Tutti i post

Standard volontario dell’UE per la rendicontazione sulla sostenibilità: spiegazione della bozza di regolamento delegato e del limite massimo per la catena del valore

Blog
Rappresentazione concettuale del limite massimo della catena del valore ESG dell’UE e della rendicontazione aziendale in materia di sostenibilità su una scrivania da ufficio moderna.
Progetto di regolamento delegato
Rif. Ares(2026)4624010 – Pubblicato il 6 maggio 2026
Il limite massimo della catena del valore è ora uno strumento giuridicamente vincolante.
La Commissione europea ha pubblicato il progetto di regolamento delegato che trasforma la VSME da raccomandazione non vincolante in norma di diritto dell’Unione europea e stabilisce un limite massimo formale ai dati sulla sostenibilità che le grandi imprese possono richiedere alle proprie catene di approvvigionamento.

Il 6 maggio 2026, la Commissione ha pubblicato il progetto che attua l’articolo 29ca della direttiva sulla contabilità, introdotto dalla direttiva Omnibus I (UE) 2026/470. Lo strumento svolge due funzioni contemporaneamente: istituisce un quadro di rendicontazione volontario standardizzato per le imprese con meno di 1.000 dipendenti e definisce il limite massimo – il «cap della catena del valore» – di quanto gli enti di rendicontazione rientranti nell’ambito di applicazione possano richiedere a tali imprese ai fini della rendicontazione CSRD.

Per ogni impresa classificata come “protetta” ai sensi del quadro normativo Omnibus I, esiste ora il diritto legale di rifiutare le richieste di dati che superino tale limite massimo. Per i soggetti obbligati alla rendicontazione che rientrano nell’ambito di applicazione, i questionari relativi alla catena del valore devono essere riprogettati in modo da rispettare tale limite.

01

L'assetto giuridico

Il percorso dalla normativa non vincolante alla normativa vincolante si è articolato in tre strumenti nell’arco di dodici mesi. Lo standard VSME – elaborato dall’EFRAG e presentato alla Commissione nel dicembre 2024 – è stato inizialmente adottato come raccomandazione (UE) 2025/1710 il 30 luglio 2025. Quando la direttiva Omnibus I è entrata in vigore il 18 marzo 2026, ha conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisse lo standard. Il presente progetto costituisce tale atto.

I
Direttiva Omnibus I
(UE) 2026/470 – Entrato in vigore il 18 marzo 2026. Autorizza l’adozione di atti delegati ai sensi dell’articolo 29ca.
II
Norma volontaria
Progetto di regolamento delegato – Basato sulla raccomandazione VSME (UE) 2025/1710. Due moduli, 20 informazioni da fornire.
III
Limite della catena del valore
Art. 3 del Regolamento – Solo le informazioni “necessarie” rientrano nel limite massimo. Si applica a partire dall’esercizio finanziario 2027.

Nel cercare di ottenere informazioni sulla propria catena del valore, alle imprese dichiaranti è vietato richiedere alle imprese protette informazioni che vadano oltre quelle da divulgare ai sensi dello standard volontario.

02

Sei protetto? Cosa ti può essere richiesto?

Il limite della catena del valore non copre l’intero standard volontario. Rientrano in esso solo le informazioni classificate come “necessarie”. Le informazioni contrassegnate come «volontarie», «necessarie se applicabili» o «relative al settore» non rientrano in tale limite: ciò significa che un’impresa può divulgarle se lo desidera, ma non può essere obbligata a farlo ai fini della CSRD. Il livello di protezione dipende anche dalle dimensioni dell’impresa: le microimprese con 10 dipendenti o meno beneficiano di una tutela aggiuntiva, poiché per questo gruppo diverse informazioni ambientali diventano volontarie.

