Back to Home

L’ESMA pubblica le traduzioni degli orientamenti sui nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o relativi alla sostenibilità

Notizie
ESG Fund Names ESMA Guidelines 2024 transparency guide

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha annunciato la pubblicazione delle traduzioni ufficiali dei propri orientamenti sull’uso di termini ambientali, sociali e di governance (ESG) o relativi alla sostenibilità nei nomi degli OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) e dei FIA (fondi di investimento alternativi). Questi orientamenti sono stati inizialmente pubblicati il 21 agosto 2024 e rientrano nel più ampio impegno dell’ESMA per accrescere la trasparenza, la chiarezza e la coerenza delle pratiche sui mercati finanziari nell’Unione europea.

Obiettivo degli orientamenti

L’obiettivo principale degli orientamenti è impedire l’uso di nomi di fondi fuorvianti o ambigui che contengono terminologia ESG o relativa alla sostenibilità. Gli orientamenti mirano a garantire che tali termini, quando utilizzati, rispecchino fedelmente le strategie di investimento sottostanti del fondo, anziché fungere da semplici strumenti di marketing. In questo modo l’ESMA intende tutelare gli interessi degli investitori, promuovendo una comunicazione chiara, corretta e non fuorviante nella documentazione e nel materiale promozionale dei fondi.

Applicabilità e ambito

Gli orientamenti si applicano alle società di gestione di OICVM, ai gestori di FIA e ad altri veicoli di investimento come EuVECA (fondi europei per il venture capital), EuSEF (fondi europei per l’imprenditoria sociale), ELTIF (fondi di investimento europei a lungo termine) e fondi comuni monetari (MMF). In particolare, gli orientamenti riguardano l’obbligo, previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE e dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, di agire con correttezza e di garantire che le comunicazioni di marketing non siano fuorvianti.

Gli orientamenti si applicano a partire da tre mesi dalla loro pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell’UE. I fondi di nuova costituzione devono conformarsi immediatamente dalla data di applicazione, mentre ai fondi esistenti è concesso un periodo transitorio di sei mesi per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Disposizioni principali

1. Soglie per i termini ESG e relativi alla sostenibilità

I nomi dei fondi che contengono termini come “ESG”, “sostenibilità”, “transizione” o “impatto” devono rispettare specifiche soglie di investimento. Ad esempio, i fondi che utilizzano termini ESG o relativi alla sostenibilità devono garantire che almeno l’80% degli investimenti del fondo sia destinato a obiettivi ambientali o sociali, come indicato negli elementi vincolanti della strategia di investimento del fondo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione. Tali fondi devono inoltre escludere gli investimenti in determinati comparti o settori, compresi quelli legati all’estrazione di combustibili fossili, come specificato all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione.

2. Un percorso chiaro verso obiettivi misurabili

I fondi che utilizzano termini come “transizione” o “impatto” devono dimostrare che i propri investimenti sono allineati a obiettivi sociali o ambientali chiari e misurabili. Ciò è essenziale per evitare che questi termini vengano usati con leggerezza e per garantire che riflettano un impegno verso risultati concreti in materia di sostenibilità e governance. L’ESMA sottolinea la necessità che i gestori forniscano agli investitori risultati misurabili, a garanzia del fatto che gli obiettivi dichiarati siano effettivamente perseguiti.

3. Vigilanza continua

Gli orientamenti attribuiscono grande importanza alla conformità nel continuo. Le autorità competenti sono chiamate a vigilare sui fondi lungo l’intero ciclo di vita, verificando il rispetto costante delle soglie e delle esclusioni previste. Gli scostamenti temporanei da tali soglie sono ammessi se passivi e non intenzionali, ma devono essere corretti tempestivamente nel migliore interesse degli investitori.

Obblighi di comunicazione e di conformità

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. Entro due mesi dalla pubblicazione degli orientamenti in tutte le lingue ufficiali, le autorità nazionali competenti devono comunicare all’ESMA se si conformano, se intendono conformarsi o se non intendono conformarsi agli orientamenti. I partecipanti ai mercati finanziari, invece, non sono tenuti a comunicare direttamente all’ESMA la propria conformità.

Conclusioni

Questi orientamenti rappresentano un passo significativo verso una maggiore chiarezza e coerenza nell’uso dei termini ESG e relativi alla sostenibilità nei nomi dei fondi in tutta l’UE. Fissando soglie e aspettative chiare per i gestori, l’ESMA intende tutelare gli investitori e rafforzare l’integrità della finanza sostenibile. La pubblicazione delle traduzioni ufficiali agevola inoltre l’applicazione uniforme degli orientamenti in tutti gli Stati membri, favorendo un approccio armonizzato agli investimenti sostenibili.

Per ulteriori dettagli, il testo completo degli orientamenti e le traduzioni sono disponibili sul sito dell’ESMA

Related news