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La Commissione europea propone un formato unico per i piani nazionali di ripristino della natura

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Mappa dell'Europa con gli ecosistemi interessati dal regolamento UE sul ripristino della natura

Nel gennaio 2025 la Commissione europea ha pubblicato un progetto di regolamento di esecuzione che definisce il formato uniforme che gli Stati membri dovranno utilizzare per presentare i piani nazionali di ripristino (PNR) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura. La proposta, sviluppata con il supporto dell’Agenzia europea dell’ambiente, fornisce una struttura standardizzata per pianificare, rendicontare e valutare le misure di ripristino ecologico fino al 2050.

Il formato è concepito per rispettare i requisiti del regolamento, in particolare gli articoli da 4 a 13, che fissano obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti per gli ecosistemi terrestri, d’acqua dolce, marini e urbani. Secondo il progetto, gli Stati membri devono presentare i primi piani di ripristino entro il 1° settembre 2026. I piani devono indicare le misure di ripristino, le tempistiche, i dati territoriali e le procedure di monitoraggio.

Il documento suddivide il quadro di rendicontazione in più parti. La parte A riguarda gli aspetti trasversali, come il processo di pianificazione, il coinvolgimento dei portatori di interesse e il contributo complessivo agli obiettivi ambientali dell’UE. La parte B si concentra sugli obblighi specifici di ciascun articolo e chiede agli Stati membri di rendicontare gli obiettivi per i singoli ecosistemi, comprese le valutazioni dello stato degli habitat, la superficie da ripristinare e gli indicatori di avanzamento. La parte C descrive nel dettaglio le misure di ripristino, collegando ogni intervento agli obiettivi corrispondenti.

Circa il 10% dei campi è destinato a essere precompilato con set di dati UE già esistenti, tra cui quelli derivanti dalle direttive Habitat e Uccelli, dalla direttiva quadro sulle acque e dai dati satellitari Copernicus. L’obiettivo è ridurre al minimo le duplicazioni e gli oneri amministrativi. Circa il 46% dei campi è facoltativo e consente ai Paesi di fornire informazioni di contesto, come le caratteristiche socioeconomiche regionali o le difficoltà di attuazione.

Il modello comprende anche sezioni sulla partecipazione del pubblico, sulla pianificazione finanziaria e sull’integrazione delle politiche. Gli Stati membri devono indicare i costi previsti, individuare le fonti di finanziamento (pubbliche e private) e descrivere i possibili impatti socioeconomici dei loro piani di ripristino. Sono previsti inoltre campi per segnalare le sovvenzioni che possono compromettere gli obiettivi di ripristino, come i sussidi agricoli o energetici dannosi per l’ambiente.

Il formato proposto dalla Commissione prevede meccanismi per monitorare nel tempo i risultati del ripristino, tra cui dati di riferimento, requisiti di mappatura territoriale e procedure per il monitoraggio dello stato degli ecosistemi. Il regolamento richiede una rendicontazione continua sull’efficacia delle misure di ripristino e contiene disposizioni per garantire la manutenzione a lungo termine delle aree ripristinate.

Per il periodo successivo al 2032 la pianificazione potrà adottare un approccio di sintesi più strategico, in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento. Gli Stati membri potranno così riassumere i risultati attesi e le tendenze di lungo periodo, rinviando le azioni di ripristino specifiche alle future revisioni dei piani. Il progetto di formato ne tiene conto prevedendo campi facoltativi per gli obiettivi al 2040 e al 2050.

La presentazione dei piani avverrà interamente in formato digitale. Il formato è progettato per integrarsi con i sistemi a livello UE, come la piattaforma Reportnet dell’AEA, semplificando la condivisione dei dati e agevolando la valutazione centralizzata prevista dagli articoli 17 e 19 del regolamento.

Il progetto di regolamento è attualmente all’esame del comitato per il regolamento sul ripristino della natura. Una volta adottato, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE.

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