiedere ai partner della propria catena del valore più dati di sostenibilità di quanti ne preveda lo standard volontario VSME.
Quando entreranno in vigore gli standard di sostenibilità rivisti?
La Commissione europea non ha ancora indicato una data di applicazione. Gli atti adottati devono prima superare un periodo di esame di due-quattro mesi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.



