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Contributi di vigilanza sui rating ESG nell’UE: analisi tecnica del progetto di regolamento delegato

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Quadro normativo ESG dell'UE illustrato con grafici di sostenibilità, documenti finanziari e strumenti di analisi di vigilanza

Introduzione: perché oggi conta la vigilanza sui rating ESG

I rating ambientali, sociali e di governance (ESG) sono diventati una componente strutturale dei mercati dei capitali dell’UE. Influenzano le decisioni di investimento, la costruzione dei portafogli, le informative sulla sostenibilità e la gestione dei rischi in tutto il sistema finanziario. Con la crescita della loro rilevanza di mercato è aumentata anche la preoccupazione delle autorità per l’opacità delle metodologie, i conflitti di interesse e la disomogeneità delle prassi di vigilanza.

Per rispondere a queste criticità, l’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e l’integrità delle attività di rating ESG. Il Regolamento istituisce un quadro di vigilanza armonizzato affidato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Corollario necessario di questo quadro è un sistema di contributi chiaro, prevedibile e proporzionato, che finanzi i compiti di vigilanza dell’ESMA.

La Commissione europea ha ora pubblicato un progetto di regolamento delegato che specifica come saranno calcolati e riscossi i contributi di vigilanza, autorizzazione, riconoscimento e registrazione a carico dei fornitori di rating ESG. Questo articolo offre una spiegazione tecnica e strutturata del progetto di atto e delle sue implicazioni per i fornitori di rating ESG che operano nel mercato dell’UE o vi accedono.

Base giuridica e contesto normativo

Il progetto di regolamento delegato integra l’articolo 42 del Regolamento (UE) 2024/3005, secondo cui l’ESMA deve applicare contributi che coprano integralmente i costi della vigilanza, tali contributi devono essere proporzionati alle dimensioni e al perimetro regolamentare del fornitore di rating ESG e le autorità nazionali competenti devono essere rimborsate quando assistono l’ESMA o svolgono compiti delegati.

Il progetto di atto rende operativi questi principi definendo le tipologie di contributi, i relativi importi, i tempi e le modalità di pagamento e la metodologia di ripartizione, in particolare il ricorso a calcoli basati sul fatturato. È importante sottolineare che il regolamento delegato non amplia i poteri di vigilanza dell’ESMA. Il suo ruolo è finanziario e procedurale: garantire che il quadro di vigilanza sia sostenibile, certo sul piano giuridico e coerente con gli altri regimi di vigilanza dell’UE.

Ambito di applicazione

Il sistema dei contributi si applica a tutti i fornitori di rating ESG che rientrano nell’ambito del Regolamento (UE) 2024/3005. Vi rientrano i fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione che chiedono l’autorizzazione, i fornitori di paesi terzi che operano nell’UE tramite equivalenza, riconoscimento o registrazione, e i fornitori di rating ESG di piccole dimensioni o micro che beneficiano del regime temporaneo semplificato introdotto dall’articolo 5 del Regolamento.

Ogni categoria di fornitore è soggetta a una struttura di contributi differenziata, che riflette l’intensità e la complessità dei compiti di vigilanza richiesti.

Fornitori di rating ESG: quadro dei contributi

UE Fornitori stabiliti nell’UE Contributo di autorizzazione Pagamento una tantum €30,000 – €40,000 + Contributo annuale di vigilanza Basato sul fatturato Ripartizione proporzionale 🌍 Fornitori di paesi terzi Registrazione/Riconoscimento Pagamento una tantum 10.000 € o 40.000 € + Contributo annuale di vigilanza Fisso 6.000 € (equivalenza) o basato sul fatturato S/M Fornitori piccoli e micro Contributo di registrazione Importo ridotto €5,000 + Contributo annuale di vigilanza Tetto del 2% del fatturato Micro: esenzione totale

Tutti i contributi sono soggetti alle disposizioni del progetto di regolamento delegato che integra il Regolamento (UE) 2024/3005

