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La Commissione europea pubblica la bozza degli ESRS semplificati per il feedback pubblico

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Bozza degli ESRS semplificati: il contrasto tra pesanti adempimenti cartacei e gli standard di rendicontazione di sostenibilità semplificati della Commissione europea
Aggiornamento normativo · 7 maggio 2026
La Commissione europea pubblica la bozza degli ESRS semplificati per il feedback pubblico

L’atto delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 propone un taglio del 61% dei datapoint obbligatori, un quadro di rilevanza riprogettato e l’adozione anticipata volontaria dall’esercizio 2026. Gli stakeholder possono rispondere entro il 3 giugno 2026.

Il 6 maggio 2026 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica di un mese sulla bozza di atto delegato che sostituirà gli attuali European Sustainability Reporting Standards (ESRS). L’iniziativa, intitolata formalmente Revised European sustainability reporting standards , dà attuazione al mandato di semplificazione fissato dalla direttiva Omnibus I (UE) 2026/470, entrata in vigore il 18 marzo 2026, che imponeva alla Commissione di adottare standard modificati entro sei mesi.

I nuovi standard si applicheranno dall’esercizio 2027. Le imprese che già rendicontano secondo gli ESRS attuali potranno scegliere di applicare il quadro semplificato su base volontaria per l’esercizio 2026.

I numeri chiave in sintesi

>60%

Riduzione dei datapoint obbligatori

>70%

Riduzione dei datapoint complessivi (obbligatori + volontari)

>30%

Riduzione stimata dei costi di rendicontazione per impresa

Secondo l’analisi costi-benefici dell’EFRAG, il risparmio cumulato per tutte le imprese rientranti nell’ambito è stimato in circa 4,7 miliardi di EUR nel periodo 2027–2031, compresi gli effetti sulla catena del valore. Il tasso di risparmio parte dal 28% nel 2027, sale al 38% nel 2028 e si stabilizza tra il 33% e il 36% dal 2029 in poi.

Timeline normativa

Il percorso dall’accordo politico sull’Omnibus I a standard pienamente applicabili dura circa 18 mesi. Ecco come si è svolto finora e cosa resta da fare.

9 dicembre 2025

Accordo politico sull’Omnibus I raggiunto tra Consiglio e Parlamento

2 dicembre 2025

L’EFRAG trasmette alla Commissione il parere tecnico sugli ESRS rivisti

18 marzo 2026

Entra in vigore la direttiva Omnibus I (UE) 2026/470

6 maggio 2026

La Commissione pubblica la bozza di atto delegato per il feedback pubblico (portale Have Your Say)

3 giugno 2026

Chiusura del periodo di feedback

Q3 – Q4 2026

La Commissione adotta l’atto delegato; esame di Parlamento e Consiglio (2+2 mesi)

1° gennaio 2027

Gli ESRS rivisti si applicano agli esercizi che iniziano a partire da questa data

Gli Stati membri devono recepire nel diritto nazionale le disposizioni dell’Omnibus I che modificano la CSRD entro il 19 marzo 2027. Le imprese devono quindi aspettarsi che gli ESRS rivisti e la direttiva recepita entrino in vigore a breve distanza l’uno dall’altra.

Cosa cambia con l’atto delegato

La bozza sostituisce l’allegato I (gli standard veri e propri) e l’allegato II (il glossario) del regolamento delegato (UE) 2023/2772. La Commissione è partita dal parere tecnico dell’EFRAG, ma ha introdotto modifiche mirate in 13 ambiti per semplificare ulteriormente l’applicazione senza compromettere gli obiettivi della CSRD. Le schede seguenti riassumono i cambiamenti più importanti.