Esploratore dei limiti della catena del valore
Seleziona il numero di dipendenti della tua organizzazione per verificare quali informazioni rientrano nel limite massimo, quali sono soggette a condizioni e quali puoi rifiutare.
Quanti dipendenti conta la vostra organizzazione?
0%
All'interno del cappuccio (protetto)
Condizionale (se applicabile)
Superamento del limite massimo (possibilità di rifiuto)
Non applicabile

Lo standard mantiene l’architettura a due moduli del VSME. Il Modulo di Base (informazioni da B1 a B11) copre informazioni generali, indicatori ambientali (energia, gas serra, inquinamento, biodiversità, acqua, rifiuti), indicatori sociali (caratteristiche della forza lavoro, salute e sicurezza, retribuzione e formazione) e indicatori di governance (corruzione e concussione). Il Modulo Esteso (da C1 a C9) si estende alla strategia, alla transizione climatica, ai diritti umani e ai ricavi provenienti da settori sensibili. L’applicazione del Modulo di Base è un prerequisito per il Modulo Esteso: un’impresa non può applicare selettivamente quest’ultimo senza aver completato il primo. Per ciascuna informativa, lo standard specifica una delle quattro categorie: necessaria, necessaria se applicabile, volontaria o da prendere in considerazione nella rendicontazione delle informazioni settoriali. Alcune informazioni sono soggette a un trattamento differenziato a seconda che l’impresa abbia più o meno di 10 dipendenti.

03

Cosa è cambiato rispetto alla Raccomandazione VSME

La relazione illustrativa della Commissione sottolinea che le modifiche sono state “ridotte al minimo” per evitare di innalzare la soglia massima. Qualsiasi aggiunta significativa allo standard volontario ridurrebbe il livello di protezione per le imprese della catena del valore. Le modifiche si articolano in tre categorie.

Allineamento con l’ESRS semplificato
Lo standard volontario è stato adeguato per garantire la coerenza con gli standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS) rivisti, in fase di adozione tramite un atto delegato parallelo. Ciò comporta una riduzione del numero di dati rispetto al VSME originale.
Formalizzazione del limite massimo della catena del valore
L'allegato II del regolamento fornisce ora un elenco esplicito delle informazioni soggette al limite massimo, suddivise in base alla soglia del numero di dipendenti (superiore o inferiore a 10). Tale elenco non era presente nella raccomandazione, che non prevedeva alcun meccanismo di applicazione.
Rafforzamento del principio di proporzionalità per le microimprese
Le informazioni ambientali “necessarie” per le aziende con più di 10 dipendenti diventano “facoltative” per quelle con 10 dipendenti o meno. Ciò le colloca al di sopra della soglia prevista per le imprese più piccole, offrendo loro una protezione aggiuntiva da richieste sproporzionate.

La valutazione della doppia materialità, che rimane un elemento centrale della rendicontazione completa ai sensi dell’ESRS, non è richiesta dallo standard volontario. Ciò riflette la sua impostazione proporzionata. Analogamente, non è richiesta alcuna garanzia: il regolamento esenta esplicitamente i soggetti che redigono rendiconti su base volontaria dall’obbligo di ricorrere a una verifica esterna.

04

Chi utilizza questi dati – e perché sono importanti

L’Appendice C dello standard volontario mette in corrispondenza ciascuna informazione con tre quadri normativi a valle. Tale corrispondenza è pensata per gli utenti dei dati – banche che valutano il rischio di credito, gestori patrimoniali tenuti a rendicontare gli impatti negativi principali ai sensi dello SFDR e amministratori di indici di riferimento – piuttosto che per i soggetti tenuti alla rendicontazione stessi.

SFDR
B3, B4, B5, B7, B9, B10, B11 corrispondono agli indicatori PAI obbligatori
EBA
I modelli B1 e C3–C4 sono in linea con i modelli di rischio climatico del Pilastro 3
BMR
I fattori B3, B9, B10 e B11 alimentano il benchmark dell'UE sulla transizione climatica

Per le banche che hanno migliaia di PMI tra i propri clienti, l’implicazione pratica è la standardizzazione. L’acquisizione dei dati ESG può ora essere strutturata attorno a un unico quadro normativo definito dalla legge, sostituendo i questionari ad hoc con un modello di dati coerente. Per le PMI, il vantaggio è altrettanto tangibile: rispondere a un unico standard elimina l’onere di dover gestire richieste sovrapposte e non coordinate provenienti da più controparti.

È importante sottolineare i limiti di applicazione di tale restrizione. Essa si applica esclusivamente alla raccolta di informazioni ai fini della rendicontazione di sostenibilità prevista dalla CSRD ai sensi della direttiva contabile. Le richieste di dati previste da altre normative dell’UE o nazionali – il regolamento UE sulla deforestazione, il regolamento sul lavoro forzato, i requisiti prudenziali specifici per settore – non sono interessate da tale restrizione. Anche gli scambi contrattuali di informazioni che esulano dai fini di rendicontazione previsti dalla CSRD non rientrano nell’ambito di applicazione di tale restrizione.

