L’atto delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 propone un taglio del 61% dei datapoint obbligatori, un quadro di rilevanza riprogettato e l’adozione anticipata volontaria dall’esercizio 2026. Gli stakeholder possono rispondere entro il 3 giugno 2026.
Il 6 maggio 2026 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica di un mese sulla bozza di atto delegato che sostituirà gli attuali European Sustainability Reporting Standards (ESRS). L’iniziativa, intitolata formalmente Revised European sustainability reporting standards , dà attuazione al mandato di semplificazione fissato dalla direttiva Omnibus I (UE) 2026/470, entrata in vigore il 18 marzo 2026, che imponeva alla Commissione di adottare standard modificati entro sei mesi.
I nuovi standard si applicheranno dall’esercizio 2027. Le imprese che già rendicontano secondo gli ESRS attuali potranno scegliere di applicare il quadro semplificato su base volontaria per l’esercizio 2026.
I numeri chiave in sintesi
Riduzione dei datapoint obbligatori
Riduzione dei datapoint complessivi (obbligatori + volontari)
Riduzione stimata dei costi di rendicontazione per impresa
Secondo l’analisi costi-benefici dell’EFRAG, il risparmio cumulato per tutte le imprese rientranti nell’ambito è stimato in circa 4,7 miliardi di EUR nel periodo 2027–2031, compresi gli effetti sulla catena del valore. Il tasso di risparmio parte dal 28% nel 2027, sale al 38% nel 2028 e si stabilizza tra il 33% e il 36% dal 2029 in poi.
Timeline normativa
Il percorso dall’accordo politico sull’Omnibus I a standard pienamente applicabili dura circa 18 mesi. Ecco come si è svolto finora e cosa resta da fare.
Accordo politico sull’Omnibus I raggiunto tra Consiglio e Parlamento
L’EFRAG trasmette alla Commissione il parere tecnico sugli ESRS rivisti
Entra in vigore la direttiva Omnibus I (UE) 2026/470
La Commissione pubblica la bozza di atto delegato per il feedback pubblico (portale Have Your Say)
Chiusura del periodo di feedback
La Commissione adotta l’atto delegato; esame di Parlamento e Consiglio (2+2 mesi)
Gli ESRS rivisti si applicano agli esercizi che iniziano a partire da questa data
Gli Stati membri devono recepire nel diritto nazionale le disposizioni dell’Omnibus I che modificano la CSRD entro il 19 marzo 2027. Le imprese devono quindi aspettarsi che gli ESRS rivisti e la direttiva recepita entrino in vigore a breve distanza l’uno dall’altra.
Cosa cambia con l’atto delegato
La bozza sostituisce l’allegato I (gli standard veri e propri) e l’allegato II (il glossario) del regolamento delegato (UE) 2023/2772. La Commissione è partita dal parere tecnico dell’EFRAG, ma ha introdotto modifiche mirate in 13 ambiti per semplificare ulteriormente l’applicazione senza compromettere gli obiettivi della CSRD. Le schede seguenti riassumono i cambiamenti più importanti.
Risparmi di costo previsti nel periodo 2027–2031
L’analisi costi-benefici dell’EFRAG prevede riduzioni di costo significative per le imprese rientranti nell’ambito, una volta che il quadro rivisto sarà pienamente operativo. Il grafico seguente mostra il tasso di risparmio annuo rispetto ai costi di rendicontazione di partenza.
Questi risparmi stimati si basano sugli standard proposti dall’EFRAG e potrebbero variare con l’atto delegato definitivo della Commissione. Considerando gli effetti sulla catena del valore, il risparmio cumulato sale da 3,7 miliardi di EUR a circa 4,7 miliardi di EUR nel quinquennio, pari a circa il 44% dei costi di partenza.
Standard volontario per le imprese più piccole
Insieme agli ESRS rivisti, la Commissione ha pubblicato una bozza di atto delegato separata che istituisce uno standard di rendicontazione volontario per le imprese non soggette agli obblighi della CSRD. Lo standard introduce un “limite sulla catena del valore” (value chain cap): le imprese che rendicontano secondo la CSRD non possono chiedere ai partner della catena del valore con un massimo di 1.000 dipendenti informazioni che vanno oltre il perimetro dello standard volontario.
La bozza si basa sul Voluntary SME Standard (VSME) 2024 dell’EFRAG, che la Commissione ha fatto proprio con una raccomandazione nel 2025. Il meccanismo serve a proteggere i fornitori più piccoli, in particolare quelli dei mercati emergenti, da richieste di dati sproporzionate, mantenendo il flusso di informazioni di cui le imprese soggette alla CSRD hanno bisogno per le informative sulla catena del valore.
Come la Commissione ha modificato il parere tecnico dell’EFRAG
Pur seguendo in larga misura il parere tecnico dell’EFRAG trasmesso il 2 dicembre 2025, gli ESRS rivisti contengono modifiche introdotte dalla Commissione dopo le consultazioni con il Member State Expert Group on Sustainable Finance, il comitato di regolamentazione contabile e otto organismi dell’UE, tra cui ESMA, EBA, EIOPA, la BCE e l’Agenzia europea dell’ambiente.