Le imprese non devono rendicontare informazioni non rilevanti (formulazione che sostituisce il più blando “non sono tenute a”). Un nuovo approccio “top-down” consente alle imprese di non valutare ogni singolo impatto, rischio od opportunità. Il concetto di “valutazione informata” viene definito formalmente.
La rappresentazione fedele si applica ora alla dichiarazione di sostenibilità nel suo insieme, non a ogni singolo datapoint. L’applicazione degli ESRS si considera sufficiente a garantire una rappresentazione fedele, eliminando ogni ambiguità sull’adeguatezza dello standard.
Le imprese hanno maggiore discrezionalità nel considerare i contesti geografici durante la valutazione della rilevanza. Il livello di disaggregazione usato nella valutazione non determina automaticamente quello della rendicontazione.
Nuove disposizioni derivate dall’Omnibus I consentono alle imprese di omettere informazioni che potrebbero arrecare grave pregiudizio alla loro posizione commerciale. La possibilità si estende anche agli effetti finanziari attesi.
Le imprese possono ora scegliere tra l’approccio del controllo finanziario e quello del controllo operativo per definire il perimetro di rendicontazione dei gas serra, in maggiore allineamento con gli standard ISSB/IFRS.
Le imprese che rendicontano piani di transizione con obiettivi non allineati al percorso di 1,5°C devono ora dichiararlo in modo trasparente, invece di omettere del tutto l’informativa.
Gli obblighi di informativa sono limitati alle sole microplastiche primarie. La rilevanza degli inquinanti è stabilita con una valutazione gestionale che tiene conto delle attività specifiche e del settore dell’impresa.
Modifiche tecniche alle informative sulla due diligence garantiscono maggiore coerenza con la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (UE) 2024/1760. La rendicontazione degli incidenti in materia di diritti umani riguarda ora solo i casi “comprovati”.
Le stime degli effetti finanziari possono essere aggiornate quando emergono nuove informazioni senza che ciò costituisca un “errore” di rendicontazione. Anche qui si applicano le disposizioni sull’omissione per pregiudizio commerciale.
Nuove disposizioni evitano che i gestori patrimoniali siano tenuti a rendicontare informazioni non pertinenti sugli investimenti che gestiscono, rispondendo a una preoccupazione importante sollevata dal settore finanziario.

Risparmi di costo previsti nel periodo 2027–2031

L’analisi costi-benefici dell’EFRAG prevede riduzioni di costo significative per le imprese rientranti nell’ambito, una volta che il quadro rivisto sarà pienamente operativo. Il grafico seguente mostra il tasso di risparmio annuo rispetto ai costi di rendicontazione di partenza.

Questi risparmi stimati si basano sugli standard proposti dall’EFRAG e potrebbero variare con l’atto delegato definitivo della Commissione. Considerando gli effetti sulla catena del valore, il risparmio cumulato sale da 3,7 miliardi di EUR a circa 4,7 miliardi di EUR nel quinquennio, pari a circa il 44% dei costi di partenza.

Standard volontario per le imprese più piccole

Insieme agli ESRS rivisti, la Commissione ha pubblicato una bozza di atto delegato separata che istituisce uno standard di rendicontazione volontario per le imprese non soggette agli obblighi della CSRD. Lo standard introduce un “limite sulla catena del valore” (value chain cap): le imprese che rendicontano secondo la CSRD non possono chiedere ai partner della catena del valore con un massimo di 1.000 dipendenti informazioni che vanno oltre il perimetro dello standard volontario.

La bozza si basa sul Voluntary SME Standard (VSME) 2024 dell’EFRAG, che la Commissione ha fatto proprio con una raccomandazione nel 2025. Il meccanismo serve a proteggere i fornitori più piccoli, in particolare quelli dei mercati emergenti, da richieste di dati sproporzionate, mantenendo il flusso di informazioni di cui le imprese soggette alla CSRD hanno bisogno per le informative sulla catena del valore.

Come la Commissione ha modificato il parere tecnico dell’EFRAG

Pur seguendo in larga misura il parere tecnico dell’EFRAG trasmesso il 2 dicembre 2025, gli ESRS rivisti contengono modifiche introdotte dalla Commissione dopo le consultazioni con il Member State Expert Group on Sustainable Finance, il comitato di regolamentazione contabile e otto organismi dell’UE, tra cui ESMA, EBA, EIOPA, la BCE e l’Agenzia europea dell’ambiente.