Fornitori di rating ESG: quadro dei contributi

UE Fornitori stabiliti nell’UE Contributo di autorizzazione Una tantum · 30.000–40.000 € + Contributo annuale di vigilanza Ripartizione basata sul fatturato 🌍 Fornitori di paesi terzi Registrazione / Riconoscimento Una tantum · 10.000 € o 40.000 € + Contributo annuale di vigilanza 6.000 € fissi o basato sul fatturato S/M Fornitori piccoli e micro Contributo di registrazione Ridotto · 5.000 € + Contributo annuale di vigilanza Tetto del 2% · Micro esenti

Tutti i contributi sono soggetti alle disposizioni del progetto di regolamento delegato che integra il Regolamento (UE) 2024/3005

Principio cardine: recupero integrale dei costi da parte dell’ESMA

Un elemento centrale del progetto di regolamento delegato è il principio del recupero integrale dei costi. I contributi a carico dei fornitori di rating ESG sono destinati a coprire i costi diretti di vigilanza dell’ESMA, una quota adeguata dei suoi costi generali fissi e variabili e il rimborso alle autorità nazionali competenti per i compiti delegati o l’assistenza prestata.

L’impostazione è in linea con la prassi consolidata dell’UE in altri ambiti di vigilanza, come le agenzie di rating del credito e le infrastrutture di mercato, e fa sì che la vigilanza ESG sia finanziata dal settore vigilato anziché dal bilancio generale dell’UE.

Il fatturato come base per la ripartizione dei contributi

I contributi annuali di vigilanza sono calcolati in base al concetto di «fatturato applicabile», che corrisponde ai ricavi generati dalle attività di rating ESG risultanti dai bilanci sottoposti a revisione. Per garantire l’affidabilità dei dati e la coerenza con il ciclo di bilancio dell’ESMA, l’esercizio di riferimento è fissato a due anni prima di quello in cui i contributi sono riscossi.

Se un fornitore non ha operato per l’intero esercizio di riferimento, l’ESMA può estrapolarne i ricavi. Se i bilanci sottoposti a revisione di quell’esercizio non sono disponibili, possono essere utilizzati bilanci revisionati più recenti. I ricavi espressi in valute diverse dall’euro devono essere convertiti ai tassi di cambio di riferimento della Banca centrale europea.

Contributi annuali di vigilanza

I contributi annuali di vigilanza si applicano ai fornitori di rating ESG autorizzati e registrati stabiliti nell’Unione, nonché ai fornitori riconosciuti stabiliti al di fuori dell’Unione. Sono calcolati in modo proporzionale, in base al rapporto tra il fatturato applicabile del fornitore e il fatturato complessivo di tutti i soggetti vigilati.

Per i fornitori di rating ESG di paesi terzi che operano nell’Unione in regime di equivalenza, il progetto di regolamento introduce un contributo annuale di vigilanza fisso di 6.000 euro, che riflette l’onere di vigilanza relativamente più contenuto legato all’accesso basato sull’equivalenza.

I contributi annuali di vigilanza si versano in un’unica rata entro la fine di marzo dell’anno di riferimento e non sono rimborsabili. Nell’anno della prima autorizzazione, del riconoscimento o della registrazione, il contributo è calcolato pro rata temporis, salvo che la relativa decisione intervenga a dicembre.

Contributi di autorizzazione per i fornitori stabiliti nell’UE

I fornitori di rating ESG stabiliti nell’UE che chiedono l’autorizzazione devono versare un contributo di autorizzazione una tantum. Il contributo standard è fissato a 40.000 euro. I fornitori di piccole dimensioni che escono dal regime temporaneo sono soggetti a un contributo di autorizzazione ridotto di 30.000 euro.

Si applicano contributi aggiuntivi quando la domanda presenta una maggiore complessità. I fornitori che intendono avallare rating ESG o ricorrere a esternalizzazioni devono versare 5.000 euro aggiuntivi per ciascuna richiesta. Queste maggiorazioni riflettono la valutazione di vigilanza supplementare necessaria per tali assetti organizzativi.

I contributi di autorizzazione si versano entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito dell’ESMA e non sono rimborsati in caso di ritiro della domanda.

Contributi di registrazione e riconoscimento per i fornitori di paesi terzi

Il progetto di regolamento delegato distingue chiaramente, per i fornitori di rating ESG di paesi terzi, tra registrazione basata sull’equivalenza e riconoscimento. I fornitori che presentano domanda in regime di equivalenza versano un contributo di registrazione fisso di 10.000 euro. L’importo più basso riflette il fatto che l’equivalenza si fonda in larga misura sui quadri di vigilanza del paese terzo.