Le differenze più significative rispetto alla bozza dell’EFRAG riguardano la formulazione delle disposizioni sulla rilevanza. Dove l’EFRAG usava un linguaggio permissivo (“non è tenuta a rendicontare”), la Commissione ha adottato una formulazione prescrittiva (“non rendiconta”) per le informazioni non rilevanti. Il cambiamento mira a ridurre l’eccesso di rendicontazione e a evitare che i fornitori di assurance spingano involontariamente le imprese a comunicare informazioni non utili ai fini decisionali.
Gli stakeholder possono rispondere alla consultazione pubblica tramite il portale Have Your Saydella Commissione europea. La Commissione adotterà l’atto delegato il prima possibile dopo la chiusura del periodo di feedback.
Cosa significa per le imprese che rendicontano
Le imprese che stanno preparando le loro prime dichiarazioni di sostenibilità secondo gli ESRS originali si trovano davanti a una scelta strategica. Le imprese della prima ondata (enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti) operano per gli esercizi 2025 e 2026 nel regime transitorio del “quick fix” (regolamento delegato (UE) 2025/1416), che consente di omettere alcuni datapoint degli ESRS E4, S2, S3 e S4.
Una volta pubblicato l’atto delegato rivisto nella Gazzetta ufficiale, queste imprese potranno scegliere di applicare gli standard semplificati per l’esercizio 2026 al posto degli ESRS originali. Per le imprese della seconda ondata, che rientrano nell’ambito della CSRD rivista dall’esercizio 2027, gli ESRS semplificati saranno l’unico quadro applicabile.
Al di là delle tempistiche, i requisiti sui dati restano. Le imprese che hanno costruito processi solidi di valutazione della doppia rilevanza e strutturato la raccolta dati sugli ESRS originali troveranno la transizione gestibile. Chi ha rinviato l’attuazione in attesa di chiarezza normativa dovrà ora accelerare.
Implicazioni per le istituzioni finanziarie
Gli ESRS rivisti rispondono a diverse preoccupazioni specifiche del settore finanziario. Le nuove disposizioni sulle attività di gestione patrimoniale eliminano il rischio che chi gestisce investimenti per conto terzi debba rendicontare informazioni non pertinenti su tali partecipazioni. L’allineamento all’ISSB sul perimetro di rendicontazione dei gas serra garantisce coerenza alle imprese che rendicontano sia secondo i quadri UE sia secondo quelli internazionali, un aspetto importante per le istituzioni con attività globali.
Per banche e gestori patrimoniali soggetti al regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, gli ESRS semplificati potrebbero incidere anche sui dati disponibili dalle società in portafoglio. La riduzione dei datapoint obbligatori potrebbe limitare le informative a livello di entità che alimentano gli indicatori SFDR a livello di prodotto, costringendo le istituzioni finanziarie a basarsi maggiormente su stime e proxy finché il quadro rivisto non sarà maturo.
In Generation Impact Globalmonitoriamo ogni revisione degli ESRS a livello di datapoint e mappiamo i cambiamenti sulle normative collegate (SFDR, Tassonomia UE e CSDDD), così che i sistemi di rendicontazione riflettano i requisiti in vigore senza riconciliazioni manuali.
Domande frequenti
Quando entreranno in vigore gli ESRS rivisti?
I nuovi standard si applicheranno agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente. Le imprese che già rendicontano secondo gli ESRS attuali potranno applicare su base volontaria il quadro rivisto per l’esercizio 2026, una volta pubblicato l’atto delegato nella Gazzetta ufficiale.
Quanti datapoint vengono eliminati?
La bozza riduce i datapoint obbligatori di oltre il 60% e i datapoint complessivi (compresi quelli volontari) di oltre il 70% rispetto agli ESRS originali adottati nel luglio 2023.
Che cos’è il limite sulla catena del valore (value chain cap)?
Lo standard volontario per le imprese più piccole fissa un limite alle richieste di dati che le imprese soggette alla CSRD possono rivolgere ai partner della catena del valore con un massimo di 1.000 dipendenti. A questi partner non possono essere chieste informazioni che vanno oltre il perimetro dello standard volontario (basato sul VSME dell’EFRAG).
Che rapporto c’è con la direttiva Omnibus I?
La direttiva Omnibus I (UE) 2026/470, entrata in vigore il 18 marzo 2026, ha ridotto il numero di imprese rientranti nella CSRD e ha incaricato la Commissione di adottare ESRS semplificati entro sei mesi. Questa bozza di atto delegato dà attuazione a tale mandato.
Le imprese possono ancora usare gli ESRS originali per l’esercizio 2026?
Sì. Le imprese della prima ondata che rendicontano sull’esercizio 2026 possono continuare ad applicare gli ESRS attuali (con le agevolazioni transitorie del quick fix) oppure adottare volontariamente gli ESRS rivisti una volta pubblicato l’atto delegato. I due regimi coesisteranno durante questo periodo transitorio.
Gli ESRS semplificati rappresentano il cambiamento più rilevante nella rendicontazione di sostenibilità dell’UE dall’adozione della CSRD nel dicembre 2022. Per una panoramica completa degli standard, consulta la nostra guida alla rendicontazione ESG.