05

Tempistica di attuazione

Luglio 2025
Il VSME è stato adottato come Raccomandazione della Commissione (UE) 2025/1710
febbraio 2026
Pubblicazione della Direttiva Omnibus I nella Gazzetta ufficiale
Maggio 2026
Pubblicata la bozza di regolamento delegato. Si apre il periodo per l’invio di osservazioni.
Entrata in vigore
Terzo giorno dalla pubblicazione dell’OJ. È possibile presentare le segnalazioni volontarie con effetto immediato.
1° gennaio 2027
Il limite massimo della catena del valore (art. 3) si applica agli esercizi finanziari che iniziano a partire da tale data.

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento. Le disposizioni relative alla rendicontazione volontaria (articolo 2) si applicano immediatamente, mentre il meccanismo di limitazione vincolante (articolo 3) entra in vigore a partire dagli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente, indipendentemente dal fatto che un’impresa soggetta all’obbligo di rendicontazione abbia optato per l’applicazione anticipata volontaria dell’ESRS semplificato per l’esercizio finanziario 2026.

06

Cosa dovrebbero prendere in considerazione le imprese in questo momento

Per le aziende con meno di 1.000 dipendenti, quelle che già applicano il VSME ai sensi della Raccomandazione del 2025 potranno proseguire con minime interruzioni: la Commissione ha infatti deliberatamente garantito la continuità. Per quelle che non hanno ancora adottato un approccio strutturato alla rendicontazione, lo standard fornisce un quadro di riferimento per rispondere in modo efficiente alle richieste di dati sulla catena del valore e per migliorare il proprio posizionamento nei confronti delle controparti finanziarie. La valutazione della preparazione alla rendicontazione ESG può aiutare a determinare quali quadri di riferimento si applicano a una determinata organizzazione.

Per le imprese soggette all’obbligo di rendicontazione, l’atto delegato richiede una riorganizzazione della raccolta dei dati relativi alla catena del valore. I questionari inviati ai fornitori devono rispettare il limite massimo: possono essere richieste solo le informazioni “necessarie” e le imprese protette devono essere informate del loro diritto legale di rifiutare qualsiasi richiesta che vada oltre tale livello. La direttiva Omnibus I ha introdotto un meccanismo di autodichiarazione: le imprese soggette all’obbligo di rendicontazione possono fare affidamento su una dichiarazione dei partner della catena del valore che confermi la loro appartenenza alla categoria protetta, a meno che tale dichiarazione non sia manifestamente errata. Ciò riduce l’onere amministrativo legato alla verifica delle soglie relative al numero di dipendenti lungo catene di approvvigionamento complesse.

Una disposizione transitoria triennale garantisce una maggiore flessibilità. Nei primi tre anni di rendicontazione, le imprese che non siano in grado di ottenere tutte le informazioni richieste dalla propria catena del valore potranno spiegarne i motivi, documentare gli sforzi compiuti e descrivere i piani per ottenere i dati mancanti. Dopo tre anni, saranno richieste la raccolta diretta dei dati o stime documentate. Questo approccio graduale tiene conto del fatto che i flussi di dati tra i grandi soggetti tenuti alla rendicontazione e i loro fornitori di dimensioni più ridotte richiederanno tempo per consolidarsi.

Generation Impact Global offre una piattaforma che supporta l'intera serie di informazioni richieste dalla normativa VSME in entrambi i moduli – dalla raccolta strutturata dei dati fino all'output compatibile con XBRL – e mappa ogni singolo dato ai quadri normativi a valle (SFDR, Pilastro 3 dell'EBA e Regolamento sui benchmark) su cui fanno affidamento gli utenti dei dati.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la raccomandazione VSME e il nuovo regolamento delegato?

Il limite massimo previsto dalla catena del valore si applica a tutte le richieste di dati ESG?

È richiesta una garanzia per chi effettua segnalazioni volontarie?

Quando entra in vigore il limite massimo della catena del valore?

Le microimprese sono trattate in modo diverso?

Le imprese protette possono condividere volontariamente informazioni oltre il limite massimo previsto?

Notizie correlate