Il 9 febbraio 2026 la Commissione europea ha adottato due strumenti di legislazione secondaria nell’ambito del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) per rendere operative le norme sui prodotti di consumo invenduti. Questa guida riassume entrambi gli atti per i team di compliance, i consulenti legali e gli analisti ESG.
(UE) 2026/296
Regolamento delegato
Deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti
Articolo 25, paragrafo 5, ESPR Si applica dal 19 lug 2026 10 deroghe
(UE) 2026/2
Regolamento di esecuzione
Dettagli e formato dell’informativa sui prodotti di consumo invenduti scartati
Articolo 24, paragrafo 3, ESPR Si applica dal 2 mar 2027 3 allegati
Regolamento delegato: deroghe al divieto di distruzione
Il Regolamento delegato specifica in quali casi gli operatori economici possono distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti nonostante il divieto dell’Articolo 25, paragrafo 1. Contiene sei articoli e si applica dal 19 luglio 2026.
Art. 1
Definizioni. Definisce ‘soggetto dell’economia sociale’ (ai sensi dell’Articolo 3, punto 4 decies, della Direttiva 2008/98/CE) e ‘efficiente in termini di costi’ (costo di riparazione non superiore al costo complessivo di distruzione e sostituzione).
Art. 2
10 deroghe. I prodotti invenduti elencati nell’Allegato VII dell’ESPR possono essere distrutti se documentati in base a uno dei seguenti casi: a) prodotto pericoloso; b) non conformità alla legge; c) violazione della proprietà intellettuale; d) licenza di proprietà intellettuale scaduta; e) non idoneo al riutilizzo; f) prodotto danneggiato; g) difetto di progettazione o di fabbricazione; h) non accettato in donazione (≥3 soggetti o 8 settimane online); i) soggetto dell’economia sociale senza destinatario; j) preparato per il riutilizzo senza destinatario.
Art. 3
Documentazione per la verifica. Gli operatori devono conservare le prove relative a ciascuna deroga per 5 anni dopo la distruzione e fornirle alle autorità in formato elettronico entro 30 giorni dalla richiesta. La documentazione può essere predisposta in forma collettiva per più prodotti interessati dalle stesse circostanze.
Art. 4
Dichiarazione agli operatori del trattamento dei rifiuti. Gli operatori devono comunicare all’operatore del trattamento dei rifiuti che riceve i prodotti quale deroga si applica, per agevolare la selezione e migliorare i tassi di riciclo.
Art. 5
Clausola di riesame. La Commissione effettua un riesame quando nuovi prodotti vengono aggiunti all’Allegato VII dell’ESPR, o comunque entro 5 anni. Può valutare se tecnologie di riciclo di alta qualità giustifichino una futura deroga ai sensi dell’Art. 25, paragrafo 5, lettera g).
Art. 6
Entrata in vigore. 20 giorni dopo la pubblicazione nella GU. Si applica dal 19 luglio 2026. È soggetto al controllo di Parlamento e Consiglio: se vengono sollevate obiezioni entro 2 mesi, il divieto si applica senza deroghe.
Regolamento di esecuzione: formato dell’informativa e verifica
Il Regolamento di esecuzione standardizza il modo in cui le imprese comunicano le informazioni sui prodotti di consumo invenduti scartati. Contiene sette articoli e tre allegati.
Art. 1
Ambito di applicazione. Si applica ai prodotti scartati a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione. L’informativa deve essere pubblicata entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 2
Formato dell’informativa. Deve seguire il modello dell’Allegato I. Le imprese soggette alla
rendicontazione di sostenibilità CSRD possono inserire l’informativa nella relazione sulla gestione, con un link sul sito web che indichi dove si trovano le informazioni ESPR.
Art. 3
Categorie di prodotto. Per impostazione predefinita, l’informativa è resa a livello di codice NC a 2 cifre. I prodotti elencati nell’Allegato II (44 voci tra elettronica, tessili, elettrodomestici, mobili, igiene e giocattoli) richiedono codici NC a 4 cifre.
Art. 4
Obbligo di conservazione. Tutte le informazioni e la documentazione che attestano la consegna e la ricezione dei prodotti scartati devono essere conservate per 5 anni dopo l’informativa.
Art. 5
Verifica. Le autorità nazionali applicano i principi dell’Allegato III: approccio basato sul rischio, tolleranza del 10% sulle discrepanze nelle quantità, confronto con i registri degli operatori del trattamento dei rifiuti. Notifica transfrontaliera quando la non conformità è rilevante per altri Stati membri.
Art. 6
Clausola di riesame. La Commissione effettua un riesame entro 5 anni, che riguarda la pertinenza del formato dell’informativa, la delimitazione dei prodotti e le procedure di verifica.
Art. 7
Entrata in vigore. 20 giorni dopo la pubblicazione nella GU. Si applica dal 2 marzo 2027, 12 mesi dopo l’entrata in vigore.
