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Il VSME e il percorso delle PMI

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Postazione di lavoro moderna con una dashboard ESG digitale e documenti stampati sullo standard di rendicontazione VSME e sulla direttiva (UE) 2026/470, che illustra il tetto normativo nella catena del valore e le informative semplificate per le PMI.

Il Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) è stato pubblicato dall’EFRAG il 17 dicembre 2024 e raccomandato dalla Commissione europea il 30 luglio 2025. Con la Direttiva (UE) 2026/470 ha acquisito una seconda funzione: è il tetto normativo alle informazioni di sostenibilità che le imprese soggette alla CSRD possono chiedere ai partner della catena del valore con meno di 1.000 dipendenti.[1]

Nota · Il futuro atto delegato sul VSME, atteso per giugno 2026, conferirà allo standard uno status giuridico formale. La Raccomandazione della Commissione del 30 luglio 2025 fornisce già la base politica per l’adozione.

In sintesi

Il VSME svolge due funzioni. Informativa volontaria: le PMI e le altre imprese non quotate possono usare il VSME per comunicare le proprie performance di sostenibilità a finanziatori, clienti e investitori in un formato strutturato e comparabile. Tetto normativo: con l’Omnibus I, le imprese soggette alla CSRD non possono chiedere alle “imprese protette” (quelle con meno di 1.000 dipendenti) informazioni di sostenibilità oltre quanto previsto dal VSME. Il tetto riguarda solo le richieste legate alla rendicontazione CSRD; gli altri scambi di informazioni commerciali non sono interessati. Le clausole contrattuali che violano il tetto possono essere nulle.[2]

Strumento interattivo · Verifica delle richieste VSME
Incolla la richiesta di un cliente e verificala rispetto al tetto
Analisi indicativa basata sulla copertura dei moduli VSME. Il risultato ha valore informativo e non costituisce un parere legale.

1. Che cos’è il VSME

Il VSME è un unico standard volontario articolato in due moduli. Il modulo Base è l’insieme di informative di primo livello, pensato per essere sostenibile anche per una PMI con limitata capacità di rendicontazione. Il modulo Completo aggiunge ulteriori informative utili alle imprese sottoposte a un esame più attento da parte degli stakeholder, di solito PMI più grandi o imprese che lavorano con finanziatori vigilati o grandi clienti della catena del valore.

Lo standard è stato sviluppato dall’EFRAG su mandato della Commissione europea, sulla base di test sul campo e di una consultazione pubblica che ha raccolto oltre 200 risposte. La versione definitiva è stata pubblicata il 17 dicembre 2024. La Raccomandazione della Commissione è arrivata il 30 luglio 2025, incoraggiandone l’adozione e confermando il VSME come quadro ponte per le PMI non quotate.[1]

Struttura del VSME

Due moduli, su più livelli, per un’informativa proporzionata

Modulo 1 · Base

Informative di primo livello

Informazioni generali, metriche ambientali di base (energia, gas serra, acqua, rifiuti, inquinamento), metriche sociali di base (forza lavoro, salute e sicurezza) e informative di base sulla governance. Pensato per chi rendiconta per la prima volta e per le PMI con meno risorse.

Modulo 2 · Completo

Integrazione mirata

Strategia e modello di business, informazioni sulla transizione climatica, lavoratori della catena del valore e diritti umani, ulteriori informative sulla governance. Usato dalle PMI più grandi o da quelle sottoposte a un esame più attento degli stakeholder, comprese le richieste ai fornitori da parte di clienti soggetti alla CSRD.

2. Il problema dell’effetto a cascata che il VSME risolve

Prima dell’Omnibus I, le grandi imprese soggette alla CSRD chiedevano abitualmente ai fornitori PMI di compilare lunghi questionari ESG. Alcuni arrivavano a diverse centinaia di domande. La giustificazione era sempre la stessa: “ci serve per la nostra rendicontazione CSRD”. Il risultato era un onere di rendicontazione considerevole per imprese ben al di fuori dell’ambito diretto della CSRD, con ogni cliente che poneva domande diverse in formati diversi.

La Direttiva (UE) 2026/470 affronta il problema in modo diretto. La disposizione sull’effetto a cascata stabilisce che le imprese soggette all’obbligo non possono chiedere alle “imprese protette” di comunicare informazioni di sostenibilità oltre quanto previsto dal VSME, quando la richiesta riguarda la rendicontazione CSRD. Direttiva (UE) 2026/470, tetto sulla catena del valore

Per “impresa protetta” si intende qualsiasi impresa con meno di 1.000 dipendenti in media. Rientrano quindi le PMI e le imprese di medie dimensioni che restano sotto la nuova soglia CSRD di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato. Il tetto è simmetrico: le tutela sia che si tratti di PMI in senso tradizionale, sia di imprese semplicemente al di fuori dell’ambito obbligatorio della CSRD.

