Bruxelles propone condizioni severe per la distruzione dell’abbigliamento invenduto nell’ambito delle nuove norme sulla sostenibilità
Con una mossa significativa per ridurre i rifiuti tessili e promuovere la circolarità nel settore della moda, la Commissione europea ha pubblicato un progetto di regolamento delegato che limiterà i casi in cui le imprese possono distruggere abbigliamento e calzature invenduti. La proposta, che discende dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), mira a contenere il crescente impatto ambientale dei rifiuti della moda, un settore in cui, secondo le stime, fino al 9% dei prodotti viene distrutto prima ancora di essere indossato.
Il regolamento, che integra il regolamento (UE) 2024/1781, stabilisce deroghe rigorose (ossia eccezioni) in presenza delle quali la distruzione dei prodotti invenduti può ancora essere consentita. Si applicherà ai prodotti tessili e alle calzature elencati nell’allegato VII dell’ESPR e dovrebbe entrare in vigore il 19 luglio 2026, fatta salva l’approvazione definitiva.
Per consultare la consultazione ufficiale e la proposta di regolamento, visita la pagina di consultazione della Commissione UE.
Un’abitudine dispendiosa sotto accusa
La pratica, da tempo criticata, con cui l’industria della moda distrugge i prodotti invenduti è sempre più sotto esame, mentre cresce la richiesta di un’economia più circolare. Secondo le stime della Commissione, la distruzione di capi nuovi e mai utilizzati contribuisce in modo significativo all’uso inefficiente delle risorse e alle emissioni di gas a effetto serra. La nuova proposta sancisce un divieto generale di tale distruzione, con eccezioni definite in modo restrittivo per prevenire abusi pur tenendo conto di alcune esigenze pratiche.
Quando è ancora consentita la distruzione?
Secondo il progetto, la distruzione può avvenire solo in 12 circostanze specifiche, tra cui:
- Rischi per la salute e la sicurezza (ad esempio prodotti contaminati o pericolosi ai sensi della normativa UE sulla sicurezza dei prodotti);
- Prodotti danneggiati o non funzionanti che non possono essere riparati a costi ragionevoli;
- Violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, come prodotti contraffatti o accordi di licenza scaduti;
- Tentativi di donazione falliti, quando i prodotti sono stati offerti ad almeno due enti dell’economia sociale per otto settimane senza essere ritirati;
- Inidoneità al riutilizzo o alla rifabbricazione per ragioni di sensibilità etica, come marchi offensivi o modifiche irreparabili.
Ogni caso deve essere documentato in modo completo e le imprese devono conservare la documentazione per 10 anni per consentire la vigilanza delle autorità. Devono inoltre fornire agli operatori del trattamento dei rifiuti dichiarazioni chiare sulla deroga applicabile, per garantire la trasparenza lungo tutto il processo di smaltimento.
Un difficile equilibrio
Mentre il regolamento di base vieta del tutto la distruzione, l’atto delegato ha lo scopo di rendere le regole proporzionate e applicabili. Secondo la relazione illustrativa della Commissione, il quadro garantisce che le imprese “non siano gravate in modo eccessivo quando la distruzione è necessaria e giustificata”, ma rafforza comunque la sostenibilità come approccio predefinito.
Aspetto cruciale, l’articolo 23 dell’ESPR obbliga già le imprese ad adottare tutte le misure ragionevoli per evitare in primo luogo la necessità di distruggere i prodotti, attraverso una migliore gestione delle scorte, il riutilizzo o meccanismi di donazione.
Reazioni dei portatori di interesse e impatto
Nel 2024 la Commissione ha svolto uno studio di supporto approfondito e un’ampia consultazione dei portatori di interesse, raccogliendo contributi da associazioni di categoria, ONG e autorità nazionali. Sebbene la maggior parte dei partecipanti abbia sostenuto l’impostazione generale del regolamento, diversi hanno espresso dubbi sull’attuazione pratica, in particolare riguardo a:
- Criteri di convenienza economica, che secondo alcuni potrebbero incentivare la distruzione degli articoli di scarso valore;
- Standard volontari usati come giustificazione per la distruzione, che secondo i critici potrebbero creare scappatoie;
- Protocolli di donazione, con richieste di rendere gli obblighi di donazione più stringenti oppure più flessibili.
In risposta, la Commissione ha modificato il progetto, tra l’altro limitando le deroghe basate su standard volontari a quelle relative alla sicurezza chimica ed estendendo il periodo per la donazione a otto settimane.
Coerenza giuridica e applicazione
Il regolamento è coerente con gli altri pilastri legislativi dell’UE, tra cui la direttiva quadro sui rifiuti, il regolamento REACH e il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. Le imprese dovranno integrare i requisiti nei propri sistemi esistenti di garanzia della qualità e di conformità, riducendo al minimo gli oneri amministrativi aggiuntivi.
In particolare, le imprese che si avvalgono delle deroghe dovranno dimostrare di aver svolto una due diligence, tramite rapporti di prova, audit interni o valutazioni della qualità, per provare che la distruzione è stata l’ultima risorsa.
Il regolamento delegato è aperto ai commenti e dovrebbe essere adottato in forma definitiva entro la fine del 2025. Dalla metà del 2026, le imprese che operano sul mercato UE dovranno confrontarsi con un quadro normativo più stringente sulle decisioni di fine vita dei prodotti, in particolare nei settori del fast fashion e delle calzature.
Per i marchi di moda che in passato hanno fatto ricorso alla distruzione come soluzione logistica o come strumento di tutela del marchio, il messaggio è chiaro: le scorte invendute non possono più essere nascoste sotto il tappeto.
Per maggiori dettagli e la documentazione completa, consulta il progetto di regolamento ufficiale e la sintesi dei commenti dei portatori di interesse sul portale della Commissione europea qui.