Allegati del Regolamento di esecuzione
Allegato I
Modello di informativa. Formato standardizzato che comprende: denominazione e identificativo della persona giuridica (EUID), informativa individuale o consolidata, esercizio finanziario, categoria di prodotto per codice NC, numero e peso delle unità scartate, eventuale inclusione dell’imballaggio, motivo dello scarto, ripartizione del trattamento dei rifiuti (% riutilizzo, % riciclo, % altro recupero, % smaltimento, % sconosciuto) e misure sia adottate sia pianificate per prevenire la distruzione.
Allegato II
Elenco delle categorie di prodotto. 44 voci di prodotti di consumo che richiedono un’informativa con codice NC a 4 cifre. Comprende saponi, detergenti, pneumatici, articoli da viaggio, pelletteria, tessili, articoli d’arredo, elettrodomestici, elettronica, smartphone, computer, batterie, mobili, materassi, giocattoli, videogiochi, prodotti sanitari. Esclude componenti, prodotti intermedi e prodotti non destinati principalmente ai consumatori.
Allegato III
Quadro di verifica. Approccio basato sul rischio. Fattori di attivazione: valori dichiarati insolitamente bassi, precedenti non conformità, % elevata di trattamento dei rifiuti ‘sconosciuto’, dimensioni e profilo di attività dell’operatore, informazioni di terzi. Procedura: verifica della conformità del formato → richiesta della documentazione di consegna → controllo delle quantità (tolleranza del 10%) → confronto delle operazioni di trattamento dei rifiuti → verifica della documentazione sulle deroghe.
In sintesi: le principali differenze
Base giuridica
Articolo 25, paragrafo 5, ESPR
Articolo 24, paragrafo 3, ESPR
Oggetto
Quando è consentita la distruzione di abbigliamento e calzature invenduti
Come rendicontare i prodotti di consumo invenduti scartati
Prodotti interessati
Solo Allegato VII (abbigliamento, accessori di abbigliamento, calzature)
Tutti i prodotti di consumo; 44 voci a livello di 4 cifre tramite l’Allegato II
Si applica dal
19 luglio 2026
2 marzo 2027 (12 mesi dopo l’entrata in vigore)
Grandi imprese
Dal 19 luglio 2026
Obbligo di informativa già in vigore (primo esercizio completo dopo il 18 luglio 2024)
Medie imprese
Dal 19 luglio 2030
Dal 19 luglio 2030
Micro e piccole imprese
Esenti
Esenti
Periodo di conservazione
5 anni dopo la distruzione
5 anni dopo l’informativa
Controllo
Obiezione di Parlamento e Consiglio entro 2 mesi
Non applicabile (atto di esecuzione)
Nota sull’integrazione con la CSRD
Le imprese che già rendicontano ai sensi della CSRD possono inserire l’informativa dell’Allegato I nella relazione sulla gestione invece di pubblicarla separatamente. In Generation Impact Global aiutiamo le organizzazioni a strutturare processi di rendicontazione di sostenibilità allineati agli ESRS in grado di integrare gli obblighi di informativa ESPR in un unico processo di rendicontazione.
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ContattaciDomande frequenti
Qual è la differenza tra il Regolamento delegato e il Regolamento di esecuzione?
Il Regolamento delegato (UE) 2026/296 definisce le 10 deroghe che consentono la distruzione di abbigliamento e calzature invenduti. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 stabilisce il formato standardizzato per l’informativa su tutti i prodotti di consumo invenduti scartati, con 44 voci da rendicontare a livello di codice NC a 4 cifre.
I due atti si applicano agli stessi prodotti?
No. Il Regolamento delegato si applica solo ai prodotti dell’Allegato VII (abbigliamento, accessori di abbigliamento, calzature). Il Regolamento di esecuzione ha un ambito molto più ampio: tutti i prodotti di consumo invenduti, con 44 voci a livello di 4 cifre che comprendono elettronica, elettrodomestici, mobili, prodotti per l’igiene e giocattoli.
Quando devono adeguarsi le imprese?
Il divieto di distruzione e le relative deroghe si applicano alle grandi imprese dal 19 luglio 2026. Il formato standardizzato dell’informativa si applica dal 2 marzo 2027. Le medie imprese sono soggette a entrambi dal 19 luglio 2030. Le micro e piccole imprese sono esenti.
Il Regolamento delegato può essere bloccato?
Sì. Il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un periodo di controllo di due mesi. Se vengono sollevate obiezioni, il Regolamento delegato non entra in vigore e dal 19 luglio 2026 il divieto di distruzione dell’Articolo 25, paragrafo 1, si applica senza alcuna deroga.
Che cos’è il formato di informativa dell’Allegato I?
Un modello standardizzato di rendicontazione che richiede denominazione e identificativo della persona giuridica, esercizio finanziario, categorie di prodotto per codice NC, numero e peso delle unità scartate, eventuale inclusione dell’imballaggio, motivo dello scarto, ripartizione percentuale del trattamento dei rifiuti e misure sia adottate sia pianificate per prevenire la distruzione.
Riferimenti normativi
Regolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione: deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione: formato dell’informativa sui prodotti di consumo invenduti scartati, Allegati 1–3 inclusi.
Regolamento (UE) 2024/1781, Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (GU L, 2024/1781, 28.6.2024).
Direttiva 2008/98/CE, Direttiva quadro sui rifiuti.