Le differenze più significative rispetto alla bozza dell’EFRAG riguardano la formulazione delle disposizioni sulla rilevanza. Dove l’EFRAG usava un linguaggio permissivo (“non è tenuta a rendicontare”), la Commissione ha adottato una formulazione prescrittiva (“non rendiconta”) per le informazioni non rilevanti. Il cambiamento mira a ridurre l’eccesso di rendicontazione e a evitare che i fornitori di assurance spingano involontariamente le imprese a comunicare informazioni non utili ai fini decisionali.

Scadenza per il feedback: 3 giugno 2026

Gli stakeholder possono rispondere alla consultazione pubblica tramite il portale Have Your Saydella Commissione europea. La Commissione adotterà l’atto delegato il prima possibile dopo la chiusura del periodo di feedback.

Cosa significa per le imprese che rendicontano

Le imprese che stanno preparando le loro prime dichiarazioni di sostenibilità secondo gli ESRS originali si trovano davanti a una scelta strategica. Le imprese della prima ondata (enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti) operano per gli esercizi 2025 e 2026 nel regime transitorio del “quick fix” (regolamento delegato (UE) 2025/1416), che consente di omettere alcuni datapoint degli ESRS E4, S2, S3 e S4.

Una volta pubblicato l’atto delegato rivisto nella Gazzetta ufficiale, queste imprese potranno scegliere di applicare gli standard semplificati per l’esercizio 2026 al posto degli ESRS originali. Per le imprese della seconda ondata, che rientrano nell’ambito della CSRD rivista dall’esercizio 2027, gli ESRS semplificati saranno l’unico quadro applicabile.

Al di là delle tempistiche, i requisiti sui dati restano. Le imprese che hanno costruito processi solidi di valutazione della doppia rilevanza e strutturato la raccolta dati sugli ESRS originali troveranno la transizione gestibile. Chi ha rinviato l’attuazione in attesa di chiarezza normativa dovrà ora accelerare.

Implicazioni per le istituzioni finanziarie

Gli ESRS rivisti rispondono a diverse preoccupazioni specifiche del settore finanziario. Le nuove disposizioni sulle attività di gestione patrimoniale eliminano il rischio che chi gestisce investimenti per conto terzi debba rendicontare informazioni non pertinenti su tali partecipazioni. L’allineamento all’ISSB sul perimetro di rendicontazione dei gas serra garantisce coerenza alle imprese che rendicontano sia secondo i quadri UE sia secondo quelli internazionali, un aspetto importante per le istituzioni con attività globali.

Per banche e gestori patrimoniali soggetti al regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, gli ESRS semplificati potrebbero incidere anche sui dati disponibili dalle società in portafoglio. La riduzione dei datapoint obbligatori potrebbe limitare le informative a livello di entità che alimentano gli indicatori SFDR a livello di prodotto, costringendo le istituzioni finanziarie a basarsi maggiormente su stime e proxy finché il quadro rivisto non sarà maturo.

In Generation Impact Globalmonitoriamo ogni revisione degli ESRS a livello di datapoint e mappiamo i cambiamenti sulle normative collegate (SFDR, Tassonomia UE e CSDDD), così che i sistemi di rendicontazione riflettano i requisiti in vigore senza riconciliazioni manuali.

Domande frequenti

Quando entreranno in vigore gli ESRS rivisti?

Quanti datapoint vengono eliminati?

Che cos’è il limite sulla catena del valore (value chain cap)?

Che rapporto c’è con la direttiva Omnibus I?

Le imprese possono ancora usare gli ESRS originali per l’esercizio 2026?

Gli ESRS semplificati rappresentano il cambiamento più rilevante nella rendicontazione di sostenibilità dell’UE dall’adozione della CSRD nel dicembre 2022. Per una panoramica completa degli standard, consulta la nostra guida alla rendicontazione ESG.

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