Il riconoscimento, invece, comporta una valutazione di vigilanza di profondità paragonabile all’autorizzazione UE. Di conseguenza, il contributo di riconoscimento è fissato a 40.000 euro. I contributi di riconoscimento si versano al momento della domanda e non sono rimborsabili se la domanda viene ritirata prima che l’ESMA adotti una decisione.

Contributi per i fornitori di rating ESG piccoli e micro

Il progetto di atto attribuisce grande importanza alla proporzionalità per gli operatori di minori dimensioni. I fornitori di rating ESG di piccole dimensioni che beneficiano del regime temporaneo dell’articolo 5 versano un contributo di registrazione fisso di 5.000 euro. Durante il regime temporaneo, i loro contributi annuali di vigilanza sono limitati al 2% del fatturato applicabile.

I micro fornitori di rating ESG, come definiti dalla Direttiva 2013/34/UE, sono totalmente esenti dai contributi annuali di vigilanza per tutta la durata del regime temporaneo. Queste misure mirano a non scoraggiare l’ingresso nel mercato e a sostenere l’innovazione nell’analisi ESG.

Competenza esclusiva dell’ESMA nella riscossione dei contributi

Il regolamento delegato chiarisce che solo l’ESMA può applicare contributi ai fornitori di rating ESG. Alle autorità nazionali competenti è vietato riscuotere contributi direttamente, anche quando svolgono compiti delegati dall’ESMA.

Quando le autorità nazionali sostengono costi per compiti delegati o per l’assistenza prestata all’ESMA, vengono rimborsate esclusivamente sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Ciò garantisce la neutralità ed evita sia profitti sia perdite a livello nazionale.

Principi chiave del sistema dei contributi di vigilanza sui rating ESG

€ Recupero integrale dei costi Fees fully cover ESMA's direct di vigilanza dell’ESMA, i costi generali e il rimborso alle autorità nazionali competenti ⚖ Competenza esclusiva Solo l’ESMA può applicare contributi ai fornitori di rating ESG; le autorità nazionali sono rimborsate sulla base dei costi effettivi (né profitti né perdite) 📊 Ripartizione basata sul fatturato Contributi annuali proporzionali al provider's applicable turnover (ricavi da attività di rating ESG) rispetto al mercato complessivo ⚖️ Proporzionalità Contributi ridotti ed esenzioni per i fornitori piccoli e micro per favorire l’ingresso nel mercato e l’innovazione nell’analisi ESG

Base giuridica: articolo 42, Regolamento (UE) 2024/3005 • Entrata in vigore: 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE

Principi chiave del sistema dei contributi di vigilanza sui rating ESG

€ Recupero integrale dei costi Fees fully cover ESMA's direct di vigilanza dell’ESMA, i costi generali e il rimborso alle autorità nazionali competenti ⚖ Competenza esclusiva Solo l’ESMA può applicare contributi ai fornitori di rating ESG; le autorità nazionali sono rimborsate sulla base dei costi effettivi (né profitti né perdite) 📊 Ripartizione basata sul fatturato Contributi annuali proporzionali al provider's applicable turnover (ricavi da attività di rating ESG) rispetto al mercato complessivo ⚖️ Proporzionalità Contributi ridotti ed esenzioni per i fornitori piccoli e micro per favorire l’ingresso nel mercato e l’innovazione nell’analisi ESG

Base giuridica: articolo 42, Regolamento (UE) 2024/3005 • Entrata in vigore: 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE

Entrata in vigore e natura giuridica

Una volta adottato, il regolamento delegato entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fino all’adozione, il documento resta un progetto e non rappresenta la posizione definitiva o vincolante della Commissione europea.

Scarica il progetto di regolamento delegato

Il testo completo del progetto di regolamento delegato della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2024/3005 per quanto riguarda i contributi applicati dall’ESMA ai fornitori di rating ESG può essere scaricato qui:

Progetto di regolamento delegato (UE): contributi applicati dall’ESMA ai fornitori di rating ESG (PDF)

Per il contesto e la consultazione, si veda la pagina dell’iniziativa della Commissione europea: Commissione europea, Have your say.

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