Il tetto si applica solo alle richieste legate alla rendicontazione CSRD

Altre finalità (regolamento UE sulla deforestazione, regolamento UE sul lavoro forzato, gestione interna dei rischi, due diligence sui clienti) restano fuori dal tetto. Un fornitore può ancora ricevere richieste per questi scopi; la tutela riguarda nello specifico le richieste di informazioni motivate dalla CSRD.

3. Come funziona il tetto nella pratica

Contano tre disposizioni complementari:

  • Affidamento sull’autodichiarazione. Le imprese che rendicontano possono basarsi su un’autodichiarazione dei partner della catena del valore attestante l’appartenenza alla categoria protetta, salvo che la dichiarazione sia manifestamente errata. Le PMI non devono fornire dati sull’organico sottoposti a revisione per far valere il proprio status.
  • Transizione di tre anni. Nei primi tre anni di rendicontazione CSRD, le imprese che non riescono a ottenere tutte le informazioni richieste dalla propria catena del valore possono spiegarne i motivi, documentare gli sforzi compiuti e descrivere i piani per ottenerle. Dopo tre anni sono richiesti la raccolta diretta o stime documentate.
  • Clausole nulle. Le clausole contrattuali che violano il tetto possono essere considerate invalide. È la più incisiva delle tre: offre all’impresa protetta una base giuridica diretta per rifiutare una richiesta di informazioni imposta per contratto ma contraria al tetto.

In pratica, i fornitori PMI possono ora rispondere a un questionario ESG eccessivo in modo misurato: forniscono le informazioni allineate al VSME e spiegano (con cortesia) che le altre domande esulano da ciò che il cliente ha diritto di chiedere ai fini della rendicontazione CSRD.

4. VSME volontario: anticipare le richieste dei clienti

Per le PMI che prevedono una pressione costante da parte dei clienti più grandi, soprattutto in settori come alimentare, automotive, moda ed energia, dove l’attenzione ESG sulla filiera è strutturale, un’informativa VSME volontaria anticipa la domanda.

L’approccio è semplice: pubblicare una dichiarazione di sostenibilità allineata al VSME (per la maggior parte delle PMI basta il modulo Base; il modulo Completo è indicato per le imprese più grandi o più esposte) e indirizzare lì le richieste dei clienti. Si passa così da tanti clienti che pongono domande diverse a un’unica informativa pubblicata che soddisfa tutte le richieste ragionevoli nell’ambito del VSME.

I vantaggi si sommano. La comunicazione con gli stakeholder diventa un unico compito invece di decine. I finanziatori usano sempre più spesso dati allineati al VSME per definire il prezzo della finanza legata alla sostenibilità. Gli assicuratori, sempre più chiamati a valutare l’esposizione climatica dei portafogli, riconoscono la struttura del VSME. L’investimento nell’informativa genera ritorni nel tempo.

5. Il confine tra volontario e obbligatorio

Per le PMI il VSME resta volontario. La Raccomandazione della Commissione del 30 luglio 2025 ne incoraggia l’adozione, senza imporla. La tutela contro l’effetto a cascata opera indipendentemente dal fatto che la PMI abbia pubblicato un’informativa VSME volontaria: conta il perimetro della richiesta, non l’esistenza di un’informativa pubblicata.

Detto questo, per una PMI sottoposta a crescenti pressioni ESG da parte dei clienti, la strada più semplice è l’informativa VSME volontaria. Dimostra un impegno in buona fede nella rendicontazione di sostenibilità, soddisfa la maggior parte delle richieste ragionevoli con un solo documento e prepara l’impresa ai contesti di finanziamento, assicurazione e approvvigionamento in cui l’allineamento al VSME è sempre più atteso. Raccomandazione della Commissione, 30 luglio 2025

6. Il futuro atto delegato

Ai sensi della Direttiva (UE) 2026/470, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato sul VSME nel giugno 2026, conferendo allo standard uno status giuridico formale come quadro di rendicontazione proporzionato per le imprese non soggette alla CSRD. L’atto delegato dovrebbe definire in modo più formale il rapporto tra il VSME e il tetto sull’effetto a cascata, eliminando le ambiguità residue su ambito di applicazione ed enforcement.[3]

Per le imprese che preparano oggi un’informativa volontaria, la Raccomandazione della Commissione offre una base politica sufficiente. Non è necessario attendere l’atto delegato: le informative VSME volontarie già pubblicate resteranno conformi anche nel futuro quadro giuridico.

Domande frequenti

Fonti

  1. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME), standard definitivo, 17 dicembre 2024.
  2. Commissione europea, Raccomandazione della Commissione sul Voluntary Sustainability Reporting Standard, 30 luglio 2025.
  3. Direttiva (UE) 2026/470, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 26 febbraio 2026, disposizioni sul tetto sulla catena del valore e sulle imprese protette.

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